Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17342 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/08/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 19/08/2020), n.17342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2409-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDILGAMMA SRL in persona del liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, ORGHESANO LUCCHESE 19,

presso lo studio dell’avvocato GENEROSO BLOISE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ERIK FURNO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 234/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 03/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso per carenza in atti di copia conforme della sentenza

impugnata;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato RUGGIERO per delega orale

dell’Avvocato FURNO che ha chiesto il rigetto.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1.La società Edilgamma impugnava l’avviso di rettifica e di liquidazione del 16.06.2009 con il’quale l’Agenzia delle Entrate aveva elevato ad Euro 1.840.000,00 il valore di un terreno edificatorio sito in Giugliano in Campania, contratto in permuta dal predetto ente, in quanto l’Agenzia non aveva considerato, ai fini della stima, gli oneri di urbanizzazione dell’area sostenuti secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Comune – dalla società ricorrente, prima della cessione, per rendere edificatile il terreno; elemento che deponeva per la congruità del valore dichiarato(1.180.000). Eccepiva altresì la nullità dell’avviso per carenza di motivazione, in mancanza dell’allegazione ovvero della trascrizione degli elementi di stima che l’Agenzia aveva affermato essere in suo possesso, con riferimento “ai trasferimenti dell’ultimo triennio”.

La C.T.P. di Napoli accoglieva l’opposizione, in considerazione delle risultanze istruttorie che confermavano la congruità del valore dichiarato in atto.

La commissione tributaria regionale della Campania, nel respingere l’appello dell’ente finanziario, affermava l’illegittimità dell’avviso di rettifica e di liquidazione per maggiore imposta di registro relativa all’atto di permuta ò concluso dalla ricorrente.

L’Agenzia delle Entrate ricorre sulla base di due motivi avverso la sentenza n. 234/31/13, depositata il 3.06.2013.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Il P.G. ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta -.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. B e art. 51, comma 3.

Per avere i giudici di appello considerato, ai fini della congruità del valore del terreno, anche gli oneri di urbanizzazione sostenuti dall’acquirente, in epoca antecedente al contratto di permuta; oneri che invece sono da ritenersi incorporati nel corrispettivo, della vendita degli immobili erigendi e che, dunque, non possono costituire elementi idonei a ridurre la base imponibile ai fini del registro.

Quest’ultimo, secondo il disposto del D.P.R. cit., art. 43., che disciplina. l’imponibile nei contratti di permute, è costituito “dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta”.

3.Con la seconda censura, si lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, ex art. 360 c.p.c., n. 3″

Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto che l’avviso non recasse sufficiente motivazione sui presupposti in fatto e sui criteri astratti utilizzati per la rettifica nonchè per l’omessa allegazione degli atti richiamati nell’avviso impugnato.

Argomenta l’Agenzia delle entrate che, secondo questa Corte è sufficiente che l’avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, essendo riservato all’eventuale sede contenziosa l’onere dell’Ufficio di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto.

A tal fine, l’ente finanziario deduce l’idoneità motivazionale dell’atto in quanto fa riferimento ad un terreno inserito nel piano di lottizzazione e ubicato nella cinta urbana nonchè agli elementi di stima in possesso dell’Ufficio per trasferimenti dell’ultimo triennio.

4. Ritiene la Corte che il ricorso non possa essere esaminato nel merito, in quanto sussiste una questione pregiudiziale di rito, attinente all’improcedibilità del giudizio di cassazione, rilevabile di ufficio sulla base delle risultanze processuali.

Come documentato dal verbale di udienza collegiale, è stato evidenziato alle parti che il ricorrente ha provveduto a depositare copia della sentenza impugnata non autenticata, là cui conformità all’originale non risulta contestata dalla controparte.

5.Sulla rilevanza ed inderogabilità della previsione di deposito di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, non ha alcun riflesso il recente arresto delle S.U. che – con sentenza n. 8312/2019 -, nell’intento di privilegiare il principio di “strumentalità delle forme” processuali anzicchè i vuoti formalismi – hanno ‘sottolineato la specificità dei principi dettati dal CAD per quanto riguarda la disciplina degli atti del processo civile redatti in ambiente digitale/telematico, affermando la procedibilità del ricorso per cassazione anche in fattispecie nella quale della sentenza impugnata e notificata in via telematica, era stata rinvenuta nel fascicolo unicamente la relativa copia in formato analogico priva di autenticazione, senza che il controricorrente ne avesse disconosciuto la conformità all’originale telematico.

In particolare, hanno precisato le S.U. come le argomentazioni poste a sostegno della tradizionale giurisprudenza di legittimità in materia di procedibilità del ricorso si siano formate “in ambiente di ricorso analogico” sicchè non sono del ò tutto compatibili “in ambiente di ricorso nativo digitale”.

