Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17343 del 27/06/2019
Cassazione civile sez. VI, 27/06/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 27/06/2019), n.17343
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6997-2018 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
DI TORRE ARGENTINA N. 11, presso lo studio dell’avvocato FARINA
MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PANZAROLA ANDREA;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato BRASCA
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE SETA BENEDETTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19426/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 03/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI
FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
Che:
il Consorzio di bonifica Tirreno Catanzarese (breviter consorzio) ha proposto istanza di revocazione della sentenza n. 19426 del 2017, con la quale la prima sezione civile di questa Corte ha rigettato il suo ricorso avverso la sentenza n. 498 del 2012 della corte d’appello di Catanzaro;
ha resistito la curatela del fallimento di (OMISSIS) s.r.l..
Diritto
CONSIDERATO
Che:
in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
l’atto è stato sottoscritto dalla parte controricorrente, per accettazione;
non deve quindi farsi luogo a pronuncia sulle spese (art. 391 c.p.c., u.c.);
attesa l’estinzione per rinuncia, non deve farsi applicazione neppure del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (per tutte Cass. n. 23175-15).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019