Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17339 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/08/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 19/08/2020), n.17339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi iscritti al n. 27377/2015 R.G., proposti,

rispettivamente, dalla

“Hotel Tazza d’Oro di T.B. & C. S.a.s.”, con sede in Empoli

(FI), in persona del socio accomandatario pro tempore, rappresentata

e difesa dall’Avv. Claudio Selmi, con studio in Empoli (FI),

elettivamente domiciliata presso l’Avv. Giovanni Palmeri, con studio

in Roma , P.zza del Fanta, 2, giusta procura in calce al ricorso

principale ed al controricorso incidentale;

RICORRENTE/CONTRORICORRENTE INCIDENTALE CONTRO

la “Publiambiente S.p.A.”, con sede in Empoli (FI), in persona

dell’amministratore delegato pro tempore, nella qualità di

concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di

Empoli (FI), rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Giuseppe

Stancanelli e dall’Avv. Antonio Stancanelli, con studio in Firenze,

elettivamente domiciliata presso l’Avv. Claudia Molino via Panama,

58, giusta procura in margine al controricorso principale ed in

margine al ricorso incidentale;

CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE

e CONTRO

l'”Equitalia Centro S.p.A.”, con sede in Firenze, in persona del

presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;

INTIMATA

AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Firenze il 14 aprile 2015 n. 647/05/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

febbraio 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

rilevato che nessuno è comparso per la ricorrente principale; udito

per la controricorrente/ricorrente incidentale l’Avv. Claudia

Molino, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale ed il

rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento parziale del ricorso incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 14 aprile 2015 n. 647/05/2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale di Firenze accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla “Hotel Tazza d’Oro di T.B. & C. S.a.s.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze il 24 settembre 2012 n. 171/16/2012, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello rilevava che: a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di due cartelle di pagamento con le quali la “Publiambiente S.p.A.”, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di Empoli (FI), aveva intimato alla “Hotel Tazza d’Oro di T.B. & C. S.a.s.” il pagamento della T.I.A. per gli anni dal 2002 al 2008 in relazione ad un immobile con destinazione alberghiera; b) la Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi della contribuente (dopo averne disposta la riunione), ritenendo la tardività dell’impugnazione in ragione della precedenza di solleciti di pagamento per le medesime causali che non erano stati mai impugnati dinanzi al giudice tributario. La Commissione Tributaria Regionale riformava in parte la decisione di primo grado, valutando che i solleciti di pagamento non erano autonomamente impugnabili, ma erano, comunque, idonei ad interrompere la prescrizione dei crediti tributari e che l’impugnazione era tardiva per gli anni dal 2005 al 2008.

2. Avverso la sentenza di appello, sia la “Hotel Tazza d’Oro di T.B. & C. S.a.s.” che la “Publiambiente S.p.A.” proponevano ricorso per cassazione – il primo consegnato per la notifica il 16 novembre 2015 ed affidato a tre motivi, il secondo consegnato per la notifica il 13 novembre 2015 ed affidato a cinque motivi -, rispetto ai quali sia la “Publiambiente S.p.A.” che la “Hotel Tazza d’Oro di T.B. & C. S.a.s.” resistevano con controricorso. In tale sede, la “Hotel Tazza d’Oro di T.B. & C. S.a.s.” chiedeva la riunione dei ricorsi per la trattazione in unico procedimento. L’Equitalia Centro S.p.A.” non si costituiva nel presente procedimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ insegnamento costante di questa Corte che, per il principio dell’unicità del processo di impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta in via incidentale nello stesso processo e quindi, se il processo è pendente presso la Corte di Cassazione, nell’atto contenente il controricorso; in ogni caso, non essendo quest’ultima formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorchè proposto con atto autonomo, ed è ammissibile purchè sia stato proposto nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall’art. 371 c.p.c., nel qual caso viene disposta la riunione dei ricorsi (in termini: Cass., Sez. 3, 28 maggio 2004, n. 10309; Cass., Sez. 3, 28 luglio 2005, n. 15798; Cass., Sez. 3″, 5 agosto 2005, n. 16589; Cass., Sez. Lav., 22 marzo 2007, n. 7049).

Per cui, considerando l’ordine di proposizione dei ricorsi per cassazione, la “Hotel Tazza d’Oro di T.B. & C. S.a.s.” sarà qualificata “ricorrente principale”, mentre la “Publiambiente S.p.A.” sarà qualificata “ricorrente incidentale”.

2. Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver omesso ogni motivazione sulla contestazione della fondatezza della pretesa impositiva, non essendo desumibili dalle cartelle di pagamento la natura, l’oggetto e le modalità di calcolo della tassa applicata.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, art. 24 Cost. e art. 2943 c.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver considerato i c.d. “solleciti di pagamento” alla stregua di atti impositivi; lamenta, altresì, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver valutato l’omessa motivazione dei solleciti di pagamento al fine di escluderne l’idoneità all’interruzione della prescrizione.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver rilevato la nullità delle cartelle di pagamento e dei solleciti di pagamento, nonostante la carenza di un precedente avviso di accertamento.

5. Con il primo motivo, la ricorrente incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 53, nonchè dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver rilevato l’inammissibilità del primo motivo di appello, che era fondato sull’erronea affermazione della natura privatistica dei solleciti di pagamento.

6. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver omesso di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi riuniti, stante l’immutatezza del rapporto tributario nei suoi elementi impositivi sin dall’anno 2002 e la conseguente superfluità di ulteriori avvisi di accertamento.

7. Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver omesso di confermare la sentenza appellata nella parte in cui si dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi riuniti, stante l’impugnabilità delle cartelle di pagamento soltanto per vizi propri delle stesse.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale denuncia violazione dell’art. 78, comma 1, lett. a, della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 ottobre 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che la T.I.A. fosse assoggettabile ad I.V.A..

5. Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente incidentale denuncia violazione del D.Lgs. n. 1993 n. 507, artt. 71, 75 e 76, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente escluso la spettanza della T.I.A. per gli anni dal 2002 al 2004, non essendosi tenuto conto della perdurante pendenza del termine di prescrizione.

6. In primo luogo, si deve disattendere l’eccezione opposta dalla ricorrente principale in ordine alla presunta nullità della notifica del ricorso incidentale, la quale era stata eseguita presso uno soltanto dei difensori costituiti per suo conto nel procedimento di secondo grado.

Difatti, è pacifico che, qualora la parte sia costituita in giudizio con più difensori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, poichè, anche in questo caso, la notifica raggiunge un rappresentante della parte professionalmente qualificato, mentre il carattere congiunto del mandato, ove non ricorra un’attività processuale ad esecuzione unitaria di tutti i mandatari, non assume rilievo per il notificante (ex plurimis: Cass., Sez. 2, 3 marzo 2014 n. 4933).

7. Il primo motivo del ricorso principale è palesemente inammissibile.

7.1 La ricorrente principale si duole per l’omessa motivazione circa l’insufficiente contenuto delle cartelle di pagamento in ordine alla pretesa impositiva, deducendo “(…) come non sia stato dato rilevare, nè conoscere aliunde, dalle cartelle di pagamento, quale tariffa sia stata applicata (neppure essendo stato indicato se trattasi di Tarsu o di Tia 1 sperimentale), per quali superfici e categoria, le modalità e parametri di determinazione”.

Tuttavia, stando alla narrativa della sentenza impugnata, il ricorso originario della contribuente si era limitato a censurare la nullità delle cartelle di pagamento per l’omessa notifica di preventivi atti impositivi motivati. Per cui, secondo il corretto rilievo della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, “(…) l’impugnazione non ha addotto motivazioni idonee a contestare la fondatezza della pretesa tributaria, limitandosi a contestare la legittimità del procedimento e degli atti emessi (…)”, essendo implicito in tale inciso il rilievo dell’inammissibile introduzione di un nuovo tema di indagine mediante i motivi di appello.

Pertanto, in questa sede, non si può lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti su un presunto vizio dell’atto impositivo che era stato sottoposto soltanto al vaglio del giudice del gravame con un motivo inficiato da inammissibilità.

8. La stretta connessione tra il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso principale, nonchè il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, ne suggerisce l’esame congiunto per ragioni di economia processuale.

8.1 A tale riguardo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli “atti impugnabili”, contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali= e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 cit.. Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico. La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 cit., non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall’art. 19 (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass. Sez. 5, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14373; Cass., Sez. 5″, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 6, 18 luglio 2016, n. 14675; Cass., Sez. 5, 30 maggio 2017, n. 13584; Cass., Sez. 6, 2 novembre 2018, n. 26129).

8.2 In coerenza con tale indirizzo, questa Corte ha più volte affermato che alla fattura contenente la richiesta della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), così come al relativo procedimento di quantificazione e riscossione del prelievo in questione, si devono applicare i principi generali del procedimento tributario di accertamento e di riscossione. In particolare, si è ribadito quanto già espresso (Cass., Sez. 5,

9 agosto 2007, n. 17526) e quanto affermato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 24 luglio 2009 n. 238), ossia che gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando gli stessi dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un’entrata pubblicistica. Ne consegue che, avendo natura di atti impositivi, anche le fatture T.I.A. debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle commissioni tributarie, nonostante non siano espressamente ricomprese tra l’elenco degli atti opponibili (Cass., Sez. 5,

10 maggio 2013, n. 11157; Cass., Sez. 6, 18 luglio 2016, n. 14675; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27805).

8.3 Per cui, alla luce di tali precedenti in materia di tasse sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti, non vi è dubbio come è stato già affermato da questa Corte (da ultimo, anche nella decisione del ricorso iscritto al n. 7754/2018 R.G.), che anche l’invito al pagamento della T.A.R.I. o della T.I.A. sia autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, contenendo una chiara ed inequivoca formulazione della pretesa tributaria per l’anno di riferimento e generando l’interesse del contribuente a contestarne l’an e/o il quantum. Ciò non di meno, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita è una facoltà e non un onere, costituendo un’estensione della tutela, sicchè la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2019, n. 33218), come, per l’appunto, della “cartella di pagamento” che è espressamente contemplata dal comma 1, lett. d (Cass., Sez. 6, 18 luglio 2016, n. 14675; Cass., Sez. 5, 2 agosto 2017, n. 19201).

8.4 Ne discende che l’inerzia del contribuente rispetto ai solleciti di pagamento non preclude l’autonoma impugnazione delle successive cartelle di pagamento per le medesime annualità, non derivandone alcuna “cristallizzazione” della pretesa impositiva, che può essere contestata in tale sede. Ora, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, in tema di tassa sui rifiuti, consente ai Comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell’anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e

non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza pertanto di un’operazione puramente automatica. Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, dall’esame di questa disposizione emerge chiaramente che il presupposto della sua applicazione e, quindi, del riconoscimento ai Comuni di tale facoltà – che costituisce pur sempre, nel panorama normativo, una eccezione, come tale non suscettibile di applicazioni estensive (Cass., Sez. 5, 23 settembre 2004, n. 19165) – risiede nel fatto che i dati relativi all’iscrizione a ruolo dell’anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possano considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell’Ufficio divenuto inoppugnabile. La liquidazione diretta, proprio per il suo carattere di eccezionalità, richiede quindi, da un lato, l’identità dei dati utilizzati con quelli dell’anno precedente, dall’altro la stabilità o definitività degli stessi, nel senso che non devono essere nè incerti nè contestati. L’incertezza del dato utilizzato a seguito della contestazione dell’utente comporta, viceversa, la necessità dell’adozione dell’avviso di accertamento, dovendo l’amministrazione esplicitare, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione (Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22248; Cass., Sez. 5, 28 settembre 2016, n. 19120), ma si tratta di ipotesi che nella specie non ricorre (Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2018, n. 29996).

Per cui, nessuna irregolarità può riscontrarsi nell’emanazione delle cartelle di pagamento in relazione alla dedotta carenza di un precedente avviso di accertamento che non era indispensabile.

8.5 Dunque, sia pure con diversa motivazione rispetto alla sentenza impugnata in ordine alla valenza dei solleciti di pagamento sulla pretesa impositiva, i predetti motivi si rivelano infondati.

9. Del pari, il quarto motivo del ricorso incidentale è infondato.

9.1 Invero, in plurime occasioni (Cass., Sez. 5, 2 marzo 2012, nn. 3293 e 3294; Cass., Sez. 5, 7 marzo 2012, n. 3542; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2012, nn. 3755 e 3756;Cass., sez. 5, 13 aprile 2012, nn. 5825, 5826, 5827, 5830, 5831 e 5833; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2012, nn. 7333, 7335, 7336, 7338, 7339, 7341 e 7342; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8383; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2019, n. 9612), questa Corte ha avuto modo di chiarire – sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238; Corte Cost., 20 novembre 2009, n. 300; Corte Cost., 24 febbraio 2010, n. 64) e ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2010, n. 14903; Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2011, n. 25929; Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5078) – che “(…) la T.I.A. di cui si discute ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad I. V.A., dal momento che l’1. V.A., come qualsiasi altra imposta, deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un’imposta, sia pure “mirata” o “di scopo” cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso.

