Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17339 del 13/07/2017

Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 29/03/2017, dep.13/07/2017),  n. 17339

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4050/2013 proposto da:

Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese, già Consorzio di Bonifica

Alli Punta di Copanello, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Porta Pinciana n.

6, presso l’avvocato Caravita Di Toritto Beniamino, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Astaldi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Udine n. 6, presso l’avvocato

Annoni Marco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Vaccarella Romano, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3247/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha chiesto l’accoglimento del motivo primo, assorbimento

nel resto;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Marcello Collevecchio, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Marco Ciaralli, con

delega, che si riporta agli atti per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 22 giugno 1998, la Italstrade s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il Consorzio di Bonifica Alli Punta di Copanello, chiedendo pronunciarsi la risoluzione, per fatto e colpa del convenuto, del contratto di appalto in data 14 gennaio 1991, avente ad oggetto la realizzazione della (OMISSIS) e la variante S.S. (OMISSIS). La controversia veniva definita bonariamente con atto di transazione stipulato in data 21 luglio 2003 tra il Consorzio e la Astaldi s.p.a. (incorporante la Italstrade s.p.a.).

2. Con domanda di arbitrato notificata il 28 marzo 2006, la Astaldi s.p.a. promuoveva, ai sensi dell’art. 11 della predetta transazione, il giudizio arbitrale, al fine di ottenere la pronuncia di risoluzione, per fatto e colpa del Consorzio, del contratto di appalto in data 14 gennaio 1991, con condanna dell’ente al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo e di risarcimento dei danni subiti. Costituitosi in giudizio, l’ente proponeva domanda riconvenzionale di accertamento del grave inadempimento della Astaldi s.p.a., nell’esecuzione dell’opera, con conseguente pronuncia di risoluzione del contratto per colpa dell’impresa, e di condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio. Con lodo parziale del 4 luglio 2007, il Collegio arbitrale respingeva l’eccezione di incompetenza proposta dal Consorzio e, quindi, con lodo definitivo sottoscritto il 9 settembre 2008, dichiarava risolto il contratto di appalto per inadempimento dell’ente, che condannava al pagamento, a titolo di risarcimento del danno subito dalla Astaldi s.p.a., della somma di Euro 35.000.000,00 a favore dell’impresa.

3. La Corte di Appello di Roma, adita dal Consorzio di Bonifica Alli Punta di Copanello con impugnativa ai sensi dell’art. 828 c.p.c., con sentenza n. 3247/2012, depositata il 18 giugno 2012, respingeva tutti i motivi di impugnazione del lodo arbitrale, ritenendolo immune da vizi giuridici e da carenze motivazionali.

4. Per la cassazione di tale decisione ha, quindi, proposto ricorso il Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese (già Consorzio di Bonifica Alli Punta di Copanello) nei confronti della Astaldi s.p.a., affidato ad undici motivi. La resistente ha replicato con controricorso.

5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, art. 9, comma 1, e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 241 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Il ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello per avere la medesima erroneamente escluso l’eccepita inesistenza del lodo parziale che, ad avviso del Consorzio, sarebbe derivata dal mancato deposito dello stesso presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, art. 9, comma 1, richiamato dall’art. 11 del contratto di transazione stipulato in data 21 luglio 2003 tra il Consorzio e l’impresa appaltatrice Astaldi s.p.a. La disposizione succitata, nonchè quella di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 241 nello stabilire che il lodo si ha per pronunciato con il deposito presso la Camera arbitrale, non distinguerebbe, invero, ad avviso dell’istante, tra lodo parziale e lodo definitivo, con la conseguenza che – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello – anche il lodo parziale sarebbe inesistente nel caso in cui, come nella specie, l’adempimento suindicato non fosse stato effettuato.

1.2. La doglianza è infondata.

1.2.1. Va rilevato, infatti, che l’articolo 11 della transazione 21 luglio 2003 – trascritto nel ricorso del Consorzio (p. 17) – prevedeva: “Per eventuali future controversie che dovessero insorgere con riferimento al contratto di appalto di che trattasi viene dalle parti stabilita la competenza arbitrale da celebrarsi secondo diritto, con le forme ed i termini di cui al D.P.R. 2 dicembre 2000, n. 398”. Orbene, – non essendo controverso tra le parti che si trattava di arbitrato libero, non di arbitrato “amministrato”, nel quale il collegio arbitrale si costituisce secondo le modalità previste dal D.M. n. 398 del 2000 ed il procedimento si svolge presso la Camera arbitrale – deve trovare applicazione, ai sensi della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 32, comma 2, (applicabile ratione temporis), solo il comma 4 del citato D.M. n. 398 del 2000, art. 9 che prevede l’obbligo di deposito del lodo a fini di pubblicità, e non anche il comma 1 del medesimo decreto secondo cui “Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici”.

