Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17340 del 13/07/2017

Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25800/2012 proposto da:

Comune di Cotronei, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Lattanzio n.66, presso l’avvocato Esposito

Mario, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

A2A S.p.a., (già Enel S.p.a., poi Endesa Italia S.r.l.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Corso Trieste n. 199, presso l’avvocato Tallarico Francesco,

rappresentata e difesa dall’avvocato Ryllo Francesco, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbiti gli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1 La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza 97 del 25.1.2012, respingendo l’appello proposto dal Comune di Cotronei, ha confermato la decisione che in primo grado, su istanza dell’Enel divenuta in seguito Endesa s.p.a. e da ultimo A2A s.p.a. -, aveva disposto la restituzione all’istante del fondo denominato “(OMISSIS)” ubicato nel territorio comunale – occupato dal Comune in via d’urgenza a fini di esproprio senza tuttavia che fosse completata la relativa procedura – ed aveva altresì pronunciato la condanna dell’ente locale al pagamento delle indennità dovute per la ritenzione del bene e al risarcimento dei danni da occupazione illegittima e dei danni arrecati al fabbricato ivi esistente.

1.2. La Corte territoriale, giudicata tardiva l’eccezione di demanialità opposta dal comune appellante nell’udienza avanti all’istruttore in ragione della sua natura riconvenzionale e preso atto che il fondo non era divenuto, per la modestia degli interventi realizzati dall’occupante, oggetto di appropriazione acquisitiva, ha proceduto a rideterminare il valore del cespite nel suo complesso, rettificando il valore del fabbricato al tempo della sua presa di possesso da parte del Comune nella misura del 50% rispetto a quello accertato dal perito d’ufficio ed in base a questo valore ha quindi provveduto alla liquidazione ex novo sia dell’indennità che dei danni.

1.3. Per la cassazione di detta decisione, ora chiesta dal Comune di Cotronei, il ricorrente si rimette a quattro motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso la società intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune soccombente lamenta per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 345 c.p.c., nel testo vigente all’epoca dell’incardinazione del giudizio, nonchè la motivazione deficitaria per i termini in cui il giudice distrettuale ha reputato inammissibile la sollevata eccezione di demanialità, sebbene essa avesse natura di “mera difesa” e fosse per questo ammissibile nel giudizio d’appello secondo la norma del tempo “in ogni sua fase fino alle conclusioni definitive”.

1.2. Il motivo è infondato.

Non sussiste per vero il lamentato vizio motivazionale atteso che il giudice territoriale ha chiaramente spiegato le ragioni in guisa delle quali ha ritenuto di disconoscere la tempestività della sollevata eccezione in punto di demanialità, trattandosi invero di eccezione di natura riconvenzionale per veicolare ritualmente nel processo la quale l’ultimo atto utile, nella vigenza del rito processuale antecedente alla novella operata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, “sarebbe stato l’atto d’appello”.

Infondata perciò in punto motivazionale – risultando la motivazione anzidetta del tutto congrua ed adeguata a sorreggere l’opposto deliberato – la doglianza è priva di fondamento anche in diritto, giacchè il giudice d’appello – esclusa altresì la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione sotto il profilo del difetto di legittimazione dell’istante dato che “la prospettazione attorea non involge alcun dubbio sulla legittimazione ad agire, posto che le pretese azionate si correlano coerentemente alla vantata qualità in capo all’ENEL di proprietaria del fondo oggetto di causa” – si è esattamente attenuto al costante insegnamento sul punto di questa Corte, giusta il quale, sul rilievo che l’art. 345 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, doveva essere interpretato in collegamento con l’art. 342 stesso codice, che poneva la regola della specificità dei motivi di gravame allo scopo di delimitare l’estensione del riesame ed indurre il ricorrente a indicarne le ragioni, ha ancora di recente ribadito il principio che “l’eccezione tesa alla riforma della sentenza, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, avrebbe potuto essere proposta solo nell’atto di appello e non fino al momento della precisazione delle conclusioni” (Cass., Sez. 1, Sez. 16/05/2014, n. 10781).

2.1. Il secondo motivo di ricorso censura il deliberato d’appello a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 1140, 1141, 1168 e 2697 c.c. e art. 2727 c.c. e ss. nonchè per motivazione a tratti omessa e comunque illogica, insufficiente, contraddittoria e perplessa, avendo questo ritenuto che alla scadenza del termine di occupazione legittima il Comune non avrebbe provveduto al rilascio del bene, sebbene la circostanza, che avrebbe dovuto essere non solo asserita, ma anche provata dalla società istante, come anche risultante dagli accertamenti del c.t.u., “fosse rimasta viceversa priva di sostegno istruttorio”, con la conseguenza di rendere la relativa pretesa indimostrata a mente dell’art. 2697 c.c..

2.2 Il motivo è in relazione alle entrambe allegazioni privo di fondamento.

Incondivisibile è per vero la censura motivazionale che compendia indistintamente l’intero elenco dei vizi di motivazione previsto a suo tempo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed anzi lo integra con le categorie del vizio logico della sentenza desunte dalla prassi interpretativa, senza tuttavia operare riguardo a ciascuno dei vizi denunciati la necessaria opera di puntualizzazione che valga a porre il motivo al riparo da un vistoso difetto di specificità e ad affrancarlo dal sospetto che suo tramite si intenda rivedere in questa sede il giudizio di fatto stilato dal giudice territoriale.

Ciò a cui più scopertamente mira per l’appunto la pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., in cui il decidente sarebbe caduto per aver dedotto apoditticamente la circostanza del mancato rilascio, in falsa applicazione dell’art. 2727 c.c., quando l’accesso al bene in sede peritale era stato possibile solo per l’interposto ufficio della società appellata, laddove – in disparte dalla contraddittorietà che affligge l’allegazione, non potendo sostenersi che non si è obbligati alla restituzione e in pari tempo lamentare che non sarebbe stata attivata la tutela possessoria – il ragionamento decisorio si è invece sviluppato sul punto in stretta aderenza ai medesimi precetti normativi di cui il ricorrente assume l’infrazione ovvero valutandosi secondo il metro del prudente apprezzamento la circostanza non contestata che il Comune, scaduto il termine occupazione legittima, avesse continuato a conservare il possesso del bene pur abbandonandolo di fatto.

3.1. Il terzo motivo di ricorso contesta per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e art. 2727 c.c. e ss., dell’art. 61 e ss. e art. 191 c.p.c. e art. 1227 c.c. ed altresì degli artt. 2043 e 2056 con falsa applicazione degli artt. 1219 e 1221 c.c., nonchè per motivazione carente, illogica, contraddittoria e perplessa dal momento che la sentenza impugnata aveva provveduto a rideterminare ex novo la liquidazione delle pretese dell’istante prendendo a base i teorici costi di ricostruzione calcolati al tempo in cui il bene avrebbe dovuto essere restituito (15.7.1987), omettendo però di considerare “la colpevole inerzia della società attrice nel riacquistare la disponibilità del fondo dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima”, “l’efficienza dannosa di agenti atmosferici e di atti vandalici e predatori di terzi”, “il riparto degli oneri manutentori tra proprietario e detentore” e “l’indeterminatezza della collocazione temporale” degli atti causativi dei danni.

3.2. Il motivo – afflitto quanto alla denunciata anomalia motivazionale dalle medesime deficienze che connotano le analoghe lagnanze di cui si è già fatta menzione – è quanto alle enumerate violazioni di legge – debitamente sfrondate di ogni aspetto volto a rivalutare il giudizio fattuale esperito dal giudicante di secondo grado – privo di fondamento e va pertanto disatteso.

Esso invero si fonda sul falso presupposto che una volta cessata l’occupazione legittima, sarebbe stato onere dell’appellata richiederne – e se del caso agire in via possessoria per la restituzione – del bene. Ma come questa Corte ha diversamente chiarito la redazione del verbale di immissione in possesso in favore dell’ente espropriante, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la P.A., beneficiaria dell’occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dell’immobile e, nel contempo, esonera il proprietario espropriato dall’onere di provare l’avvenuto spossessamento (Cass., Sez. I, 27/03/2014, n. 7248). Dunque, se restituzione non vi è stata come ha pianamente acclarato il giudice d’appello – possessore del bene risulta essere l’ente che ha provveduto alla sua occupazione, di modo che è su di esso che gravano le conseguenze di un malaccorto uso delle facoltà dominicali attribuite al possessore.

4.1. Con l’ultimo motivo del proprio ricorso il Comune di Cotronei deduce per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 2043, 2056 e 2058 c.c., nonchè un vizio di motivazione a tratti omessa, insufficiente e contraddittoria risultando invero censurabile il fatto che il giudice d’appello, recependo le indicazioni peritali di partenza, avesse adottato quale base di calcolo per determinare le voci di ristoro reclamate dalla società, il costo per la ricostruzione del fabbricato debitamente abbattuto nella misura del 50%, malgrado esso, già all’epoca dell’occupazione, fosse ridotto in condizioni tali da richiederne la ricostruzione onde “non si vedrebbe quali danni abbia potuto arrecarvi il Comune”, mentre il valore del fabbricato avrebbe dovuto essere determinato “con riferimento alla sua effettiva consistenza patrimoniale” all’inizio dell’occupazione.

4.2. Il motivo – inammissibile ut supra la doglianza motivazionale è inammissibile anche dove declina un lungo elenco di doglianze in diritto, che, oltre ad essere più generalmente prive di specificità, quando mettono capo ad una contestazione più precisa – in particolare lamentando l’incongruenza delle determinazioni peritali addotte a base di calcolo dal decidente – si risolvono nel sollevare una questione puramente di merito e nel sollecitare senza ragione la rinnovazione dell’apprezzamento di essa operato della sentenza.

5. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto con ovvia ricaduta sul soccombente delle spese di lite.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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