Per quanto attiene poi all’Iva, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, puntualizza che sono soggette a tale imposta solo le prestazioni di servizi “verso corrispettivo” e non quelle finanziate mediante imposte. Dunque solo ove sussista un “corrispettivo” sarà applicabile il n. 127 sexiesdecies della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, e dovrà essere applicata l’Iva sulle “prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali nonchè sulle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione”.

A tale consolidato indirizzo, questa Corte intende dare continuità.

9.2 Nemmeno ricorrono, a giudizio di questa Corte, i presupposti per dubitare che tale conclusione sia contraria al diritto dell’Unione Europea (e, in particolare, all’art. 78, comma 1, lett. a, della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 ottobre 2006).

Invero, non si ritiene condivisibile attribuire un rilievo determinante in tema di I.V.A. all’eventuale natura tributaria di un corrispettivo, e ciò sia per ragioni di carattere sistematico sia in forza del dato letterale della stessa normativa I.V.A. nazionale ed Europea. Sotto il primo profilo, si osserva che essendo l’1.V.A. un tributo di fonte e rilievo comunitario essa non può risentire di scelte, quale quella di qualificare in termini di tributo una certa entrata, rimesse ai legislatori nazionali degli stati membri (pena l’ingiustificato verificarsi di disparità di trattamento ai fini I.V.A. nel territorio dei vari Stati del medesimo servizio). Quanto al dato testuale, il diritto comunitario (segnatamente, il richiamato art. 78, comma 1, lettera a, Direttiva n. 2006/112/CE del 28 ottobre 2006) ha cura di esplicitare che nella base imponibile I.V.A. devono essere compresi anche “le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi ad eccezione della stessa I.V.A.” che accedono ad un’operazione imponibile, mentre il diritto italiano (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 1, primo periodo,) afferma che sono imponibili le operazioni “verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.

10. Viceversa, il quinto motivo del ricorso incidentale è meritevole di accoglimento

10.1 Nella specie, la contribuente ha ricevuto solleciti di pagamento il 16 maggio 2006 (per le fatture relative agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005), I’l agosto 2007 (per le fatture relative all’anno 2006), il 19 aprile 2008 (per le fatture relative all’anno 2007), il 25 giugno 2009 (per le fatture relative all’anno 2008) e l’11 settembre 2010 (per le fatture relative all’anno 2009). Le cartelle di pagamento sono state notificate alla contribuente, rispettivamente, l’11 gennaio 2011 (con riguardo alla T.I.A. per gli anni dal 2002 al 2008) ed il 7 settembre 2011 (con riguardo alla T.I.A. per l’anno 2009). L’impugnazione è stata proposta, rispettivamente, avverso la prima cartella di pagamento, l’11 marzo 2011, ed avverso la seconda cartella di pagamento, il 7 novembre 2011.

Dunque, applicandosi la prescrizione quinquennale al credito di ciascuna annualità della T.I.A., è evidente che la comunicazione dei solleciti di pagamento e delle cartelle di pagamento aveva esplicato efficacia interruttiva sul termine estintivo. Per cui, la pretesa tributaria era ancora esigibile anche per gli anni 2002, 2003 e 2004, non essendo decorso dalla maturazione dei crediti per ciascuna annualità l’intero periodo di prescrizione grazie alla sopravvenienza medio tempore degli eventi interruttivi.

11. Pertanto, considerando la fondatezza del quinto motivo del ricorso incidentale, l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale, l’infondatezza dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, il ricorso incidentale deve

essere accolto nei limiti del quinto motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, con pronuncia di accoglimento dei ricorsi originari della contribuente con esclusivo riguardo all’I.V.A. non dovuta.

12. Tenuto conto della reciproca soccombenza, si può disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale, dichiara l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi originari della contribuente con esclusivo riguardo all’I.V.A., non dovuta; compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Doppio contributo, se dovuto, a carico della ricorrente principale.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

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