1.2.2. Ne discende che, nel caso di specie, deve certamente escludersi che il mancato deposito del lodo, per di più non definitivo, presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici possa comportare la sua giuridica inesistenza, dovendo intendersi il richiamo convenzionale alle “forme” di cui al D.P.R. n. 398 del 2000 come limitato alla sola disposizione suindicata, che prevede il deposito del lodo a fini di pubblicità.

1.3. Il motivo in esame deve, pertanto, essere rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese denuncia la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

2.1. Il ricorrente deduce che la motivazione della sentenza di appello sarebbe del tutto contradditoria, atteso che la Corte territoriale, per un verso, avrebbe affermato che gli arbitri si erano correttamente pronunciati sulla propria competenza ritenendola sussistente pure senza istruttoria, nonostante la proposizione di un’eccezione di inadempimento dell’impresa appaltatrice proposta dal Consorzio, per altro verso, avrebbe statuito che l’incompetenza degli arbitri non avrebbe potuto essere delibata ex ante “sulla base di una mera e contestata eccezione di inadempimento”.

2.2. Il motivo è infondato.

2.2.1. Va, difatti, osservato, in proposito, che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudicante (Cass. Sez. U. 22/12/2010, n. 25984; Cass. 18/02/2015, n. 3270).

2.2.2. Nel caso di specie, pertanto, siffatta contraddittorietà della motivazione non può ritenersi sussistente, avendo la Corte d’appello coerentemente ritenuto corretta la decisione degli arbitri sulla propria competenza, atteso che questa non poteva essere di certo paralizzata dalla mera proposizione, da parte del Consorzio, dell’eccezione di inadempimento dell’impresa agli obblighi su di essa incombenti in forza della transazione del 21 luglio 2003, dato che solo con l’accoglimento di detta eccezione, e con la conseguente risoluzione della transazione, sarebbe potuta venire meno l’operatività della clausola compromissoria e, di conseguenza, la competenza arbitrale. E tuttavia, tale statuizione di merito, sul preteso inadempimento dell’impresa, presupponeva logicamente il riconoscimento della potestà decisoria degli arbitri e, quindi, della loro competenza, che andava, pertanto, affermata in via pregiudiziale sulla base della clausola compromissoria formalmente esistente e valida, come aveva correttamente fatto il collegio arbitrale.

2.3. La doglianza va, pertanto, disattesa.

3. Con il terzo motivo di ricorso il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, art. 9, commi 1, 2 e 3, artt. 820 e 829 c.p.c. e art. 1362 c.c., nonchè l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

3.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello di Roma abbia erroneamente ritenuto – peraltro con motivazione del tutto incongrua – di escludere la nullità del lodo definitivo per essere stato il medesimo pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito.

Osserva l’istante che l’art. 11 della transazione intercorsa tra le parti richiamava espressamente il D.M. n. 398 del 2000, art. 9 secondo cui il termine per la pronuncia del lodo è di 180 giorni e “può essere prorogato nei casi e con le modalità di cui all’art. 820 c.p.c.”. Pertanto – poichè al procedimento arbitrale doveva ritenersi applicabile ratione temporis il testo previgente dell’art. 820 c.p.c., a tenore del quale “Quando debbono essere assunti mezzi di prova, o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni” – la decisione arbitrale definitiva emessa il 9 settembre 2008, dopo che il Collegio aveva disposto ben tre proroghe (per l’espletamento di una prova testimoniale, a seguito dell’emissione del lodo non definitivo, e per il conferimento dell’incarico al c.t.u.), non avrebbe dovuto essere considerata tempestiva dalla Corte d’appello.

3.2. La doglianza è infondata.

3.2.1. Deve, per vero, osservarsi che – pur a voler ritenere corretta l’impostazione del ricorrente, secondo il quale il rinvio operato dall’art. 11 della transazione intercorsa tra le parti al D.M. n. 398 del 2000 deve intendersi come riferito anche al disposto dell’art. 820 c.p.c., nel testo vigente al momento della predisposizione della clausola arbitrale – la conclusione non può, in ogni caso, essere quella propugnata dal Consorzio istante.

