Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17342 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

a motivazione semplificata sul ricorso 30110/2008 proposto da:

S.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso l’avvocato OTTAVIANI CORRADO,

rappresentato e difeso dagli avvocati COLOMBINI Luca, PISTOLESI

SILVIA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI LUCCA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 200/2008 del GIUDICE DI PACE di LUCCA,

depositato il 02/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità,

in subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 2 ottobre 2008 il Giudice di Pace di Lucca respinse il ricorso proposto da S.E., cittadino (OMISSIS), contro il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Lucca il 5 giugno 2008. Il giudice osservò che il permesso di soggiorno per minore di età era scaduto il 27 febbraio 2006 e non era come tale suscettibile di rinnovo, con la conseguenza che non potevano invocarsi le modalità di esecuzione dell’espulsione, con intimazione a lasciare il territorio, previste per la diversa ipotesi della mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; e che il Tribunale per i minorenni di Firenze, su ricorso del fratello del ricorrente, aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza della permanenza in Italia sul presupposto della raggiunta maggiore età dello straniero e dell’arresto dei due cittadini albanesi per rissa.

Per la cassazione del provvedimento ricorre il signor S.E., con atto notificato il giorno 1 dicembre 2008.

La Prefettura di Lucca resiste con controricorso.

Il collegio in camera di consiglio ha stabilito che la sentenza sia redatta a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, proposto contro un provvedimento depositato il 2 ottobre 2008, propone tre mezzi d’impugnazione. Il primo verte sull’insufficiente motivazione in ordine all’errata applicazione ed interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3, e succ. modifiche. Il mezzo, inammissibile per il fatto stesso di sollevare una questione di motivazione sull’applicazione e interpretazione di una norma di legge, è inoltre privo del quesito di diritto, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6. Il secondo motivo verte sul difetto di motivazione circa l’insufficiente motivazione del provvedimento prefettizio, ma non indica le ragioni per le quali le ragioni esposte nel decreto impugnato a proposito della legittimità del provvedimento di espulsione sarebbero inidonee a giustificare la decisione. Analogamente, il terzo motivo denuncia l’omessa motivazione sulla richiesta di riduzione del periodo di divieto di rientro in Italia, ma non indica le ragioni della richiesta riduzione, sulle quali il giudice di pace si sarebbe dovuto pronunciare.

Il ricorso è pertanto inammissibile a norma dell’art. 366 bis c.p.c.. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

 

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