Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17344 del 13/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

INPS, in persona del presidente e I.r.p.t., mandatario della SCCI,

rappr. e dif. dagli avv. Lelio Maritato, Antonino Sgroi e Carla

D’Aloisio, elett. dom. presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

in Roma, via della Frezza n.17, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente-

Contro

C.F. e R.G., rappr. e dif. dagli avv.

Stefania Prattichizzo e Francesco Di Ciommo, elett. dom. presso lo

studio del secondo, in Roma, via Tacito n. 41, come da procura a

margine dell’atto;

– controricorrente –

INAIL, in persona del Dirigente generale, rappr. e dif. dagli avv.

Lorella Frasconà, Giandomenico Catalano e Lucia Puglisi, elett.

dom. presso il loro studio in Roma, via IV Novembre n. 144, come da

procura in calce all’atto di costituzione;

– costituito –

EQUITALIA POLIS s.p.a.;

AGENZIA DELLE ENTRATE;

FALLIMENTO C.F. e R.G., in persona del

curatore p.t.;

VI.FER.ME.CA. s.r.l.

– intimati-

per la cassazione del decreto App. Bologna 21.6.2010, nei proc.

riuniti R.G. 38, 39, 71 e 72 /2010;

letta la memoria dei controricorrenti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 6 giugno 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. INPS impugna il decreto App. Bologna 21.6.2010 emesso nei proc. riuniti R.G. 38, 39, 71 e 72/2010, con cui sono stati rigettati i reclami condotti da INPS (proc. 38 e 39) ed EQUITALIA POLIS s.p.a. (proc. 71 e 72) avverso i decreti 13.1.2010 di Trib. Bologna di accoglimento delle istanze di esdebitazione presentate da C.F. e R.G., già assoggettati a fallimento anche individuale quali soci illimitatamente responsabili della società (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS);

2. la corte d’appello ha statuito che: a) nessuna nullità del primo procedimento derivava dalla mancata chiamata al contraddittorio degli enti creditori, posto che la relativa pretesa era stata insinuata dal concessionario ed il provvedimento di esdebitazione incideva solo sulla esigibilità dei debiti, una volta tornato in bonis il debitore; b) la indubbia violazione dell’art. 82 c.p.c. da parte degli istanti, che avevano presentato un iniziale ricorso senza ministero del difensore, appariva superata dalla costituzione successiva a mezzo dei difensori e nel medesimo procedimento, ben potendo quell’atto, pervenuto a contraddittorio già attivato nei confronti dei creditori concorsuali, valere “quale nuovo e regolare ricorso di esdebitazione”, nel caso tempestivo rispetto al termine dell’anno di cui alla L. Fall., art. 143; c) nel merito, il reclamo, prospettando l’esigenza di un pagamento almeno parziale a tutti i creditori, contrastava con altro significato attribuibile alla L. Fall., art. 142, comma 2, per il quale la sufficienza distributiva ben può concernere anche solo alcuni creditori, come nella specie avvenuto fino ai privilegiati mobiliari, pagati al 24,84%; d) infine, non era errato il decreto del tribunale nemmeno ove aveva omesso di enunciare l’esclusione dalla esdebitazione dei debiti tributari e previdenziali, posto che la funzione della pronuncia è quella ricognitiva dei presupposti del beneficio, culminando poi nella dichiarazione di inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, impregiudicati i crediti eccettuati ex lege da tale sacrificio, con rinvio alla sede esecutiva ove essi, fatti valere verso l’ex fallito, siano da questi contestati;

3. il ricorso è affidato ad un unico complesso motivo, cui resistono con controricorso i due debitori già falliti, mentre INAIL ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo è contestato il rispetto della L. Fall., artt. 120 e 142, laddove la corte avrebbe errato nel non esigere, per confermare l’impugnata esdebitazione, il pagamento in parte ma di tutti i creditori concorsuali;

2. il ricorso è inammissibile, posto che l’istanza per l’esdebitazione, la si consideri depositata dai ricorrenti in proprio il 9 luglio 2009 ovvero validamente con la costituzione per la prima volta del difensore all’udienza del 11 novembre 2009, ha comunque introdotto un giudizio posteriormente alla vigenza della modifica dell’art. 327 c.p.c., violato nella specie dall’INPS, che ha notificato l’odierno ricorso per cassazione solo il 21 giugno 2011, oltre dunque il termine semestrale cui nel frattempo si è riconformata la norma citata, posto che il decreto impugnato risulta pubblicato il 21.6.2010; trova invero applicazione alla fattispecie il principio, di rilievo anche officioso, per cui “la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.” (Cass. 6007/2012, 15741/2013, 19969/2015, 20102/2016);

3. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, come da liquidazione esplicitata in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 5.200 (di cui 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait su compensi e agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA