Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17343 del 30/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17343 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 23365/10 proposto da:
Agenzia del Territorio,
rappresentante

pro tempore,

in persona del

legale

elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 30/07/2014

contro
Grazioso Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Ottaviano n. 42, presso lo Studio dell’Avv. Bruno Lo
Giudice, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Di
th\..

Fiore, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/28/09 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il 13
luglio 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18 giugno 2014 dal Consigliere Dott.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 143/28/09, depositata il 13
luglio 2009, la Commissione Tributaria Regionale della
Campania,

respinto

l’appello

dell’Agenzia

del

Territorio, confermava la decisione n. 377/28/07 della
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva
accolto il ricorso proposto dal comproprietario
Grazioso Paolo avverso l’avviso n. NA0564220/2006/001
con il quale veniva variato il classamento “dell’unità
immobiliare ubicata in Napoli, via del Parco
Margherita, traversa privata n. 31, piano 4 ° (Foglio
CHI/15, particelle 408, sub 15,z.c. 11, Cat. A/2,
classe 5, consistenza 6,5 vani, rendita e 1.544,21),
attribuendo la classe 6 con rendita di 1.812,76”.
La CTR – dopo aver ricordato che l’Ufficio aveva
“indicato gli elementi di merito nelle memorie
illustrative prodotte nel giudizio di primo grado
(elenco degli immobili simili nella stessa zona, scheda

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Ernestino Bruschetta;

di verifica di classamento, documentazione catastale)”
riteneva dapprima di dover condividere quanto
statuito dalla CTP per cui “non può prendersi in
considerazione dal giudice l’integrazione della
motivazione dell’atto impugnato fatta
dall’Amministrazione nel corso del giudizio” e che

illegittimo per violazione dell’art. 54 d.p.r. 1
dicembre 1949, n. 1142 perché non preceduto dal
“sopralluogo”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia del Territorio
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente resisteva con controricorso.
Diritto

1. Con il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi
preventivamente per il suo carattere più liquido e
assorbente, l’Agenzia del Territorio censurava la
sentenza ai sensi dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c.,
denunciando, in rubrica, “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 7 1. 212/2002 dei principi
afferenti la motivazione degli atti catastali”; questo
perché, secondo l’Agenzia del Territorio, la CTR aveva
errato nel giudicare l’impugnato avviso nullo per
difetto di sua motivazione, in quanto a porre il
contribuente in grado di difendersi doveva ritenersi
sufficiente “l’indicazione dei criteri e degli elementi
tecnici catastali (categoria, classe, consistenza)”;
laddove, invece, ancora secondo l’Agenzia del
territorio,

doveva

considerarsi

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“attinente

il

comunque l’impugnato avviso era da giudicarsi

contraddittorio processuale verificare la congruità del
valore accertato sulla base dell’assolvimento
dell’onere della prova

ex art. 2697 c.c.”; cosicché,

concludeva l’Agenzia del Territorio, correttamente
l’Ufficio “nel corso del giudizio aveva indicato le
unità similari a fronte delle quali il precedente

quesito sottoposto era: “Vero è che, in applicazione
delle norme e dei principi in materia di motivazione
degli atti catastali afferenti gli immobili a
destinazione ordinaria, l’obbligo della motivazione
risulta assolto con la semplice indicazione dei dati
tecnici, afferenti la categoria, la classe e la rendita
catastale, essendo gli stessi sufficienti e idonei a
consentire al contribuente l’esercizio del diritto di
difesa sicché erra la CTR che, con riferimento a un
immobile a destinazione ordinaria e censito in
categoria A) ha ritenuto non sufficientemente motivato
un avviso di accertamento catastale contenente tali
dati tecnici”.
Il motivo è infondato.
In effetti, la CTR ha senza contestazione accertato che
solo con le memorie illustrative del giudizio di primo
grado erano stati prodotti “elenco degli immobili
simili nella stessa zona, scheda di verifica di
classamento, documentazione catastale”; circostanza,
peraltro, confermata dall’Agenzia del Territorio che ha
appunto ammesso che soltanto “nel corso del giudizio
aveva indicato le unità similari a fronte delle quali

