Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17340 del 17/08/2011

Cassazione civile sez. II, 17/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 17/08/2011), n.17340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F. (OMISSIS), FI.FE. n. a Faedo

3/11/22) domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NICCOLINI ROMANO;

– ricorrenti –

contro

B.A. (OMISSIS), F.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 296/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 21/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato NICCOLINI Romano difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Emanuele COGLITORE, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore dei resistenti che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fi.Fe. e F.F. convenivano in giudizio F.L. e B.A.M. per ottenere l’accertamento dei confini e l’apposizione dei termini con riferimento al confine dell’orto tra la p.m. 1 e la pm. 2 della p.ed. 197 C.C. (OMISSIS) come contrattualmente concordato e per ottenere l’accertamento del diritto di far costruire le pareti divisorie necessarie per separare le porzioni 1 e 2 della p.ed. 197 ed il muretto divisorio degli orti lungo il confine come accertato. Gli attori esponevano di essere ciascuno comproprietario della metà della p.m. 1 mentre i convenuti erano comproprietari ciascuno della metà della p.m. 2. Gli istanti precisavano altresì che erano divenuti proprietari in base all’atto di divisione 7/10/1997 con il quale era stata anche pattuita la divisione dell’orto lungo i confini risultanti dal piano di casa redatto dal geometra A. – richiamato nell’atto e sottoscritto dalle parti – il quale aveva anche apposto i termini che segnavano il confine, segni però scomparsi negli ultimi tempi.

I convenuti si costituivano confermando che il geometra A. aveva posto sui luoghi due chiodi, ma che era stato poi demandato ai rispettivi consulenti delle due parti la effettiva evidenziazione dei confini il che era stato fatto con un segno di vernice spray. Il confine cosi stabilito dai consulenti delle parti era stato pacifico per molto tempo tanto che ciascuna di esse aveva piantato degli alberi alla distanza di un metro da tale confine. I convenuti precisavano di non opporsi alla costruzione di un muretto di divisione tra i due fondi nel rispetto del confine determinato con i segni apposti dai tecnici di parte.

Con sentenza parziale 478/04 l’adito tribunale di Trento:

1) accertava che il confine degli orti coincideva con la linea che, separandoli, determinava due appezzamenti uguali della lunghezza di m. 9,14 lato sud e m. 10,11 lato nord;

2) dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda attorea di condanna dei convenuti alla realizzazione di opere necessarie per la divisione dell’edificio e di accertamento dell’obbligo delle parti di costruire un muretto divisorio degli orti;

3) rigettava le altre domande e disponeva l’ulteriore trattazione della causa in ordine alla domanda di apposizione dei termini e di condanna di rilascio.

Avverso la detta sentenza Fe. e F.F. proponevano appello al quale resistevano F.L. e B.A..

