Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17343 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/08/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 19/08/2020), n.17343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11174-2014 proposto da:

R.R., I.G., R.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO 22, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO VECCHIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO CATURANO giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 379/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 08/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per i ricorrenti l’Avvocato D’URSO per delega dell’Avvocato

CATURANO che ha chiesto l’accoglimento; udito per il

controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto il rigetto.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1 R.B. impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava, ai fini Irpef, il prezzo di vendita dell’area edificabile, sita nel territorio casertano, in conformità al valore indicato nell’avviso di rettifica e liquidazione emesso ai fini dell’imposta di registro; determinando una plusvalenza imponibile, ai sensi dell’art. 67 Tuir, da assoggettare a tassazione separata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17, comma 1, lett.g/bis e art. 67, comma 1, lett. b) TUIR, dalla quale scaturiva una maggiore Irpef, relativa all’annualità 2006, pari ad Euro 24.928,00 oltre interessi e sanzioni.

Il contribuente eccepiva l’illegittimità dell’avviso di accertamento, lamentando la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68.

La CTP di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza che veniva appellata dall’Agenzia delle Entrate.

La C.T.R. della Campania, in accoglimento del gravame dell’amministrazione finanziaria, riteneva la legittimità dell’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale a seguito di cessione di immobili, determinato sulla base dell’accertamento del valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro. Gravando sul contribuente l’onere di confutare l’assunto dell’Agenzia attraverso la dimostrazione di non aver incassato le somme accertate.

I.G., R. e R.M., quali eredi di R.B., ricorrono sulla base di quattro motivi per la cassazione della decisione del giudice di appello.

L’agenzia si è costituita con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso per cassazione.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO

2. Con la prima censura, che reca la violazione dell’art. 68 TUIR nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si attinge la sentenza nella parte in cui il decidente ha affermato la legittimità della determinazione del reddito da plusvalenza, calcolata sulla base dell’accertamento del valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro.

Deducono i ricorrenti, al riguardo, che la disposizione cit. prevede che” Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonchè dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione.”.

Inferendo dalla lettera della legge che il valore da considerare, ai fini dell’imposizione fiscale, è dato dalla differenza tra prezzo di vendita e valore di acquisto dell’area, mentre per l’accertamento dell’imposta di registro l’art. 43 cit., individua quale base imponibile il valore di mercato dell’immobile.

3. La seconda censura prospetta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, secondo il quale “i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora (dalle attività istruttorie di cui all’art. 32, comma 1, numeri da 1) a 4),) nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa, associazioni ed imprese di cui all’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l’esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonchè l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili”

Pertanto, erroneamente l’ente finanziario, secondo la contribuente, avrebbe calcolato la plusvalenza, ai fini dell’imposizione fiscale, sulla base dell’intervenuta rivalutazione ai fini dell’imposta di registro, e dunque su una mera presunzione semplice.

4.Con il terzo motivo, che deduce violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, si censura la decisione impugnata per aver affermato la legittimità dell’atto, pur avendo l’ente, accertato il valore dell’area edificabile in contrasto con le norme richiamate in rubrica. Argomentano i contribuenti che per gli atti, come quello in esame, stipulati tra il primo gennaio e l’11 agosto dell’anno 2006, l’Ufficio non poteva procedere a rettifica se il valore nell’atto non era inferiore al limite di cui all’art. 52 cit., comma 4.

Inoltre, si deduce che l’atto opposto reca l’astratta indicazione di atti di trasferimento immobiliare degli ultimi tre anni senza allegarli e senza richiamarne il contenuto, con ciò impedendo un’adeguata difesa ai ricorrenti.

5. Infine con il quarto mezzo che reca la denuncia di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, i ricorrenti lamentano che i giudici di secondo grado hanno fondato la loro decisione sull’arresto della Corte n. 14571/2013 che consente al contribuente di superare la presunzione di “corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di imposta di registro”, omettendo tuttavia di valutare la perizia di stima prodotta nel giudizio di merito.

6. La prima e la seconda censura, da scrutinarsi congiuntamente, in quanto involgono questioni connesse, sono meritevoli di accoglimento, assorbiti gli altri motivi.

7. Seppure questa Corte ha costantemente affermato come nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore (così Cass. n. 4057/2007, poi ribadita in Cass. n. 21020/2009, Cass. n. 18705/2010), non di meno, successivamente è intervenuta una norma di interpretazione autentica, costituente ius superveniens, secondo cui nell’accertamento delle imposte sui redditi, ” il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito – come nella specie -, ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo)”(Cass. n. 19227 del 2017, n. 12265 del 2017; Cass. n. 27614/2018; n. 23719/208,6169/2018).

8.Conclusivamente, il ricorso va accolto con riferimento alla prima e alla seconda censura, assorbiti gli altri motivi.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza va cassata e, decidendo nel merito, deve essere accolto l’originario ricorso dei contribuenti.

In considerazione dello jus superveniens rispetto alla data di deposito della sentenza di appello, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte

Accoglie la prima e la seconda censura, assorbiti gli altri motivi; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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