3.2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, l’art. 820 c.p.c., comma 2, (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alla riforma del 2006), secondo cui quando debbano essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato un lodo non definitivo gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine, va interpretato nel senso che la locuzione “per una sola volta” va riferita a ciascuno dei due tipi di circostanze giustificative della proroga. L’esigenza di disporre di un tempo più lungo per decidere è, infatti, direttamente proporzionale alla complessità del procedimento, valutata in base agli indici, previsti dal legislatore, dell’assunzione di mezzi di prova e della pronuncia di un lodo non definitivo (Cass. 22/06/2016, n. 12950). Ed inoltre, la possibilità di proroga del termine per la decisione prevista dall’art. 820 c.p.c., comma 2, (nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile “ratione temporis”), riconosciuta agli arbitri in caso di assunzione di mezzi di prova, è estensibile all’ipotesi – ricorrente nella specie – di espletamento della consulenza tecnica d’ufficio (Cass. 22/06/2016, n. 12956; Cass. 14/12/1971, n. 3633).

Da quanto suesposto consegue, pertanto, che – contrariamente all’assunto del ricorrente – il lodo emesso non può reputarsi tardivo, essendo pienamente legittime le tre proroghe disposte dal Collegio arbitrale.

3.3. Il mezzo va, di conseguenza, rigettato.

4. Con il quarto motivo di ricorso, il Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, art. 2, comma 3 art. 829 c.pc., comma 1, nn. 4 e 7, e D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 241, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. L’ente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto nullo il lodo definitivo per violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.M. n. 398 del 2000, art. 2, comma 3, per avere il Collegio arbitrale consentito un ampliamento della domanda – mediante proposizione di altri tredici quesiti, oltre i cinque iniziali – che dall’originario importo di Euro 39.562.321,17 è stata elevata alla somma di Euro 63.685.522,00. L’istante deduce, inoltre, l’ultrapetizione nella quale sarebbe incorso il lodo, avendo calcolato la misura del danno a favore dell’impresa appaltatrice facendo “riferimento alle richieste più elevate poste da Astaldi rispetto a quelle formulate con l’atto introduttivo”. Il Consorzio lamenta, infine, che la Corte territoriale non abbia accolto la censura in esame sotto il profilo della denunciata contraddittorietà della motivazione del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11.

4.2. Il motivo è infondato.

4.2.1. Deve, invero, anzitutto escludersi la nullità del lodo per avere il collegio arbitrale consentito l’ampliamento della domanda originaria. Va difatti osservato, al riguardo, che in materia di arbitrato, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all’osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., salvo il rispetto del principio del contraddittorio (Cass. 07/02/2007, n. 2717; Cass. 03/05/2004, n. 8320; Cass. 04/07/2000, n. 8937). Nel caso di specie, la clausola arbitrale (art. 11 della transazione del 21 luglio 2003) si limitava a rinviare, quanto al procedimento, alle “forme” ed ai “termini di cui al D.P.R. 2 dicembre 2000, n. 398”, senza effettuare riferimento alcuno al rigido sistema della preclusioni previsto dagli artt. 183 e 184 c.p.c..

Tanto premesso, va altresì rilevato che il disposto del D.M. n. 398 del 2000, art. 2, comma 3 consente di delimitare il thema decidendum, formulato nella domanda di arbitrato, anche nelle “controdeduzioni”, ossia nella prima memoria successiva alla suddetta domanda. Il che è puntualmente accaduto nel caso concreto, come rilevato dalla Corte d’appello nell’impugnata sentenza (p. 12). Ne consegue che non può ritenersi sussistente, nella specie, la dedotta nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, che ricorre soltanto “se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato”.

4.2.2. Per quanto concerne, poi, la dedotta ultrapetizione, va osservato che il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre solo quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum immediato”), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum mediato”), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 24/09/2015, n. 18868; Cass. 11/01/2011, n. 455). Nel caso concreto, per contro, non solo il Collegio arbitrale non si è pronunciato su di un bene della vita diverso da quello richiesto, ma – come esattamente rilevato dalla Corte d’appello (p. 12) – ha addirittura riconosciuto alla Astaldi s.p.a. una somma (Euro 35.000.000,00) inferiore a quella originariamente richiesta dall’impresa (Euro 39.562.321,17).