Con sentenza 21/7/2005 la corte di appello di Trieste rigettava il gravame osservando: che con il primo motivo di gravame gli appellanti avevano lamentato l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie rilevando che il tribunale aveva spostato il confine convenuto tra le parti dilatando a scapito di terzi (la Provincia di Trento) le misure del fondo in questione; che, secondo gli appellanti, il tribunale aveva fatto riferimento alla relazione del c.t.u. in base alla quale il terreno nel suo complesso aveva dimensioni maggiori rispetto a quelle raffigurate nella planimetria allegata al contratto e redatta dal geometra A.; che ad avviso degli appellanti ciò era avvenuto perchè la striscia di terreno della lunghezza di cm. 84 a sud e di cm. 78 a nord era di proprietà della Provincia di Trento e non delle parti in causa; che l’assunto degli appellanti non andava condiviso; che la Provincia aveva costruito un muretto in base ai suoi confini e non aveva abbandonato parte del suolo pubblico; che la striscia in contestazione era stata da sempre in proprietà F. ed il geometra non ne aveva tenuto conto in sede di divisione perchè si era rifatto alle mappe catastali – aventi una funzione suppletiva nella individuazione dei confini – e non alla situazione di fatto dei luoghi; che era infondato anche il secondo motivo di gravame relativo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere; che, infatti, una volta che il tribunale aveva accertato che il confine era diverso da quello risultante dall’atto di divisione ed essendo gli appellati disposti a fare il muretto sul confine degli orti come individuato dal primo giudice, giustamente era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Trento è stata chiesta da Fe. e F.F. con ricorso affidato a sette motivi. F.L. e B.A. hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso Fe. e F.F. denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame di motivi di censura avverso la sentenza di primo grado, deducendo che essi ricorrenti con l’atto di appello avevano lamentato l’errata statuizione del tribunale in punto determinazione dei confini eccependo in particolare: l’errata valutazione delle risultanze istruttorie; l’errata applicazione di norme di legge (artt. 832, 1350, 1372 c.c. e art. 1362 c.c. e segg.); la motivazione contraddittoria. La corte di appello ha affrontato solo la prima censura, omettendo ogni argomentazione a confutazione degli altri motivi di doglianza.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 112, 102 c.p.c., artt. 950 e 951 c.c. e vizi di motivazione deducendo di aver chiesto con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado l’accertamento del confine tra gli orti così come contrattualmente stabilito in sede di accordo divisionale con atto 27/10/1997 con conseguente apposizione dei termini. Il detto atto non è stato mai posto in contestazione ed i convenuti si sono limitati a chiedere il rigetto delle domande degli attori assumendo solo la correttezza del confine praticato in loco. L’unica domanda rivolta al giudice era quindi quella diretta ad accertare il confine e non a determinarne uno nuovo. La corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, non ha rimosso uno stato di incertezza, ma ha modificato la situazione risultante a seguito degli accordi divisionali, determinando cosi un nuovo confine a scapito della Provincia di Trento non evocata in giudizio. La questione relativa alla proprietà della striscia di m. 0,84 verso sud e di m. 0,78 verso nord non faceva parte dell’oggetto della contestazione. I giudici del merito non hanno accertato il confine contrattualmente stabilito dalle parti, ma hanno dato indicazioni sul nuovo confine portando un orto ad invadere la confinante proprietà della Provincia di Trento.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1362, 1372 e 1350 c.c., nonchè vizi di motivazione, sostenendo che la corte di appello ha violato le norme in tema di interpretazione degli accordi intercorsi, di efficacia dei contratti e di forma dei contratti. La corte di merito ha errato nell’interpretare la volontà delle parti integrando in modo illegittimo l’accordo divisionale intercorso.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2727 c.c., nonchè vizi di motivazione, deducendo che il giudice di appello si è rifiutato o ha omesso di esaminare la planimetria allegata alla c.t.u. del geom. M. da cui risulta chiaramente indicato il confine in base all’atto di divisione 7/10/1997. La corte di merito ha superato le pacifi-che risultanze istruttorie – rappresentate dalla volontà delle parti espresse nell’atto di divisione, dai suoi allegati e dalle emergenze di cui alla c.t.u. – ed ha fondato il proprio convincimento su argomenti presuntivi (non essere “pensabile che la Provincia abbandoni senza ragione il suolo pubblico”) non rientranti nelle nozioni di comune esperienza e di “notorio” e non su prove offerte dalle parti.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 922 c.c. e segg. in materia di acquisto della proprietà, art. 1140 c.c. e segg. in materia di possesso, 713 e seguenti in materia di divisione, art. 950 c.c., nonchè vizi di motivazione, sostenendo che il richiamo operato dalla corte di appello alla funzione suppletiva delle mappe catastali – secondo quanto disposto dall’art. 950 c.c. – non è pertinente in quanto è pacifico che l’atto di divisione con i relativi allegati sottoscritti dalle parti rappresenta il “titolo di acquisto” contenente la determinazione dei confini di cui è stato chiesto l’accertamento giudiziale. Peraltro, anche se fosse vero che la striscia di intavolata proprietà della Provincia è stata sempre di proprietà F., il giudice di appello non poteva unilateralmente attribuirla ad una delle parti se non violando le norme in materia di possesso, di acquisto della proprietà e di divisione. Con l’atto di divisione le parti concordarono che l’orto doveva dividersi attribuendo a ciascuno una striscia della identica misura di m. 8,72 a sud e di m. 9,72 a nord. I convenuti avevano modificato lo stato dei luoghi occupando parte dell’orto di essi ricorrenti con conseguente inizio della controversia avente per oggetto l’accertamento dei confini come contrattualmente convenuto.

La corte di appello ha errato nel non considerare nè gli accordi contrattuali, nè le risultanze catastali “da cui detti accordi promanano”.

