Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17339 del 17/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17339
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTERIO Carla – Presidente –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 29793-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.N.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 8907/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 14/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO
CINQUE.
Fatto
RILEVATO
che con istanza, presentata nell’interesse di R.N., è stata chiesta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 8907/2020 del 6.11.2019 depositata il 14.5.2020, in riferimento al ricorso iscritto al RG n. 25446/2018, mediante inserimento, alla pag. 4, dopo “PQM”, della locuzione “dichiara inammissibile” tra le parole “La Corte” e “il ricorso” e mediante sostituzione, alla pag. 4, dopo “PQM”, della locuzione “INPS” con la locuzione ” R.N.”;
che il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati alle parti che nulla hanno opposto.
Diritto
CONSIDERATO
che la procedura richiesta è esperibile perchè si verte, quanto alla prima istanza, in una dimenticanza dell’estensore, che non evidenzia alcun contrasto con la motivazione (Cass. n. 15650/2016) ove è chiaramente specificato che il ricorso era inammissibile e, quanto alla seconda, in un evidente “lapsus calami” o meglio in un “refuso” di un precedente file atteso che l’INPS non era parte in causa e che, in virtù del principio della soccombenza, richiamato dal collegio giudicante di legittimità nella motivazione del provvedimento, le spese non potevano che essere disposte in favore di R.N.;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, si è proposto di eliminare il suddetto errore integrando e modificando il dispositivo nei sensi sopra indicati;
Visti gli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., come novellati dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, aggiunto dalla L. di conversione 25 ottobre 2016 n. 197.
Fissata per la correzione dell’errore materiale occorso l’adunanza camerale del 21 aprile 2021, nel corso della quale nessuno ha presentato osservazioni.
PQM
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale occorso nella ordinanza n. 8907/2020 del 6.11.2019 depositata il 14.5.2020, in riferimento al ricorso iscritto al RG n. 25446/2018 mediante inserimento, alla pag. 4, dopo “PQM”, della locuzione “dichiara inammissibile” tra le parole “La Corte” e “il ricorso” e mediante sostituzione, alla pag. 4, dopo “PQM”, della locuzione “INPS” con la locuzione ” R.N.”.
Manda alla cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale della ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021