4.2.3. Quanto alla pretesa contraddittorietà della motivazione del lodo, che la Corte territoriale – secondo il ricorrente – avrebbe erroneamente ritenuto insussistente, va osservato che la sanzione di nullità prevista dall’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo. Per converso, la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l'”iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. 28/05/2014, n. 11895; Cass. 25/01/2016, n. 1258). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che il Consorzio aveva operato un generico rifermento ad un contrasto tra i motivi della decisione, estrinsecatosi essenzialmente nel “non avere gli arbitri applicato in concreto il principio, peraltro da loro enunziato e riconosciuto di divieto di domande nuove”, ma ha escluso – tanto vero che ha dichiarato inammissibile sul punto la censura del Consorzio – che la mancata applicazione in concreto del suddetto principio, pure formalmente enunciato, avesse determinato l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico della decisione arbitrale. Nè il ricorrente ha riprodotto compiutamente nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – le motivazioni riportate nel testo del lodo che assume essere in contrasto logico tra loro.

4.3. Il mezzo va, pertanto, rigettato.

5. Con il quinto e sesto motivo di ricorso – che, per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente – il Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

5.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto (p. 6 e pp. 15 e ss.) che, essendo stata la clausola compromissoria stipulata nella vigenza del previgente testo dell’art. 829 c.p.c., non fosse deducibile come motivo di nullità del lodo la violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, atteso che solo il testo novellato – dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 54 non applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis – avrebbe introdotto la possibilità di impugnare un lodo anche per motivi di diritto inerenti al merito (errores in iudicando), oltre che per errori procedurali. Osserva, per vero, l’istante che – ben al contrario dell’assunto della Corte d’appello – era l’originario testo dell’art. 829 c.p.c., comma 2, a consentire di regola l’impugnazione del lodo per violazioni della legge sostanziale, a meno di una espressa previsione delle parti in senso contrario.

5.2. L’erronea impostazione seguita dalla Corte territoriale avrebbe, pertanto, precluso al Consorzio di far valere l’inadempimento contrattuale dell’impresa Astaldi in riferimento agli impegni assunti con la transazione del 21 luglio 2003, nonchè le altre questioni di diritto inerenti al merito della controversia (riconvenzionale del Consorzio di risoluzione del contratto per inadempimento della Astaldi, esclusione della responsabilità dell’ente, carattere di vincolo negoziale della dichiarazione di impegno effettuata dall’impresa nella transazione del 21 luglio 2003), compiutamente esposte nel sesto motivo di ricorso.

5.3. Le censure sono fondate, dovendo, peraltro, demandarsi al giudice di rinvio l’esame delle suddette questioni di merito.

5.3.1. Va osservato, infatti, che – secondo il recente arresto nomofilattico delle Sezioni Unite, intervenute a comporre un contrasto formatosi nella giurisprudenza di questa Corte – l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24 si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 40 cit., art. 27 a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006). E tuttavia, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. Sicchè, in caso di convenzione stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo per violazione di norme inerenti al merito, così disponendo l’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Cass. Sez. U. 09/05/2016, n. 9284).

5.3.2. Ebbene, nel caso concreto, il giudizio arbitrale è stato proposto in data 28 marzo 2006, ossia dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (2 marzo 2006), mentre la clausola compromissoria (art. 11 della transazione del 21 luglio 2003) precede l’entrata in vigore di detto decreto. Ne discende che deve trovare applicazione, nella specie, il disposto dell’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo previgente che, nel silenzio delle parti, consentiva l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia. Di conseguenza, ha errato la Corte d’appello nel ritenere che il novellato art. 829 c.p.c., comma 3 abbia introdotto la possibilità di impugnare il lodo arbitrale per motivi di diritto inerenti al merito, e che – non applicandosi detta disposizione nel caso concreto – non sarebbe stato possibile, nel caso di specie, impugnare il lodo per motivi di diritto sostanziale.

5.4. Le doglianza in esame vanno, pertanto, accolte.

6. Con il settimo motivo di ricorso, il Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

6.1. Lamenta l’esponente che la Corte d’appello non abbia dichiarato la nullità del lodo per violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, ancorchè fosse riscontrabile nel lodo “l’assenza di un legame logico fra alcune delle motivazioni riportate nel testo del lodo e la decisione finale”.