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. e segg.. e vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello ha deciso in base a presunzioni senza tener in alcuna considerazione le prove assunte in corso di causa e senza dare ingresso alle prove chieste da parte appellante volte all’ammissione di c.t.u. e di “prova per interrogatorio formale dei convenuti e per testi” (su capitoli nel dettaglio riportati). Tali prove sono state ritenute dalla corte di appello irrilevanti ed ininfluenti in quanto concernenti “circostanze pacifiche”. Se si tratta di circostanze pacifiche sono incongrue le conclusioni cui è giunta la corte di appello basate su accertamenti in contrasto con quanto concordato dalle parti con l’atto di divisione.

Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 100 c.p.c. e vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello ha errato nel rigettare anche il motivo di gravame avverso la declaratoria di cessazione della materia del contendere posto che, con riferimento al muro di divisione degli orti, è pacifico che non è intervenuto alcun cambiamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio: in particolare il muro divisorio non è stato eretto mentre parte convenuta ha sempre chiesto il rigetto delle domande degli attori sul punto. Altrettanto pacifica è la totale assenza di “conclusioni congiunte”.

La Corte rileva la manifesta fondatezza, nei sensi di seguito precisati, dei primi sei motivi di ricorso – con assorbimento del settimo – strettamente connessi ed interdipendenti riguardanti tutti, quale più quale meno e sia pur sotto aspetti e profili diversi, le stesse problematiche o questioni collegate.

Dalla lettura della sentenza impugnata e della stringata motivazione ivi sviluppata risultano evidenti sia le denunciate violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 1362 c.c. e segg., sia i lamentati vizi di motivazione.

Di fronte alle articolate censure mosse dagli appellanti alla sentenza di primo grado – con le quali era stato, tra l’altro, dedotto: che il tribunale non poteva riconoscere “un nuovo confine difforme da quello fra le parti concordato” con l’atto di divisione;

che “eventuali e comunque illegittime modifiche dei confini potevano ottenersi solo con l’annullamento, previa formale impugnazione, dell’atto di divisione”; che “la contestata interpretazio-ne dell’atto di divisione” avrebbe comportato l’invasione di terreni di proprietà di terzi e l’ampliamento del “terreno da dividere a scapito di terzi” – la corte di appello si è limitata a rilevare, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, che la “striscia in contestazione era sempre “stata di fatto di proprietà F.” e che la Provincia aveva costruito un muretto “in base ai suoi confini” per cui non era pensabile una volontà dell’ente territoriale di “abbandonare il suolo pubblico”.

La corte di appello non ha fatto alcun accenno: alle varie e molteplici censure in fatto e in diritto articolate nell’atto di gravame; al contenuto dell’atto di divisione 7/10/1997 richiamato nella parte espositiva della sentenza impugnata ed al quale avevano fatto riferimento le parti ponendolo a sostegno delle opposte e contrastanti tesi difensive; al punto centrale della controversia relativo alla interpretazione di tale atto di divisione; al comportamento delle parti prima e dopo la sottoscrizione del detto atto; agli argomenti in fatto e in diritto posti a sostegno dell’affermazione secondo cui “la striscia in contestazione è sempre stata di fatto di proprietà F.”; alla esatta descrizione della “situazione di fatto dei luoghi” della quale, secondo il giudice di appello, il geometra A. non aveva “tenuto conto in sede di divisione”; al contenuto della c.t.u. disposta ed eseguita in primo grado; alle risultanze istruttorie poste a base della pronuncia di primo grado; alle richieste istruttorie formulate nell’atto di appello (ammissione di c.t.u., prova per interrogatorio formale e per testi su capitoli specificamente riportati e con testi singolarmente indicati).

Vanno quindi accolti, nei sensi indicati, i primi sei motivi di ricorso con conseguente assorbimento del settimo che si riferisce alla pronuncia di primo grado – confermata dalla corte di appello – di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda degli attori appellanti volta ad ottenere la condanna dei convenuti appellati alla realizzazione del muretto sul confine degli orti. Il giudice di appello è giunto a tale conclusione rilevando che gli appellati erano disposti “a fare il muretto sul confine degli orti” ove il confine fosse quello individuato dal giudice di primo grado.

Di tale questione si dovrà occupare il giudice del rinvio dopo aver proceduto all’accertamento dell’esatta linea di codine tra i due orti in questione.

In definitiva la sentenza impugnata va cassata – in relazione ai motivi accolti – e la causa rinviata ad altra sezione della corte di appello di Trento che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra svolti, provvedendo a rimediare al rilevato vizio in procedendo ed a colmare le evidenziate carenze, e lacune di motivazione. Al giudice del rinvio si rimette anche la pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione i primi sei motivi di ricorso, assorbito il settimo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Trento.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011

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