Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17344 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 18/08/2011), n.17344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA E. QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

TUFARELLI LUCA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

e contro

COM L’AQUILA, PHILIPS SPA;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE , in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge;

– resistente –

avverso la sentenza n. 22/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

Sezione Civile, emessa il 18/11/2003, depositata il 04/02/2004;

R.G.N. 544/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato CATALDO FABRIZIO per delega TUFFARELLI LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

rigetto 2 motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 febbraio 2004 la Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento parziale del gravame del Ministero di giustizia avverso la sentenza di primo grado di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti da M.M.G. per essersi fratturata il femore inciampando su un rivestimento di plastica rigido, alto 3-4 cm., che copriva i cavi di un impianto acustico e di registrazione installato in un’ aula di tribunale, commissionato da detto Ministero, riduceva dal 28% al 22% la percentuale dei postumi permanenti che il giudice di primo grado aveva aumentato di due punti rispetto alla valutazione del C.T.U. pur concordando con il giudizio secondo il quale la rimozione dell’endoprotesi e l’infissione dell’artroprotesi avrebbe comportato il peggioramento dello stato di salute della M., ma ritenendo eccessivo l’aumento praticato.

Diminuito corrispondentemente il risarcimento per il danno biologico, escludeva il danno morale perchè la responsabilità del Ministero, riconosciuta ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., non si fondava su un comportamento commissivo o omissivo, colposo o doloso, come causa del fatto dannoso, ma su una relazione tra il custode e la cosa dannosa con conseguente rischio di costui per i danni da questa prodotti e dovendosi escludere il danno morale per lesioni colpose nel caso di mancanza di accertamento concreto della colpa, ritenuta solo presuntivamente. Ricorre la M..

Il Ministero delle Attività Produttive ha rilasciato procura soltanto ai soli fini della partecipazione alla discussione orale.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., dell’art. 2043 c.c., dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 185 c.p.” per aver la Corte di merito escluso il , danno morale, liquidato dal giudice di primo grado in lire trenta milioni, in base ad un orientamento di legittimità superato, secondo il quale la colpa del danneggiante doveva esser provata in concreto.

Con il secondo motivo deduce il “Difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione” per avere la Corte di merito da un lato riconosciuto che il C.T.U., nella sua valutazione dei postumi, non aveva considerato il peggioramento della salute della M. derivante dalla necessità di rimuovere l’endoprotesi ed introdurre l’artroprotesi sottoponendosi ad un nuovo intervento, dall’altro ridotto immotivatamente di sei punti la percentuale di postumi permanenti riconosciuti dal Tribunale, con conseguente riduzione della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico.

1.1- Le censure, che possono esaminarsi congiuntamente perchè connesse, sono fondate.

Ed infatti già a decorrere dal 2003 questa Corte ha mutato l’indirizzo consolidato cui sembra riferirsi la sentenza impugnata nell’ultima parte riassunta in narrativa secondo cui se l’accertamento della responsabilità è stato effettuato in base a colpa presunta senza alcun concreto accertamento e qualificazione del fatto come reato, difetta il necessario presupposto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. in relazione all’art. 185 cod. pen. – e ha affermato (Cass. 7281 e 7282/2003), dando seguito ad un principio risalente (S.U. 6651/1982), che anche in tal caso il danno non patrimoniale è risarcibile, non essendo ^ i necessario che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile, per concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti. per la legge penale, essendo invece sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato, e sia conseguentemente idoneo a ledere l’interesse tutelato dalla norma penale (Corte Costituzionale 233/2003) ed ha ricompreso in questa ipotesi anche la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (Cass. 7281/2003).

Quindi, nel medesimo anno 2003 questa Corte (sentenze nn.8827, 8828/2003), in base ad un’ interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. – ” il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi stabiliti dalla legge”- ha affermato che tale locuzione implica che tutti i danni ai valori e ai diritti costituzionalmente protetti e gravemente lesi sono risarcibili, dovendosi escludere che la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, sia soggetti al limite derivante dalla riserva di legge penale – art. 185 cod. pen. – e alla qualificabilità del fatto illecito come reato. Dunque da tale epoca la giurisprudenza di legittimità è rimasta fermissima nel ritenere che il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni in essa contenute, poichè il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale, non potendosi ritenere che ne possa restare esclusa la risarcibilità soltanto perchè il danneggiato non ha provato la colpa del danneggiante, elemento a lui estraneo (Cass. 7283/2003, cit.).

1.3 – Successivamente questa Corte (20814/2004, in motivazione), pur rilevando che le ipotesi di responsabilità oggettiva – artt. 2051, 2052, 2053 c.c. e art. 2054 c.c., comma 4, – non sono ipotesi di responsabilità per colpa presunta, bensì ipotesi di responsabilità fondata solo sull’elemento oggettivo costituito dalla relazione con la cosa dannosa – e infatti la prova liberatoria del caso fortuito non incide sul nesso psicologico, ma sul nesso di causalità interrompendo la rilevanza causale tra la cosa e l’evento – ha riaffermato che anche in tal caso, nell’ipotesi di danno da lesione di valori costituzionalmente protetti, venuta meno la limitazione di cui all’art. 185 cod. pen. posta dall’art. 2059 cod. civ., la responsabilità oggettiva fonda sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale, in tal modo spostando la risarcibilità dal piano della responsabilità a quello della tutela dei diritti inviolabili a carico del soggetto a cui è imputabile la lesione.

E poichè sarebbe irragionevole ritenere che nelle ipotesi di responsabilità oggettiva in cui il legislatore ha aggravato l’onere liberatorio del danneggiante dal piano della colpa – dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno – al piano causale – il caso fortuito che interrompe il nesso causale – in funzione di maggior tutela della vittima per la riparazione dei danni, l’ipotesi di lesione grave di valori della persona sia risarcibile soltanto come danno patrimoniale, va ribadito che anche nei casi in cui si prescinde dall’elemento soggettivo, poichè il comportamento del danneggiante non rileva, neppure attraverso l’inversione dell’onere della prova (Cass. 20427/2008), per affermare la responsabilità è risarcibile anche il danno non patrimoniale.

Pertanto le censure vanno accolte.

1.4- Quanto poi al criterio di liquidazione del danno morale soggettivo derivato dalla grave lesione psicofisica al diritto alla salute, voce di danno non patrimoniale (S.U. 26972/2008, 25157/2008, 4053/2009), deve esser liquidata come componente del danno biologico (Cass. 8703/2009), nella cui valutazione il giudice di merito deve considerare le concrete conseguenze del fatto dannoso, tra cui il dolore soggettivo derivato alla persona dalla lesione subita al suo diritto all’integrità psico-fisica.

1.5- Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla luce dei principi suddetti.

Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di l’Aquila, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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