6.2. Il motivo è inammissibile.

6.2.1. Va – per vero – rilevato, al riguardo, che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la censura, poichè intesa a far valere una pretesa contraddizione interna tra singoli capi della motivazione del lodo che – come dianzi detto – non comporta di per sè la nullità del lodo medesimo, laddove “l’iter logico-giuridico sottostante alla decisione degli arbitri è stato, comunque, esplicitato e spiegato” (p. 18). A fronte di tale motivazione – perfettamente in linea con le succitate affermazioni della giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. 28/05/2014, n. 11895; Cass. 25/01/2016, n. 1258) – l’istante, dopo avere genericamente dedotto “l’assenza di un legame logico tra alcune delle motivazioni riportate nel testo del lodo e la decisione finale” (p. 59), afferma che il Collegio arbitrale, per un verso, avrebbe accertato la responsabilità della stazione appaltante per non avere operato, nonostante le ripetute sollecitazioni, i necessari interventi correttivi del progetto, per altro verso, avrebbe affermato “in alcune pagine successive del lodo”, non si sa se nello stesso contesto argomentativo, o con riferimento ad altro – che “non è in grado il Collegio di valutare se la necessaria revisione sarebbe stata compatibile con la conservazione del contratto” (p. 60).

6.2.2. E tuttavia, va rilevato al riguardo che, a fronte dell’accertamento operato dalla Corte di merito circa la mancanza di un’assoluta illogicità della motivazione del lodo, la censura si fonda su poche frasi estrapolate dalla motivazione del lodo non riprodotta, sul punto in questione, nella sua integrità, quanto meno nei passaggi essenziali. Il che comporta che alla Corte non è reso possibile valutare – sulla base del solo ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), che postula l’indicazione specifica nel ricorso degli atti processuali su cui si fonda e la loro integrale trascrizione con riferimento alle parti oggetto di censura (cfr., ex plurimis, Cass. 9/04/2013, n. 9569; Cass. 15/07/2015, n. 14784) – la fondatezza, o meno, della proposta doglianza.

6.3. il mezzo è, pertanto, inammissibile.

7. Con l’ottavo motivo di ricorso, il Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese denuncia la violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, artt. 1346, 1418 e 1421 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

7.1. L’istante censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso la nullità del lodo per contraddittorietà, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, sebbene gli arbitri avessero, da un lato, accertato che l’opera risultava impossibile da eseguire, dall’altro, escluso che sussistesse la dedotta nullità della transazione del 21 luglio 2003, derivante dalla constatata ineseguibilità dell’opera così come progettata.

7.2. La censura è inammissibile.

7.2.1. La Corte d’appello ha, in realtà, osservato che il Collegio arbitrale aveva escluso – “sulla scorta dei dati tecnici raccolti e della CTU” – che si fosse “in presenza di un’assoluta impossibilità di esecuzione dell’opera (…) ma di impossibilità per così dire relativa, in quanto il progetto esecutivo originario era realizzabile ma necessitava di rielaborazioni ed integrazioni modificative”, e ne ha condiviso il percorso argomentativo. La Corte ha, quindi, concluso che la censura del Consorzio era inammissibile, “vertendo sul merito del convincimento, espresso in punto di fatto dagli arbitri”.

7.2.2. Tanto premesso, è evidente che il motivo di ricorso, men che censurare, sotto il profilo della violazione di legge, formalmente denunciata, l’errore della Corte territoriale in ordine al preteso irriducibile contrasto logico che sussisterebbe tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, rilevante ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, censura piuttosto il convincimento della Corte d’appello giudice dell’impugnazione del lodo – in ordine alla correttezza ed adeguatezza della motivazione del provvedimento arbitrale; e tuttavia siffatta censura è inammissibile in sede di legittimità. In tema di arbitrato, invero, il controllo da parte della Corte di cassazione non può assolutamente riguardare il convincimento espresso dal giudice dell’impugnazione del lodo sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori siccome operate dagli arbitri, concernendo solo la conformità a logica della motivazione adottata da detto giudice per supportare il proprio convincimento (Cass. 22/03/2007, n. 6986; Cass. 26/07/2013, n. 18136).

