Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17344 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/08/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 19/08/2020), n.17344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14958-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del Procuratore legale e contenzioso,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 74, presso lo

studio dell’avvocato ORIANA CAGGIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANFRANCO CAGGIANO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EDILGAMMA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BORGHESANO LUCCHESE 19, presso lo studio dell’avvocato GENEROSO

BLOISE, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE RUGGIERO,

ERIK FURNO giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV. DI NAPOLI l;

– intimata –

sul ricorso 520-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDILGAMMA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BORGHESANO LUCCHESE 19, presso lo studio dell’avvocato GENEROSO

BLOISE, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE RUGGIERO,

ERIK FURNO giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA, M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 389/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’inammissibilità dei

riuniti ricorsi;

udito per il ricorrente r.g. 520/15 l’Avvocato ROCCHITTA che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato RUGGIERO per delega orale

dell’Avvocato FURNO che si riporta al controricorso e si associa

alle richieste del P.G.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1 La società Edilgamma impugnava l’ingiunzione di pagamento notificatale dalla società Equitalia Polis s.p.a., in data 19.01.2009, eccependone l’illegittimità per l’omessa notifica del prodromico avviso bonario, nonchè per carenza di motivazione e difetto di notifica degli atti presupposti.

La CTP di Napoli accoglieva il ricorso affermando l’irregolarità della notifica della cartella effettuata presso l’abitazione del L.R. dell’ente.

La sentenza veniva impugnata dalla società di riscossione e dall’ente finanziario dinanzi alla CTR della Campania che, con sentenza n. 389/33/2013, respingeva i gravami e compensava le spese del giudizio.

La società Equitalia Sud s.p.a. ricorre, con atto notificato il 12.05.2014, sulla base di due motivi per la cassazione della decisione del giudice di appello.

La società contribuente si è costituita con controricorso.

Anche l’Agenzia delle Entrate ricorre, con atto notificato alle controparti, rispettivamente il 15.01.2015 ed il 27.02.3015, avverso la medesima sentenza su riportata, sulla base di un solo motivo, cui resiste la società Edilgamma.

Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO

2. Occorre rilevare che dopo la proposizione del ricorso per cassazione da parte della società concessionaria, anche l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per la cassazione della medesima decisione di appello.

Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.

Preliminarmente, quindi, si riuniscono i ricorsi nn. 14958/2014 e 520/2015, ex art. 335 c.p.c., sotto il numero più antico di ruolo.

3. Sempre in via preliminare, va dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate, in applicazione del principio secondo cui “Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 dello stesso codice. Tuttavia, dovendo l’inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l’essenzialità dell’osservanza di tale requisito formale, essere apprezzata secondo i principi generali in tema di nullità, la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo”. (Cass. n. 27898 del 2011; conf. n. 25054 del 07/11/2013, n. 27887/2009).

Le S.U. n. 7074 del 2017, hanno confermato tale orientamento, statuendo che “in virtù del principio di unità dell’impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale”.

Nella fattispecie, il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato proposto oltre il termine di legge, vale a dire il 15.01.2015, a fronte del ricorso notificato dalla concessionaria e ricevuto il 12 maggio 2014.

4.Va pertanto esaminato solo il ricorso della concessionaria.

5. Con la prima censura, che reca la violazione degli artt. 145 e 139 c.p.c., ed omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso ed omesso esame di documentazione decisiva per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la società di riscossione lamenta l’omesso esame delle censure proposte con il gravame, avendo il decidente erroneamente ritenuto che gli appellanti si fossero limitati a proporre le medesime allegazioni difensive dedotte in primo grado, trascurando di esplicitare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della prospettata ingiustizia della sentenza impugnata.

Deduce, in particolare, che la CTR della Campania ha omesso di esaminare la documentazione prodotta, relativa alla regolare notifica della cartella prodromica effettuata nelle mani della moglie del L.R. dell’ente contribuente, ai sensi dell’art. 139 c.p.c. e ss. (come formulati prima della riforma introdotta dal D.L. n. 233 del 2006, che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60), onerando il notificante, nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario di un atto tributario, della spedizione della raccomandata informativa.

6. Con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo ed omesso esame della documentazione decisiva per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dolendosi la concessionaria dell’omesso esame dell’eccezione proposta in primo grado in ordine alla carenza della propria legittimazione passiva, assumendo che le difese svolta dalla contribuente attenevano al rapporto con l’ente impositore.

7. La prima censure è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e non si confronta con il decisum.

La CTR campana ha difatti rigettato il ricorso affermando che

“difettavano negli atti di impugnazione l’indicazione

dei motivi specifici del gravame, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, mancando l’enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, avendo gli appellanti riproposto, a supporto deli rispettivi ricorsi, le difese volte ad affermare la dedotta legittimità dell’atto impositivo (per l’Amministrazione finanziaria)”.

Pur avendo rigettato i gravami, i giudici regionali ne hanno

sostanzialmente dichiarato l’inammissibilità, senza passare dunque all’esame del merito della controversia.

La concessionaria avrebbe dunque dovuto censurare la sentenza per violazione e falsa applicazione dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non della normativa in materia di notifica.

Anche la censura relativa all’omesso esame di un fatto controverso ovvero della documentazione prodotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non coglie nel segno, in quanto detto vizio presuppone l’esame del merito della controversia.

8. Quanto al secondo motivo di ricorso, anch’esso presenta profili di inammissibilità.

Si evidenzia, al riguardo, che l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito – in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva – integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa(Cass. n. 30684/2017; Cass. n. 329/2016; Cass. n.. 329 del 2016; Cass. n. 8069 del 2016; Cass. n. 21874 del 2015; Cass. n.. 22952 del 2015).

In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere dichiarati inammissibili, con aggravio di spese.

9.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della concessionaria dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

10.Con riguardo all’Agenzia delle Entrate, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte

– Dispone la riunione del ricorso n. 529/2015 a quello recante n. 14858/2014;

– dichiara inammissibili i ricorsi riuniti;

– condanna la concessionaria alla refusione delle spese processuali sostenute dalla contribuente che liquida in Euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;

– condanna l’amministrazione finanziaria alla refusione delle spese processuali sostenute dalla contribuente che liquida in Euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della concessionaria dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA