Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17342 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35993-2019 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MORICHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO LANFRANCONI;

– ricorrente –

contro

WELCOME PHARMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo

studio dell’avvocato SIMONETTA PARADISI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 892/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO

AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 25 giugno 2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da P.D., quale agente, nei confronti di Welcome Pharma Spa, volto ad accertare che il rapporto con la preponente era cessato per effetto della comunicazione della medesima in data 18 maggio 2016, con condanna della società al pagamento – per quanto qui ancora rileva dell’indennità di preavviso e dell’indennità di cessazione del rapporto;

2. i giudici d’appello hanno concordato “con le osservazioni del Tribunale in ordine all’intervenuta cessazione del rapporto di agenzia per volontà dell’agente”, per cui, dopo aver esaminato lo scambio di comunicazioni intervenuto tra le parti, “così ricostruiti i fatti”, ha ritenuto che “se la mancata effettuazione del preavviso è dovuta a una decisione del lavoratore, alla società non potrà essere chiesto di procedere al pagamento della quota di preavviso corrispondente al periodo non lavorato”; inoltre la Corte ha considerato “gli ulteriori motivi proposti dall’appellante sul punto… inammissibili in quanto propongono questioni nuove”;

3. anche avuto riguardo al “mancato riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto”, la Corte territoriale ha “confermato la valutazione di inottemperanza agli oneri probatori da parte del P.”;

4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Dando P. con 2 motivi; ha resistito con controricorso la società intimata;

5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale; le parti hanno comunicato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1750 c.c., commi 2 e 3, con riferimento all’art. 2118 c.c., per il mancato riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso; si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente il diritto dell’agente al preavviso in ragione di una pretesa indisponibilità del medesimo, “qualificata come atto di rinuncia”, a prestare attività per il periodo di preavviso indicato dalla preponente; si deduce che tale rinuncia sarebbe insussistente e comunque giuridicamente irrilevante; si afferma che, comunque, l’indennità di preavviso era dovuta perchè calcolata erroneamente dalla preponente;

il motivo è inammissibile;

la circostanza relativa al se il rapporto di agenzia si sia risolto per iniziativa della preponente ovvero (come ritenuto concordemente dai giudici del merito) per iniziativa dell’agente è quaestio facti; parte ricorrente, nella prospettazione formale di una censura di violazione di legge, pretende da questa Corte di legittimità un’inammissibile rivalutazione di detto accertamento di fatto;

ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perchè pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020);

rivalutazione di merito ancor più in radice preclusa, nella specie, in presenza di cosiddetta “doppia conforme”, ex art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, (cfr. Ciss. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019);

inoltre parte ricorrente neanche censura adeguatamente quella parte della sentenza impugnata che ha considerato “gli ulteriori motivi proposti dall’appellante sul punto” – e cioè sul riconoscimento del diritto all’indennità di preavviso – “inammissibili in quanto propongono questioni nuove”, per cui, una volta accertato che il rapporto si è risolto ad una certa data per iniziativa dell’agente, ogni ulteriore questione in ordine alla durata del preavviso ed alla sua natura, reale o obbligatoria, diviene irrilevante;

2. con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; ai fini del riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., commi 1 e 2, si lamenta che la Corte territoriale avrebbe “omesso di considerare un fatto decisivo costituito dal volume di affari conseguito dall’agente negli anni 2015/2016 attinente ai nuovi prodotti inseriti in listino dalla preponente a partire dal 2015”;

la censura è inammissibile perchè formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in una ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ex art. 348 ter c.c., commi 4 e 5, (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019), senza che il ricorrente per cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo – abbia, nel corpo del motivo, indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse siano tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019) e tale dimostrazione non può di certo essere fornita con la memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., che può solo illustrare censure già compiutamente proposte (cfr. Cass. n. 17893 del 2020);

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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