Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17343 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37756-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.

CIVININI 85, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MARIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARTINO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVENZA N. 3, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO e SALVATORE FLORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1403/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO

AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 9 settembre 2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Unicredit Spa condannando S.A. al pagamento di Euro 217.926,51 a titolo di risarcimento del danno;

2. i giudici d’appello hanno respinto il gravame del S. che aveva contestato la decisione del Tribunale “sostenendo che le prove considerate dal primo giudice per fondare il proprio convincimento non sarebbero state assunte nel contraddittorio delle parti e che il materiale acquisito nel procedimento penale avrebbe dovuto essere sottoposto ad una valutazione critica da parte del giudice civile non sussistendo alcuna sentenza irrevocabile passata in giudicato in ordine ai fatti per cui è causa”; hanno rammentato che “la stessa giurisprudenza di legittimità invocata nell’appello ammette che il giudice civile possa valutare in modo autonomo gli elementi probatori assunti nel giudizio penale anche laddove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, ben potendo la parte interessata contestare nel giudizio civile i fatti come acquisiti in sede penale”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 1 motivo; ha resistito con controricorso la società intimata;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale; la società ha comunicato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 651 e 654 c.p.p. – motivazione incongrua e solo apparente – violazione del diritto di difesa”; si deduce che, “al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, occorre distinguere tra gli elementi acquisiti dal giudice penale senza la successiva verifica dibattimentale da quelli sottoposti al contraddittorio per i quali il dibattimento è mancato per la scelta dell’imputato di optare (come nel caso in esame) per un rito alternativo”; questi ultimi “sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell’art. 116 c.p.c. posto che la loro acquisizione in sede penale senza alcun vaglio dibattimentale è riconducibile ad una scelta processuale dell’interessato”; invece – secondo parte ricorrente la Corte territoriale nella specie avrebbe dovuto “disporre l’esame testimoniale negato in primo grado e all’esito di questo unitariamente valutare gli elementi di prova disponibili non solo sulla responsabilità ma anche e soprattutto sul quantum debendi”;

2. il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato;

inammissibile nella parte in cui richiama, come preteso error in indicando, sia l’art. 2697 c.c. sia gli artt. 115 e 116 c.p.c.;

per il primo aspetto la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’esistenza della responsabilità del dipendente, opponendo una diversa valutazione;

per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tempo per tempo vigente (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017);

il motivo è, poi, manifestamente infondato laddove censura il decisum della Corte territoriale che è invece coerente con il principio secondo cui il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, anche nella fase delle indagini preliminari, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 2168 del 2013; Cass. n. 132 del 2008);

invero questa Corte ha ripetutamente affermato che, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654,652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorro stesso “iter” argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti (Cass. n. 17316 del 2018; Cass. n. 20170 del 2018; Cass. n. 14570 del 2017; Cass. n. 8603 del 2017; Cass. n. 1948 del 2016; Cass. n. 24475 del 2014; Cass. SS. U.L. n. 1768 del 2011); l’apprezzamento del rilievo probatorio conferito agli elementi così acquisiti al giudizio civile, svoltosi nel regolare contraddittorio delle parti, spetta al giudice del merito (cfr. Cass. n. 18025 del 2019) e non è sindacabile in sede di legittimità oltre i limiti in cui lo sia qualsiasi accertamento di fatto;

3. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; va disattesa, invece, l’istanza della controricorrente di condanna del S. al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo emersi elementi dai quali ricavare che questi abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ovvero in difetto della normale prudenza;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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