Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17340 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17340
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
a motivazione semplificata sul ricorso 24591/2008 proposto da:
P.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GARIBALDI RAIMONDI ROSA 30, presso
l’avvocato MICHELE VACCA, rappresentata difesa dall’avvocato CASIERE
Fernando Antonio, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DI FOGGIA;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di FOGGIA, depositato il
10/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/06/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso preliminarmente per
l’inammissibilità, nel merito rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 9 luglio 2008, il Giudice di pace di Foggia ha respinto il ricorso proposto da P.A. contro il decreto di espulsione emesso in data 18 giugno 2008 nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Foggia, a norma dell’art. 13, comma 2 T.U.. Il giudice ha osservato che la documentazione depositata dalla ricorrente non era idonea ai fine del regolare soggiorno dello straniero sul territorio italiano; che l’eccezione relativa alla ignoranza delle lingue utilizzate nel provvedimento (italiano e traduzione in inglese) non aveva pregiudicato il tempestivo esercizio del diritto di difesa, e che doveva ritenersi provato per atto pubblico, munito di fede privilegiata, che la ricorrente aveva indicato al pubblico ufficiale notificatore essere quelle lingue da lei conosciute.
Per la cassazione del decreto ricorre la signora P., con atto notificato il 10 ottobre 2008, per due motivi.
Il Prefetto della Provincia di Foggia non ha svolto difese.
Il collegio in camera di consiglio ha stabilito che la sentenza sia redatta a motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, proposto contro un provvedimento depositato il 25 giugno 2008, contiene due motivi. Il primo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, non è seguito dalla formulazione del quesito di diritto, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, ed è pertanto inammissibile.
Il secondo motivo, per vizio di motivazione sulla mancata ammissione di prove testimoniali, delle quali peraltro non è riprodotto il contenuto, è a sua volta carente della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe omessa o contraddittoria, o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione – sopra riportata in sintesi – la renderebbe inidonea a giustificare la decisione.
Il ricorso è pertanto inammissibile. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010