Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1734 del 23/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.23/01/2017), n. 1734
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMANDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24290/2015 proposto da:
I.L.L. INDUSTRIA LAVORAZIONE LEGNO S.N.C. DI D. R. & C.,
in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA, 96 presso lo
studio dell’avvocato MARINO MARINI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALBA RONCA, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MONTEFINO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 896/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
15/07/2014, depositata il 12/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2016 dal Relatore Consigliere Dott. ENZO
VINCENTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso affidato a due motivi la I.L.L. – Industria lavorazione Legno s.n.c. di D’Agostino R. & C. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, del 12 settembre 2014, che aveva rigettato il gravame proposto da detta società avverso la decisione del Tribunale di Teramo, che, a sua volta, aveva respinto l’opposizione all’esecuzione della medesima I.L.L. s.n.c. contro l’atto di precetto, per Lire 10.181.739, notificatole dal Comune di Montefino;
che non ha svolto attività difensiva in questa sede il Comune di Montefino;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide, per le ragioni di seguito esposte, la proposta del relatore, con la precisazione che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e non rigettato;
che, difatti, con il primo mezzo è denunciato “omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti”, concernente i conteggi recati da due perizie contabili circa l’esatto ammontare della somma indicata in precetto in relazione al calcolo di interessi e rivalutazione monetaria;
che il motivo è inammissibile perchè viene censurata una carente valutazione del giudice del merito in ordine a prove documentali che, come tale, non integra la denuncia di omesso esame di un “fatto storico” (Cass., S.U., n. 7053/2014) – ossia, nella specie, il computo aritmetico di interessi e rivalutazione monetaria -, che, invece, è stato esaminato dalla Corte territoriale nel rigettare la relativa doglianza dell’appellante;
che con il secondo mezzo è dedotta “violazione di legge”, in ordine alla declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale sulla indispensabilità dei beni pignorati, già dedotta in primo grado e, dunque, risultando a tal fine sufficiente la sua riproposizione, senza necessità di trascrizione dei relativi capitoli;
che il motivo è inammissibile perchè non coglie appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, non essendosi la Corte di appello limitata all’affermazione della mancata prova sulla indispensabilità dei beni pignorati, ma avendo aggiunto che i beni effettivamente pignorati nella specie (macchina taglierina, macchina incollatrice e macchina troncatrice) erano di natura “modesta” e tale, dunque, da non “far ritenere che una s.n.c. non avesse la disponibilità di altri macchinari dello stesso genere, o comunque simili, per proseguire l’attività”;
che, pertanto, la mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma ed idonea a sorreggere da sola la decisione, rende inammissibile l’impugnazione sulla distinta ragione giustificativa della assunta statuizione (tra le tante, Cass. n. 2108/2012);
che, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato Comune, non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017