Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17343 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/06/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 27/06/2019), n.17343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6997-2018 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

DI TORRE ARGENTINA N. 11, presso lo studio dell’avvocato FARINA

MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PANZAROLA ANDREA;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato BRASCA

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE SETA BENEDETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19426/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 03/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

il Consorzio di bonifica Tirreno Catanzarese (breviter consorzio) ha proposto istanza di revocazione della sentenza n. 19426 del 2017, con la quale la prima sezione civile di questa Corte ha rigettato il suo ricorso avverso la sentenza n. 498 del 2012 della corte d’appello di Catanzaro;

ha resistito la curatela del fallimento di (OMISSIS) s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

l’atto è stato sottoscritto dalla parte controricorrente, per accettazione;

non deve quindi farsi luogo a pronuncia sulle spese (art. 391 c.p.c., u.c.);

attesa l’estinzione per rinuncia, non deve farsi applicazione neppure del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (per tutte Cass. n. 23175-15).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA