Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17343 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17343
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
a motivazione semplificata sul ricorso 30164/2008 proposto da:
M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE
TRIONFALE 77, presso l’avvocato GUGLIOTTA Antonio, che lo rappresenta
e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il
13/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/06/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato CLEMENTI GIORGIO (delega) che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso preliminarmente per
l’inammissibilità o in subordine rinvio a nuovo ruolo, nel merito
rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 14 dicembre 2007 il Giudice di Pace di Roma respinse il ricorso proposto da M.B. ((OMISSIS)), contro il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 1 novembre 2007. Il giudice osservò che il ricorrente non aveva depositato a sostegno del ricorso alcun documento di soggiorno in originale nè in copia autentica, ma solo la copia di un messaggio FAX dalla Cancelleria dell’Ambasciata di Francia in Italia, documento inidoneo sul piano probatorio; che la generica indicazione del paese di provenienza non inficiava il provvedimento impugnato, stante l’identificazione non contestata dello straniero; che il provvedimento era adeguatamente, seppur succintamente motivato con riferimento al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4; e che nella relata era attestata l’impossibilità di tradurre il provvedimento in una lingua comprensibile al destinatario, diversa dall’inglese.
Per la cassazione del provvedimento ricorre il signor M..
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Il collegio in Camera di consiglio ha stabilito che la sentenza sia redatta a motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, proposto contro un provvedimento depositato il 14 dicembre 2007, propone due mezzi d’impugnazione. Il primo verte sulla falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 1 e 5, artt. 113 e 111 Cost. e sulla contraddittorietà della parte motiva, e si conclude con il quesito se, verificato quanto rappresentato nel ricorso e analizzati i punti fondanti la questione, sussista la violazione delle norme invocate per “omessa pronuncia secondo le norme di diritto e carenza di motivazione su un punto risolutivo della controversia”. Analogamente, con il secondo mezzo si denuncia l’omessa motivazione sull’erronea indicazione delle generalità del ricorrente e la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost..
Oltre che intrinsecamente contraddittori, laddove adombrano il vizio di carenza di motivazione in relazione ad una pronuncia omessa, quelli appena riferiti non sono qualificabili come quesiti di diritto, nè riconducibili a mezzi d’impugnazione inquadrabili nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorso è pertanto inammissibile. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione intimata non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010