Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17343 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17343

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Francesco Mandara e dall’avv. Vario De Maio, elett. dom. presso lo

studio dell’avv. Maria Francesca Caldoro, in Roma, via Antonio

Baiamonti n. 10, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fall. p.t.,

SUNRISE SUPERMERCATI s.r.l., in persona del l.r.p.t. AMETRA s.p.a.,

in persona del l.r.p.t.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Napoli 16.5.2011, n. 63/11 nel

proc. R.G. 464/11;

letta la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 6 giugno 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza App. Napoli 16.5.2011 n. 63/2011, nel proc. R.G. 464/2011, con cui è stato respinto il suo reclamo avverso la sentenza Trib. Torre Annunziata 24.2.2011 dichiarativa del proprio fallimento, già resa su istanza dei creditori SUNRISE SUPERMERCATI s.r.l. e AMETRA s.p.a;

2. la corte d’appello, premettendo che il tribunale ebbe a dichiarare il fallimento in virtù della presenza nell’oggetto sociale della debitrice di attività, come l’acquisto, la vendita e la permuta di terreni ed immobili rurali, ritenute non connesse alle attività proprie dell’impresa agricola, ha statuito che: a) nessuna nullità del primo procedimento derivava dall’abbinamento di una seconda istanza di fallimento alla prima, la sola ritualmente notificata e per di più sufficiente a reggere la pronuncia; b) la configurazione di un oggetto sociale complesso, comprensivo di attività sicuramente commerciali perchè estranee alla nozione di impresa agricola (ed invero esercitabili anche per terzi) fondava il diniego dell’esenzione, così rendendo irrilevante una verifica in concreto, trattandosi di società commerciale; c) in particolare, non bastando la mera previsione statutaria, la nozione di connessione doveva assumere i tratti della non prevalenza, inoltre ribadendo un legame funzionale tra l’attività agricola principale e quella secondaria;

3. il ricorso è affidato a due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con i motivi è contestato il rispetto degli artt. 2135 e 2082 c.c., anche con censura sulla motivazione, avendo erroneamente la corte d’appello ricavato la commercialità della società dalla sola lettera dell’oggetto sociale, non dando adeguato rilievo all’allevamento del bestiame e allo sfruttamento della terra, nozione unificante le tre classi di operatività della norma civilistica e ai dati sulla produzione, tutta ricavata dalla attività agricola svolta, essendo infatti le altre attività di commercializzazione degli immobili connesse e non snaturanti, perchè non prevalenti ed in concreto mai poste in essere, oltre che non decisiva la forma societaria assunta dall’imprenditore agricolo;

2. il ricorso è fondato, avendo la corte condotto una disamina meramente astratta e formale sulla natura della società debitrice, ricavando la stessa per un verso dalla mera enunciazione nell’oggetto sociale delle attività di acquisto e vendita di terreni e fondi rurali e, per altro, da un giudizio di contaminazione irreversibile sulla attività agricola, senza alcuna indagine in concreto;

3. invero, osserva il Collegio che la previsione di una struttura organizzativa con formula societaria è nozione acquisita nel nostro ordinamento, oltre che puntualmente assunta secondo la definizione dell’imprenditore agricolo a titolo principale, almeno dal D.Lgs. n. 228 del 2001 che, all’art. 8 riscrivendo della L. 9 maggio 1975, n. 153, l’art. 12 (emesso in applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 72/159/CEE; 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972), ne allarga il perimetro anche alle società di capitali; se tale compatibilità è dunque normativamente sancita, e nonostante la pluralità di fini per i quali il descritto ampliamento al campo societario è stato introdotto, nel comparto concorsuale l’esenzione dal fallimento esige una sicura identificazione della commercialità, svolgendo lo statuto agricolo rivendicato un ruolo eminentemente allocativo dell’onere della prova;

4. nella vicenda, la società allega di aver documentato, con i bilanci e lo statuto sociale, la esclusività dell’oggetto sociale agricolo (id est allevamento di animali), la mancanza di ricavi da attività extra agricole, l’assenza di immobili in proprietà, la mancanza di operazioni di alienazione immobiliare; ne consegue che il giudice di merito ha innanzitutto errato nell’assumere come decisivo il solo riscontro letterale nell’oggetto sociale di attività di compravendita di immobili pur se di natura agraria, senza alcuna individuazione della rilevanza in concreto di esse rispetto all’oggetto sociale, non potendo la loro mera previsione statutaria integrare in sè alcun requisito di prevalenza o comunque influenza qualitativa sulle attività agricole comunque enunciate e perseguite ai sensi dell’art. 2135 c.c., al cui servizio strumentale la relativa clausola potendo invece, ancora e già anche in astratto, ben assolvere, al di fuori della stessa nozione di attività agricole per connessione;

5. nè anche le ulteriori clausole che riferiscono la produzione “per terzi” appagano una nozione commerciale, trattandosi – secondo le riportate allegazioni – da un lato di “vendita a terzi” di prodotti propri e dall’altro di “lavorazioni di terreni per conto terzi”, operazioni del tutto fisiologiche della mera parte commerciale del ciclo produttivo ovvero della facoltà negoziale del suo svolgimento, rilevando piuttosto – ai fini di causa – la conduzione della terra o l’allevamento diretto in connessione al ciclo biologico perseguito con i fondi utilizzati, anche se non propri;

6. in secondo luogo, va ribadito che questa Corte già ha statuito che “ai fini dell’esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, è dovere del giudice, oltre che verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l’atteggiarsi dell’attività d’impresa svolta dal sodalizio mutualistico, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente svolte, alla luce della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 1 senza che su tale esame si sovrapponga la considerazione dell’effettività dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall’art. 2135 c.c., per il riconoscimento (o l’esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento.” (Cass. 9788/2016); ed “infatti, ha carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell’attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, ridonda a scopi commerciali o industriali e realizza utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa.” (Cass. 17928/2016); ne deriva che solo un’indagine in concreto, senza che la tipologia societaria ne costituisca fattore impeditivo in sè, permette la invocata esenzione; al contempo, se è vero che l’apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, può anche trarre indizi rilevanti dall’oggetto sociale, a fronte di difese che abbiano invocato, come nella specie, un ruolo ancillare delle operazioni commerciali di compravendita immobiliare rispetto alla attività agricola, va riconosciuto che la costituzione e la preservazione della stessa sono compatibili con normali operazioni incrementative ovvero sostitutive dei fattori dominicali; pena, al contrario, una riduzione alla marginalità contrattuale ed economica di ogni forma imprenditoriale del settore, contraddittoriamente ammessa anche alla tipologia più strutturata secondo la normativa definitoria e della legislazione sociale, non bandita dai parametri civilistici ed invece restrittivamente (ed inammissibilmente) esclusa nella sola failure zone, con irrazionale non predittibilità dello statuto debitorio dell’insolvente;

7. il ricorso è dunque fondato, con cassazione e rinvio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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