Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17340 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34830-2019 proposto da:

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNA D’ANDREA;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. SERPIERI

8, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BUSCEMI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ALBERTO POLIZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1193/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO

AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 12 settembre 2019, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda al pagamento di Euro 64.324,50 in favore del Dott. P.R. per l’attività svolta dal medico in regime di intramoenia;

2. la Corte territoriale – in sintesi – ha premesso che era in controversia solamente “la esigibilità di tali somme da parte del medico, pur a fronte del mancato pagamento, da parte dei pazienti, delle relative fatture emesse nei loro confronti dal Niguarda”; ha ritenuto che il credito non avesse “natura di credito da lavoro autonomo” e che “il compenso spettante al medico per l’attività svolta in regime di intramoenia ha natura accessoria della prestazione principale da questi svolta nei confronti del datore di lavoro (la ASST), unico soggetto debitore del compenso verso il medico che ha prestato l’attività”; in ragione di ciò, ha aggiunto che “resta del tutto irrilevante la rnera circostanza di fatto che il paziente sia risultato inadempiente alla propria obbligazione di pagamento della prestazione ricevuta, concernendo il diverso rapporto esistente tra il paziente e la struttura sanitaria”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la ASST con 7 motivi; ha resistito con controricorso P.R.;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, “per omessa pronuncia e nullità della sentenza in quanto non viene accertata e dichiarata la natura del diritto dell’ex dipendente all’incasso di somme dovute da terzi per attività libero professionale intramoenia”, come richiesto dal P. sia in primo sia in secondo grado;

la censura è manifestamente infondata;

invero non risulta violato il canone della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., atteso che la Corte si è comunque pronunciata sulla domanda devoluta con l’appello ed ha condannato l’azienda ospedaliera al pagamento delle somme richieste dal P., attribuendo il bene della vita richiesto ed affermando peraltro esplicitamente che il credito vantato da questi “non ha natura di credito da lavoro autonomo”;

2. con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “omessa valutazione di un fatto decisivo, non avendo – la Corte territoriale – valutato in alcun modo il fatto storico dell’inadempimento dei pazienti a fronte dell’emissione da parte dell’azienda di fatture a carico degli stessi”;

il motivo è manifestamente infondato in quanto a pagina 5 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha ritenuto “del tutto irrilevante la mera circostanza di fatto che il paziente sia risultato inadempiente alla propria obbligazione di pagamento della prestazione ricevuta”;

quindi il fatto è stato espressamente valutato e tanto preclude la censura a mente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo sufficiente il diverso apprezzamento di quel fatto da parte di chi ricorre;

3. il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 1, in materia di incompatibilità previste per tutti i dipendenti pubblici; si deduce che la disciplina fondante il rapporto di carattere pubblicistico tra azienda e dipendente è diverso dal rapporto tra il medico dipendente e paziente che ha carattere privatistico; si eccepisce quindi che “le somme versate non rivestono e non possono rivestire la natura di retribuzione per il medico dipendente pubblico che agisce in libera professione intramoenia”;

il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, il quale “prevede che tutte le prestazioni lavorative inerenti ai doveri del pubblico impiego, con esclusione delle prestazioni rese al di fuori del rapporto di lavoro, godano del principio di onnicomprensività della retribuzione”;

il quinto motivo denuncia “violazione dell’art. 54 del CCNL del 2000, dell’art. 35 del CCNL integrativo del 2004 e dell’art. 48 del CCNL del 2006”, “laddove definiscono e individuano le voci che compongono la retribuzione dei dirigenti medici come previsto dalla legge”;

il. sesto motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1996, art. 50; comma 1, lett. e), il quale assimila i redditi derivanti dall’attività intramuraria dei medici dipendenti al reddito da lavoro dipendente, argomentando che se si tratta di redditi assimilati “non possono essere de plano redditi da lavoro dipendente”;

l’ultimo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 10 e 10 bis, così come modificato dal D.Lgs. n. 506 del 1990, art. 1, affermando che la disciplina in materia di IRAP “non consente di poter affermare che i compensi derivanti dalla libera professione intramoenia siano retribuzione e che la prestazione resa in regime libero professionale al paziente sia accessoria a quella principale resa al proprio datore di lavoro”;

4. i motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione in quanto censurano la motivazione impugnata nella parte in cui afferma che “il compenso spettante al medico per l’attività svolta in regime di intramoenia ha natura accessoria della prestazione principale da questi svolta nei confronti del datore di lavoro (la ASST), unico soggetto debitore del compenso verso il medico che ha prestato l’attività”;

essi sono manifestamente infondati alla luce di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cui parte ricorrente non tiene alcun conto;

si è già ritenuto che “l’attività libero professionale svolta “intramoenia” dal medico dipendente dell’ASL rientra nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, risultando tale regime connotato da un complesso di obbligazioni che scaturiscono dal sottostante rapporto che lega il sanitario all’ente da cui dipende” (Cass. n. 4948 del 2019; Cass. n. 199 del 2016); in sostanza l’attività c.d. intramuraria è libero-professionale solo perchè destinata a svolgersi attingendo alle autonome capacità del medico incaricato, mentre non si allontana, pur nel contesto di una regolamentazione specifica e di connotazioni assolutamente particolari che la caratterizzano, dalla qualificazione nei termini di lavoro dipendente dei dirigenti medici pubblici; non si può pertanto distinguere tra subordinazione ed attività “aggiuntive” libero professionali, perchè anche queste ultime, in quanto svolte “intramoenia”, rientrano nell’alveo del lavoro (dirigenziale) dipendente ed afferiscono ad un rapporto che resta a quel punto comunque unico, così come consequenzialmente unitaria e la retribuzione, sebbene derivante da componenti rispettivamente riguardanti l’attività “istituzionale” e quella “aggiuntiva” (così Cass. n. 32264 del 2019);

5. conclusivamente il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.250,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA