Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1734 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 27/01/2021), n.1734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6420-2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AREZZO 30,

presso lo studio dell’avvocato GIACOMO MERLO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

METALSERRANDA E TENDADOC SNC DI A.S. E P.M.,

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LE PINTURICCHIO 45, presso lo studio

dell’avvocato CATERINA BORELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

STEFANO PIETRO GALLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 254/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.M., locatrice subentrata nel contratto di affitto del 1 gennaio 2008 stipulato tra M.C. e la snc Metalserranda e Tendadoc, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Trento il decreto ingiuntivo del 1 agosto 2017, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento della somma di Euro 14.000 a titolo di mancato preavviso corrispondente a cinque mensilità di locazione, rispetto al rilascio immediato avvenuto da parte della Metalserranda del compendio immobiliare in cui veniva esercitata l’azienda;

avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società conduttrice rilevando la nullità, l’inefficacia o l’annullabilità del contratto, perchè sottoscritto in posizione di conflitto di interessi da parte di M.C. che, all’epoca della locazione, era anche proprietario dei locali e socio della Metalserranda. Deduceva, altresì, che il contratto di affitto di azienda originario era stato di fatto convertito in contratto di locazione dei medesimi locali;

il Tribunale, con sentenza n. 184 del 2018, rigettava l’opposizione rilevando che dopo la sottoscrizione del contratto di locazione la conduttrice aveva regolarmente provveduto al pagamento dei canoni di locazione, senza nulla opporre per oltre sette anni e che la società aveva il dovere di conoscere gli atti ordinari e straordinari di amministrazione compiuti in suo nome;

avverso tale decisione proponeva appello la Metalserranda snc ribadendo la tesi della mancanza di conoscenza della sovrapposizione della forma contrattuale adottata e insistendo per l’inefficacia e, comunque, per l’annullabilità o la nullità del contratto in questione. Si costituiva B.M., vedova M., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c. delle domande formulate in via ulteriormente gradata e rilevando che lo statuto sociale attribuiva a ciascun socio il potere di operare disgiuntamente, salvo per le operazioni di straordinaria amministrazione, per le quali era necessaria la firma congiunta dei soci che rappresentassero almeno il 60% del capitale sociale;

la Corte d’Appello di Trento, con sentenza del 6 novembre 2018, in riforma della sentenza del Tribunale, revocava il decreto ingiuntivo, condannando l’appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;

la Corte distrettuale fondava la decisione su tre ordini di argomentazioni. In primo luogo dava atto dell’inefficacia nei confronti dei soci del secondo contratto di locazione in quanto sottoscritto da M.C. in violazione dello statuto sociale, atteso che il medesimo non si era premurato di ottenere il consenso dei soci rappresentanti il 60% delle quote sociali. In secondo luogo, il contratto doveva anche ritenersi annullabile, per violazione dell’art. 1395 c.c., atteso il conflitto di interessi in capo al predetto M., che aveva stipulato sostanzialmente con sè stesso, sia in qualità di socio e amministratore di Metalserranda (la quale inizialmente aveva la forma di ditta in individuale), sia in qualità di proprietario dell’immobile. Infine, l’opposta non aveva fornito la prova della conoscenza da parte dei soci dell’atto compiuto dal M. ai fini della convalida del negozio invalido;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione B.M. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la snc Metalserranda & Tendadoc di A.S. e P.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 1399 c.c. La Corte d’Appello avrebbe ignorato le argomentazioni svolte in primo grado e riproposte in appello, che evidenziavano i comportamenti concludenti valutabili in termini di ratifica ai sensi dell’art. 1399 c.c., rappresentati dalla pacifica e volontaria esecuzione del contratto e dall’adempimento all’obbligo di pagamento. Pertanto, gli amministratori non potevano non conoscere le vicende relative alla società per averla sempre gestita quali soci amministratori e responsabili in via illimitata. Tale comportamento non poteva non essere qualificato in termini di tacita ratifica. La Corte avrebbe, altresì, omesso di considerare i documenti decisivi e, in particolare, il doc. n. 7, relativo alla fattura emessa dalla ditta individuale Metalserranda di M.C. in data 8 luglio 2008, con la quale egli vendeva alla snc omonima gli attrezzi che facevano parte dell’intero compendio aziendale. La motivazione adottata dalla Corte territoriale sarebbe in contrasto con l’esistenza di tale fatto, di cui soci dovevano essere a conoscenza;

con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di artt. 2260,1710,1711 e 1398 c.c. La sentenza impugnata si fonda sul presupposto del comportamento di M.C., adottato in conflitto di interessi, che avrebbe dato luogo all’annullamento dell’atto compiuto. Ma tale argomentazione contrasterebbe con il tenore dell’art. 2260 c.c. in tema di società di persone, che individua i diritti e soprattutto gli obblighi degli amministratori e con le regole del mandato riguardanti la diligenza del mandatario, da rapportare a quella del buon padre di famiglia. Era obbligo dei soci controllare gli atti compiuti all’interno della società, soprattutto quando il contratto faceva parte della documentazione sociale e poteva essere consultato attraverso i professionisti cui la società faceva riferimento. Infine, la decisione impugnata avrebbe violato il principio di non opponibilità a B.M. della presente vicenda, poichè la stessa aveva ricevuto gli immobili per donazione in sede di separazione dal marito, subentrando nel contratto di locazione a partire dall’anno 2011. Pertanto, poichè il contratto si era rinnovato nell’anno 2014 direttamente con la nuova contraente, la modifica soggettiva della figura del locatore avrebbe reso non opponibile alla stessa l’eccezione di conflitto di interessi che era riferibile solo alla posizione di M.C.;

con il terzo motivo si lamenta la violazione del principio dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c. La Corte d’Appello afferma che B.M. non avrebbe fornito la prova che gli altri soci di M. erano stati avvertiti della sottoscrizione del contratto in quanto era stata lei, quale moglie del M., unitamente al commercialista, ad occuparsi della modifica contrattuale voluta da M.C.. Al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Trento, gravava sulla società opponente, quindi sugli amministratori, la prova di non conoscere il contratto al quale avevano dato esecuzione per anni. L’impostazione adottata dal giudice di appello determinerebbe una inversione dell’onere della prova, con violazione dell’art. 2257 c.c., che prevede che, in mancanza di opposizione dell’amministratore, si presume che la volontà espressa da uno dei soci, nel negoziare con la società, sia conforme a quella degli altri soci;

il primo motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, riguardo alle argomentazioni che sarebbero state ignorate dalla Corte territoriale; inoltre, fonda la tesi della ratifica tacita su una ricostruzione fattuale non sindacabile in questa sede, mentre; riguardo all’omessa considerazione di documenti decisivi, la doglianza apparentemente prospetta una violazione di legge, mentre si traduce in concreto in una contestazione all’adeguatezza della motivazione, con prospettazione di una ricostruzione alternativa più appagante, non consentita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

il secondo motivo e i successivi sono assorbiti dalla mancata adeguata censura dell’inopponibilità del contratto per conflitto di interessi. In ogni caso, le censure relative alla disciplina del mandato si traducono nella contestazione sui profili di diligenza degli amministratori, fondati su dati fattuali che sarebbero sintomatici della percezione del conflitto di interesse. Ma si tratta di valutazioni di merito, non sindacabili in questa sede. La norma dell’art. 1395 c.c. pone una presunzione di conflitto di interessi che può essere paralizzata attraverso l’eccezione costituita dalla specifica autorizzazione. Eccezione la cui dimostrazione grava chi intende avvalersi della stessa;

l’argomentazione prospettata in via subordinata, riguardo la non opponibilità alla B. delle vicende pregresse, costituisce un motivo nuovo, di cui la Corte territoriale non si occupa e che non è dedotto nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con la trascrizione, allegazione e localizzazione degli scritti difensivi di primo e secondo grado nei quali la questione sarebbe stata trattata;

il terzo motivo relativo alla presunta inversione dell’onere della prova, non tiene conto di quanto già illustrato riguardo al secondo motivo (nel contratto concluso in carenza di poteri rappresentativi grava su chi intenda paralizzare la domanda, l’onere di fornire gli elementi probatori a base dell’eccezione) e non si confronta con la argomentazione della Corte territoriale, secondo cui gli altri amministratori non conoscevano gli atti ai quali avrebbero dovuto opporsi ai sensi dell’art. 2257 c.c.;

e ciò a prescindere dal fatto che la ratio decidendi della non automatica estensione della conoscenza delle vicende negoziali della società in capo a tutti gli amministratori è oltretutto corretta e non è censurata con valida ed autosufficiente articolazione di argomenti sulla desumibilità aliunde e per circostanze specifiche e ben determinate della necessaria conoscenza di quelle peculiari vicende;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

 

 

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