La ragione principale posta a fondamento della sentenza citata che richiama i principi enunciati da S.U. n. 222438/2018 è quella di garantire una migliore realizzazione dei principi del giusto processo evitando inutili formalismi anche con riguardo alla valutazione della procedibilità del ricorso, nella presente fase caratterizzata da una applicazione solo parziale delle regole del PCT al giudizio di cassazione.

Sulla base di questa premessa è stato ritenuto che non dare rilievo al comportamento del controricorrente destinatario del ricorso al fine di attestare la tempestività del deposito e la conformità dell’atto all’originale avrebbe portato ad una irragionevole violazione dei principi, derivante dal modo in cui essi vanno intesi “in ambiente di ricorso nativo digitale”, nell’attuale periodo intermedio nel quale non essendo il giudizio di legittimità ancora inserito nel sistema del PCT, la Corte si trova nell’impossibilità di effettuare la verifica diretta sull’originale nativo digitale mentre tale verifica è possibile con un semplice adempimento alla parte destinataria dell’atto processuale nativo digitale, debitamente sottoscritto con firma digitale. Dall’anzidetta constatazione le Sezioni Unite hanno desunto che, per quel che. concerne la procedibilità del ricorso, è necessario un adattamento delle regole applicabili onde evitare che l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità, sulla base dei principi tradizionali nati “in ambiente di ricorso analogico”, risulti irragionevole o sproporzionata nel diverso “ambiente digitale”.

Constato che i principi di diritto affermati con riferimento alla procedibilità del ricorso, nell’ipotesi di deposito di copie di nativi digitali, non possono trovare applicazione al diverso ambiente analogico, vale osservare che non vi sono ragioni per un ripensamento dell’orientamento pressocchè unanime della Corte, secondo il quale l’omesso deposito della copia autenticata della sentenza impugnata determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2.

6.Vale peraltro osservare come dalla lettura dell’art. 369 c.p.c., nel modo in cui è tradizionalmente interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, si desumono, fra gli altri, i seguenti principi di carattere generale: la copia della decisione impugnata – richiesta con l’attestazione di autenticità da chi ha l’autorità per verificare la corrispondenza della copia all’originale (art. 57 c.p.c.) “a disciplina e salvaguardia della fedeltà documentale” (Cass. 17795/2002) – è da comprendere fra gli “allegati” al ricorso e può essere depositata anche sèparatamente ex art. 372 c.p.c. (che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso e può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purchè nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso stesso (fra le tante: Cass. 30 marzo 2004, n. 6350); infatti, il tenore letterale dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, che prescrive a pena di improcedibilità il deposito unitamente al ricorso della “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta” non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione (Cass. SU n. 10648 del 2017 cit.); in continuità con il principio affermato da Cass. SU n. 10648 del 2017 cit. non va applicata la sanzione della improcedibilità nell’ipotesi in cui il ricorrente non abbia depoSitato, unitamente al ricorso, la copia notificata della sentenza impugnata presente negli atti prodotti dal controricorrente, altrimenti valorizzandosi una soluzione di carattere formalistico che si tradurrebbe in un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27199 e Cass. n. 4370/2019).

Dai suddetti principi si desume che “in ambiente di ricorso analogico e di norme processuali calibrate su tale forma di atto” (secondo la felice espressione usata da Cass. SU n. 22438 cit.) ai fini della procedibilità del ricorso, la decisione impugnata e la relata di notifica (nell’ipotesi di sentenza notificata) sono presi in considerazione sia come atti processuali (ovviamente di valenza diversa) sia con riguardo all’attività rappresentata dal relativo deposito, nella necessaria ricerca di un punto di equilibrio, che consenta di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli, come prescritto, dalla nostra Costituzione e dalla CEDU.

E il punto di equilibrio è ravvisabile nella ratio decidendi dell’orientamento tradizionale (richiamato da Cass. n. 30918 del 2017), la quale nega rilievo alla mancata contestazione della controparte in merito alla conformità della copia della decisione all’originale, in considerazione dall’esigenza di escludere dubbi sulla conformità della copia semplice depositata agli atti rispetto all’originale, con la specificazione che a tale esigenza risponde l’accertamento in capo alla Corte della certezza della conformità della copia all’originale (indisponibile per le parti) “a prescindere dalla mancata espressa contestazione della controparte”.

In particolare, per la verifica di conformità all’originale della decisione impugnata la rilevanza della “non contestazione” del controricorrente è stata tradizionalmente esclusa sul principale assunto secondo cui la materia non è nella dispohibilità delle parti e comunque in materia non p6ssono trovare applicazione nè l’art. 2719 c.c., nè l’art. 23, comma 2 del CAD (in tema di copia analogica di documento informatico), che si è.sempre ritenuto che siano riferibili ad ipotesi in cui si tratta di attribuire ad un documento efficacia probatoria,.da valere tra le parti, ma non valgono “quando si devono operare verifiche, qUali la conformità della copia all’originale ovvero la tempestività di un atto di impugnazione rispetto ad un termine perentorio e quindi correlativamente la formazione del giudicato, che hanno implicazioni pubblicistiche e non sono nella disponibilità delle parti” (come ricordato da Cass. n. 30765 del 2017 cit.). Con la conseguenza che, in ambito analogico, la non contestazione del controricorrente in ordine alla conformità della copia prodotta all’originale della sentenza risulta del tutto ininfluente.

Sulle ragioni che rendono ragionevole il precetto in discorso, il Collegio non può che richiamare le decisioni pronunziate delle Se2ioni Unite di questa Corte (sent. n. 9005 del 2009; e le sentenze successive di questa Corte, Cass. p.25513/2016, n. 191472016, n. 11850/2018, sent. n. 10648/2017, n. 32976/2018, in motiv.) alla stregua delle quali deve ribadirsi che la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, della copia della decisione impugnata con l’attestazione di conformità all’originale mira a garantire – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) – le esigenze di certezza della conformità della copia del provvedimento all’originale.

In particolare, con riferimento alla sentenza, la verifica di autenticità non può essere rimessa alla parte mediante il mancato disconoscimento, visto che diversamente dalla relazione di notificazione qui non ricorre la caratteristica della

C7/ destinazione dell’atto alla parte; la quale giustifica l’effetto riconducibile al mancato disconoscimento.

Questa Corte ha, peraltro, precisato che l’improcedibilità, a differenza di quanto previsto in altre situazioni procedurali, trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo.

7.Non può, del resto, condividersi la pronuncia di questa Corte (Cass.n. 14938/2018), rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale in tema di omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata in ambito analogico, la quale ha concluso per la procedibilità del ricorso, in quanto la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di” norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. 21 novembre 2016, n. 23638). ò

Detta pronuncia collide con i principi fondamentali dettati dalla Corte Costituzionale, che, con l’ordinanza n. 22108 del 16 ottobre 2006, ha affermato la conformità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, ai principi dettatati dalla Carta, in relazione alla salvaguardia del diritto di difesa, affermando che è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, “nella parte in cui stabilisce che il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non abbia depositato copia autentica del provvedimento impugnato, sollevata in riferimento all’art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost. in quanto “la norma mira a garantire, non. irragionevolmente, le esigenze di certezza della conformità della copia del provvedimento all’originale, stabilendo un adempimento che non è particolarmente complesso, e non si pone in contrasto con le regole che devono improntare il giusto processo e neppure ostacola apprezzabilmente l’esercizio del diritto di difesa.”

8. Nell’ipotesi di omesso deposito della copia autentica della decisione impugnata l’interpretazione “restrittiva” che privilegia l’improcedibilità dell’omesso deposito non surrogabile dalla non contestazione dell’intimato costituito, non presenta, dunque, profili di problematicità rispetto ad un eventuale vulnus del diritto di difesa; potrebbe tuttavia prospettarsi un problema di conformità rispetto al principio interno e sovranazionale della c.d. ‘effettività’ della tutela giurisdizionale. Per ‘principio di effettività’ si intende l’esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, in particolare nell’attività di interpretazione delle norme processuali, corrispondere una effettiva ed esauriente risposta da parte degli organi statuali preposti all’esercizio della funzione giurisdizionale. Com’è noto, il principio di tutela giurisdizionale effettiva trova le sue fonti negli art. 6 e 13 Cedu e nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali Ue, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, derivando esso dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri.

Ha ricordato la Corte di Strasburgo (Corte eur. DU 18 gennaio 2011, ric. n. 2555/03, Guadagnino c. Italia e Francia, punto 55) che le garanzie procedurali sancite dall’art. 6 cit. in relazione all’equità, afta pubblicità ed alla celerità risulterebbero prive di senso, qualora non fosse tutelato il presupposto di tali garanzie, ossia l’accesso al giudice. Esso, insito nell’art. 111 Cost: ove menziona il diritto al ‘giusto processò (così Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931), è dunque anche un principio generale del diritto dell’Unione (Corte giustizia Unione Europea, 28 novembre 2013, n. 280/12 P; 28 febbraio 2013, C-334/12 RX-II, Arango Jaramillo e. BEI, punti 40, 42; 13 marzo 2007, n. 432/05).

Se è vero che il ricorso per cassazione è mezzo a critica limitata basato su motivi tipizzati e strutturato come processo di mera legittimità, in cui sono previsti requisiti di procedibilità ed ammissibilità, purtuttavia, occorre pur sempre interpretarli in modo che essi non si pongano in contrasto con il ricordato principio di effettività. Già nel risolvere la questione, su cui si era determinato un contrasto giurisprudenziale di legittimità tra varie pronunzie, con riguardo all’ammissibilità del ricorso per càssazione in presenza di un’errata indicazione della norma violata o del vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, le Sezioni unite hanno avuto occasione di ricordare: ‘la Corte di Strasburgo reputa che nell’interpretazione ò ed applicazione della legge, in particolare di quella processuale, gli stati aderenti, e per essi i massimi consessi giudiziari, devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in. punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale sopra Menzionatò (Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931).

Peraltro la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che – pur non essendo il diritto di accesso assoluto e permettendo limitazioni interne di ricevibilità del ricorso ‘queste restrizioni non possono limitare l’accesso disponibile alla parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza; infine, esse si conciliano con l’art. 6 p. 1 soltanto se tendono ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (…). In effetti, il diritto di accesso ad un tribunale viene leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall’autorità giudiziaria competente (Corte eur..DU 16 giugno 2015, ric. n. 20485/06, punto 39).

La sentenza ricorda pure che ‘l’art. 6 della Convenzione non costringe gli Stati contraenti a creare delle corti drappello o di cassazione. Tuttavia, uno Stato che si dota di giurisdizioni di tale natura ha l’obbligo di vigilare affinchè le parti in causa beneficino presso di esse delle garanzie fondamentalì (punti 40, 41).

Le limitazioni alle condizioni di ricevibilità di un ricorso non devono dunque impedire ai singoli di avvalersi di un rimedio giuridico disponibile (Corte eur. D.U. 6 dicembre 2011, ricorso n. 41959/08, Anastasakis.c. Grecia, p.24; così pure citata Corte di giustizia UE 28 febbraio 2013, Arango Jaramillo, punto 43, e ord. 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, C-73/10 P, punto 53) e si conciliano con l’art. 6 Cedu solo se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (cfr. Corte eur. DU 9 gennaio 2014, ricorso n. 71658/10, Viard c. Francia, punto 29; 18 gennaio 2011, ric. n. 2555/03, cit., punto 56; 24 aprile 2008, ricorso n. 17140/05, Kemp e altri e. Lussemburgo, punto 47; 24 maggio 2006, ric. n. 20627/04, Liakopoulou c. Grecia, punto 17).

Si è così ritenuto che, alla luce delle normative della Carte Europee, rifiutare l’accesso al giudice dell’impugnazione, pur se l’atto sia nella disponibilità del giudice, si risolverebbe “in un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia” (in questi termini la pronuncia delle S.U. n. 10648 del 2/5/2017)”; Ciò in quanto lo scopo di attivare la sequenza procedimentale, sotteso al compimento degli adempimenti de quibus, “non potrebbe – in dette ipotesi – dirsi impedito, nè apprezzabilmente ritardato” (Cass. n. 8312/2019).

Alla stregua di tali condivisibili principi, questa Corte ha di recente affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità (Cass.n. 16498/2016, Cass. n. 9987 del 16/05/2016; Cass., Sez. Un., n. 10648 del 02/05/2017; Cass., Sez. un. 27199/2017; Cass. n. 26229/2017, in motiv, Cass. 23084/2019; Cass. n,. 4370/2019).

9.La sanzione dell’improcedibilità del ricorso per cassazione potrebbe, in teoria, costituire una limitazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva solo se non proporzionale allo scopo perseguito dalla regola in esame.

Tuttavia, trattandosi di soddisfare le esigenze di certezza della conformità della copia del provvedimento impugnato all’originale, non può certamente ritenersi che escludere la procedibilità del ricorso, pur in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza impugnata – ma in assenza di disconoscimento della parte intimata – costituisca una limitazione sproporzionata rispetto all’interesse pubblico da tutelare.

10. Alla fattispecie in esame, dunque, non risulta applicabile il principio enucleato dalle Sezioni Unite n. 10648 del 2017, poichè la documentazione indicata dall’art. 369 c.p.c., n. 2, – la copia autentica della sentenza – non è in altro modo pervenuta nella disponibilità di qùesta Corte.

11.In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile.

L’esito della lite comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore della società intimata.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla. prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, Comma 1- quater.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

PQM

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna l’Agenzia alla refusione delle spese sostenute dalla contribuente che liquida in Euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge:

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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