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classamento in A/2, classe 5, risultava inadeguato”; il

il precedente classamento in A/2, classe 5, risultava
inadeguato”. A riguardo serve osservare che l’appena
evidenziata omissione d’indicazione nell’impugnato
avviso degli immobili utilizzati dall’Amministrazione
per la comparazione, non poteva permettere ai
contribuenti di proporre specifici motivi di ricorso in

l’attribuzione del nuovo “classamento”, con la
conseguente menomazione del diritto difensivo.
All’Ufficio, difatti, non può consentirsi di rendere
evidenti solo in giudizio gli immobili posti a
comparazione e sui quali ha basato la nuova
“classazione”; magari a seconda delle difese del
contribuente (Cass. sez. VI n. 10489 del 2013; Cass.
sez. trib. n. 11370 del 2012; Cass. sez. trib. n. 9629
del 2012). Per quanto precede, deve perciò ritenersi
che la CTR abbia correttamente ritenuto illegittimo,
per difetto di motivazione, l’atto qui pervenuto
all’esame. Del resto, può essere generalmente osservato
come la motivazione dell’avviso fiscale abbia una
funzione pratica omologa a quella della
actionís

edictio

dell’atto introduttivo di lite ordinaria. E

ciò nel senso che nella motivazione dell’avviso debbono
necessariamente trovare allegazione i fatti sui quali
l’Amministrazione basa la pretesa impositiva e questo
al fine di individuare il thema probandum et decidendum
e quindi di esattamente circoscrivere il
contraddittorio difensivo e salva ovviamente la
rilevanza e qualificazione giuridica degli stessi la

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ordine alla comparazione utilizzata dall’Ufficio per

quale costituisce naturale appannaggio giurisdizionale
secondo il principio

iura novit curia.

Invero, con

preciso riferimento alla struttura della vigente legge
processuale tributaria, il diritto difensivo del
contribuente risulterebbe irrimediabilmente compromesso
se si permettesse all’Amministrazione di allegare in

divieto dei motivi aggiunti, fuori dei ristretti casi
stabiliti dall’art. art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, è ragionevole soltanto nel presupposto che
all’Ufficio sia in corrispondenza proibito di allegare
i ridetti fatti in corso di processo. Pertanto,
l’avviso di classamento sarà nullo per difetto di
motivazione non solo quando manchi d’indicare gli
immobili serviti da comparazione, ma altresì quando non
siano indicate quali siano le caratteristiche analoghe
degli immobili comparati, ciò che è all’evidenza
indispensabile a mettere il contribuente in grado di
contraddire il fatto allegato a mezzo di specifico
motivo (Cass. sez. trib. n. 21532 del 2013; Cass. sez.
VI n. 10489 del 2013). In relazione a quanto esposto,
il principio di diritto che deve essere enunciato è
pertanto il seguente: “In tema di revisione del
classamento catastale di immobili urbani, la
motivazione non può, in conformità all’art. 3, comma
58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitarsi a
contenere l’indicazione della consistenza, della
categoria e della classe attribuita dall’agenzia del
territorio, ma deve specificare, ai sensi dell’art. 7,

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giudizio i fatti fondanti la pretesa finanziaria. Il

comma l, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e a pena di
nullità, a quale presupposto – il non aggiornamento del
classamento ovvero la palese incongruità rispetto a
fabbricati similari – la modifica debba essere
associata e laddove si tratti della constatata
manifesta incongruenza tra il precedente classamento

similari aventi caratteristiche analoghe, l’atto
impositivo dovrà recare la specifica individuazione di
tali fabbricati, del loro classamento e delle
caratteristiche analoghe che li renderebbero similari
all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, così
rispondendo alla funzione di delimitare l’ambito delle
ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase
contenziosa, nella quale il contribuente,
nell’esercizio del proprio diritto di difesa, può
chiedere la verifica dell’effettiva correttezza della
riclassificazione”.
2. Assorbito il primo motivo perché, com’è facile
verificare,

l’appena

infondatamente

veduta

censurata,

per

ratio
il

suo

decidendi,
carattere

assorbente, cioè perché statuisce la nullità
dell’avviso di “classamento” per difetto di sua
motivazione, è sufficiente a ritenere fondato il
ricorso del contribuente.
3.

Nel

recente

maturare

della

richiamata

giurisprudenza, debbono farsi consistere le ragioni che
inducono la Corte a compensare integralmente le spese
processuali.

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dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; compensa integralmente le
spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

giorno 18 giugno 2014

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