Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17340 del 15/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17340 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 12892-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIEITA, STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
TRIOLO VINCENZO giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
LILLO FILIPPO;

– intimato avverso la sentenza n. 2679/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 10/05/2010, depositata il 12/05/2010;

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Data pubblicazione: 15/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che

FATTO E DIRITTO

Con relazione ai sensi degli artt. 375 e 380-bis cod. proc. civ. è stato
esposto che:
“Con ricorso al Tribunale di Bari, Filippo Lillo, operaio agricolo a
tempo determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps, chiedendo
venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di
disoccupazione per l’anno 2003; il ricorrente – premesso che il
trattamento di disoccupazione gli era stato corrisposto dall’Istituto
sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 sosteneva che tale trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi
del D. Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, ivi compreso l’elemento
denominato t.f.r., con conseguente diritto alle differenze tra quanto
spettante e quanto percepito.
La domanda è respinta, mentre la Corte d’appello di Bari, con sentenza
depositata il 12 maggio 2010, l’ha accolta integralmente.
Avverso detta sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione
notificato in data 2 maggio 2011 -, con un unico motivo.
La parte intimata non si è costituita in questa sede.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate
dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
Ric. 2011 n. 12892 sez. ML – ud. 07-06-2013
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aderisce alla relazione.

Col ricorso, l’Istituto denuncia la violazione degli artt. 46, 51 e 55 del
CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione all’art.
6, comma 4 0 , lettera a) del d.lgs. n. 314/97 nonché in relazione agli
artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ. ed all’ artt. 4 commi 10 0 e 11 0 legge
297/82, per avere la Corte territoriale incluso nella retribuzione da

anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non
dovrebbe esserlo, per avere essa — contrariamente a quanto affermato
la Corte territoriale — effettiva natura di retribuzione differita.
Il ricorso è manifestamente fondato.
In proposito, si ricorda che questa Corte ha ripetutamente enunciato,
ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a fattispecie
analoghe a quella in esame, il seguente principio: “Confermandosi quanto
già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui ai
fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n.
146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente
affèrmato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata ‘quota di
I FR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa
dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà
e.spressa dalle pani stipulanti, che è vietato disattendere in forza della di.sposizione
di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n.
402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base
agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto
definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa
rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva.”

Ric. 2011 n. 12892 sez. ML – ud. 07-06-2013
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prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione

Si rileva altresì, in proposito, che recentemente il significato della
norma di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 146 del 1997 individuato dalla
giurisprudenza sopra citata è stato esplicitato anche dal legislatore, che
all’art. 18, comma 18° del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella legge n.
111 dello stesso anno, ha specificato che “L’art. 4 del D. Lgs. 16 aprile

modificnioni dalla legge 11 mago 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
camera di consiglio.
Il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione e le fa
proprie.
Per l’effetto il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e,
poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la
controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 comma
2 c.p.c. e, per l’effetto, deve essere respinta la domanda di inclusione
della quota di tfr nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione
agricola chiesta.
Quanto alle spese valutato l’esito complessivo della lite e il recente
assestamento della giurisprudenza sul punto, si reputa equo
compensarle interamente tra le parti.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione
al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di
inclusione della quota di TFR nella base di calcolo dell’indennità di

Ric. 2011 n. 12892 sez. ML – ud. 07-06-2013
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1997 n. 146 e l’art. 1, comma 5 ° del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con

disoccupazione agricola richiesta con il ricorso introduttivo del
giudizio.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 7 giugno 2013

Il Presidente

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