Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17341 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17341
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
a motivazione semplificata sul ricorso 24792/2008 proposto da:
Q.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FABBRI Mauro, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI VARESE;
– intimata –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di VARESE, depositato il
18/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/06/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità
o in subordine rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento pronunciato all’udienza del 17 settembre 2008 il Giudice di Pace di Varese, constatato che il ricorrente Q. M. non era comparso, e ritenuto che la giustificazione inviata dal difensore via fax non costituisse un legittimo impedimento, sicchè la mancata comparizione del ricorrente doveva essere intesa a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, convalidò l’espulsione de quo.
Per la cassazione del provvedimento ricorre il Signor Q. M., con atto notificato il giorno 14 ottobre 2008.
La parte intimata non ha svolto difese.
Il collegio in camera di consiglio ha stabilito che la sentenza sia redatta a motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, proposto contro un provvedimento depositato il 17 settembre 2008, omette l’esposizione dei fatti della causa, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e formula tre censure per violazione di norme di diritto, non seguite dal quesito di diritto, prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6.
Il ricorso è pertanto inammissibile. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione intimata, non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010