Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1734 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1734 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 15141-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
ROLLO ANNA MARIA;
– intimata avverso la sentenza n. 50/2/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PERUGIA del 27.1.2010, depositata il 16/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

Data pubblicazione: 28/01/2014

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 15141/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: Anna Maria Rollo

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 50/02/10, depositata il 16 aprile
2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro
la decisione di quella provinciale, sicchè l’opposizione di Anna
Maria Rollo, inerente all’avviso di liquidazione delle imposte
complementari di registro ed ipocatastali, dovute a seguito della
verifica di insussistenza, inerente ai presupposti delle agevolazioni per l’acquisto di un’azienda agricola nel 2002, veniva accolta. In particolare il secondo giudice osservava che i fondi acquistati dalla contribuente si trovavano in località montana; ella
aveva il requisito di coltivatore diretto, e pertanto le agevolazioni, concernenti la piccola proprietà contadina, le andavano riconosciute. Rollo non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di

rme

di legge, in quanto il giudice di appello non considerava che non
poteva ritenere fondata la richiesta di controparte in ordine alla
applicazione delle agevolazioni previste per l’acquisto della piccola proprietà contadina ex Legge n. 604/54, atteso che invece col
ricorso introduttivo la contribuente si era limitata a richiedere
quella inerente all’accorpamento o arrotondamento della proprietà
agraria già esistente in zone montane, senza tuttavia che ella avesse mai fornito la prova di essere già proprietaria di altri
fondi; né che quelli in questione, e cioè terreni e case, fossero
in zona montana, ed in particolare a oltre 700 metri di altitudi-

Oggetto: impugnazione avviso liquidazione imposta registro,

2

ne. Peraltro il beneficio indicato, di cui alla piccola proprietà
contadina, era stato enunciato solo in via subordinata nell’atto
di acquisto, ma non invocato col ricorso introduttivo.
Il motivo è fondato, atteso che la sentenza impugnata attiene
ad una motivazione, che si basa unicamente sul preteso possesso

te di coltivatore diretto; agevolazione indicata solo in via subordinata nel rogito notarile, ma non invocata con l’atto introduttivo del contenzioso, sicchè il giudice di appello ha pronunciato cadendo nel vizio di estrapetizione.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacchè il giudice del gravame non considerava che
l’agevolazione riconosciuta non spettava alla contribuente, non
trattandosi di fondi posti in zone aventi altitudine superiore a
m.700; né si verteva in tema di accorpamento o arrotondamento di
precedenti fondi già posseduti, mentre invece Rollo aveva presentato un certificato della comunità montana, da cui risultava che
ne faceva parte solo dal 2007, e quindi dopo cinque anni
dall’acquisto fondiario in argomento. Né aveva richiesto
l’agevolazione della piccola proprietà contadina ex L. n. 604/54
col ricorso introduttivo, avendola solo indicata in via subordinata nel rogito, come pure non aveva provato il possesso, contestuale al medesimo, di altri fondi per l’accorpamento o arrotonda nto
ad essi.
La censura ha pregio, atteso che la sottoposizione di un a to
ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro,
con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal
contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta
in via subordinata già nell’atto di acquisto, in quanto i poteri
di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono
rivivere, sicché la decadenza dell’agevolazione concessa in quel
momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri
2

dei requisiti concernenti l’acquisto di proprietà agricola da par-

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presupposti normativi o di fatto, come nella specie (Cfr. anche
Cass. Sentenze n. 8409 del 05/04/2013, n. 14601 del 2003). Peraltro non risultava fornita la prova che l’azienda si trovasse in
zona montana ad altezza non inferiore a 700 metri ex art. 9 L. n.
601/73.

modo giuridicamente corretto.
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno
late dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale
dell’Umbria, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 18 dicembre 2013.

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in

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