7.3. La doglianza, poichè inammissibile, va, di conseguenza, disattesa.

8. Con il nono motivo di ricorso, il Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 822 c.p.c. e art. 829 c.p.c., commi 1 e 11, e art. 1226 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

8.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale non abbia pronunciato la nullità del lodo nella parte relativa alla liquidazione del danno, per avere gli arbitri fatto ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., senza, peraltro, considerare – sotto il profilo dell’esclusione, quanto meno parziale, della responsabilità dell’ente, ai sensi dell’art. 1227 c.c. – la sussistenza di “circostanze ed eventi non dipendenti dal Consorzio, non potendosi trascurare la complessità dell’opera (la diga) da realizzare, nonchè talune ambiguità testuali dei contratti che avevano regolato il rapporto stesso” (p. 20), e senza neppure tenere conto del fatto che la liquidazione equitativa era da escludersi per avere Collegio arbitrale assunto, come base di partenza del computo, la somma determinata di Euro 48 milioni circa.

8.2. Di più, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto, nell’escludere la nullità del lodo, del fatto che il Collegio arbitrale “anzichè valutare ed apprezzare specificamente, voce per voce e riserva per riserva, l’eventuale pregiudizio subito da Astaldi aveva acriticamente recepito le risultanze della CTU”, non tenendo neppure conto – in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, – del fatto che il computo operato dai consulenti si riferiva all’intero periodo di svolgimento dell’appalto, mentre gli arbitri avevano circoscritto l’arco temporale ritenuto rilevante ai fini della quantificazione del danno al periodo “tra il 24 gennaio 2005 e il 7 agosto 2006”, salvo, poi, a prendere – contraddittoriamente – come base di partenza del calcolo la somma indicata dai c.t.u., riferita all’intera durata dell’appalto.

8.3. Il motivo è infondato.

8.3.1. Va rilevato, invero, che la Corte d’appello ha accertato in fatto (p. 20) che alla liquidazione del danno il Collegio arbitrale ha provveduto assumendo come base del calcolo la somma riconosciuta dai consulenti in relazione alle riserve iscritte dall’impresa (Euro 48.301.842,52), nonchè dando “largamente conto riserva per riserva, sulla base della voluminosa documentazione versata dalle parti in atti, dell’iter logico-decisionale adottato” (p.21). Il Collegio ha, quindi, ridotto in via equitativa la predetta somma, riducendola all’importo di Euro 35.000.000,00, tenuto conto di circostanze ed eventi non dipendenti dal Consorzio, della complessità dell’opera da realizzare, nonchè di talune ambiguità testuali dei contratti che avevano regolato il rapporto (p. 20).

8.3.2. Ciò posto, è evidente che la decisione della Corte di merito non è censurabile, atteso che il Collegio arbitrale non ha fatto luogo come assume il ricorrente – alla liquidazione equitativa sulla base del valore accertato dal c.t.u., dopo avere ritenuto inattendibile la consulenza stessa, nel qual caso la motivazione della Corte territoriale sarebbe stata certamente contraddittoria, rendendo impossibile l’individuazione dei criteri e del percorso logico seguito per pervenire alla liquidazione (Cass. 19/02/2013, n. 4017). Nella specie, la Corte d’appello ha, per converso, semplicemente ritenuto corretto il percorso argomentativo degli arbitri che hanno ridotto in via equitativa, “a prescindere dalle date di insorgenza dei danni stessi”, l’importo riconosciuto dal c.t.u., per adeguarlo – senza muovere critica alcuna all’operato del consulente – alle peculiarità della fattispecie concreta. E tale convincimento espresso dal giudice dell’impugnazione del lodo, sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori siccome operate dagli arbitri, concernendo solo la conformità a logica della motivazione adottata da detto giudice per supportare il proprio convincimento, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 22/03/2007, n. 6986; Cass. 26/07/2013, n. 18136).

8.3.3. Del tutto inconferente è da reputarsi, poi, il riferimento all’art. 1227 c.c., considerato che il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, è rappresentato esclusivamente dal comportamento del medesimo che si connette causalmente all’evento dannoso, talchè non può essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, ponendosi esso come una concreta concausa dell’evento pregiudizievole (Cass. 19/01/2017, n. 1295), laddove, nella specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento a circostanze obiettive (complessità dell’opera da realizzare, ambiguità testuale del contratto regolativo del rapporto), non ascrivibili ad un concorso causale diretto del danneggiato (l’impresa appaltatrice) nella produzione del danno subito.

8.4. il mezzo va, pertanto, rigettato.

9. Con il decimo motivo di ricorso, il Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 823 c.p.c., comma 2, n. 5 e art. 829 c.p.c., artt. 1321 e 1372 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

9.1. Lamenta l’istante che la Corte d’appello abbia respinto la censura del Consorzio relativa alle somme riconosciute all’impresa Astaldi a seguito della realizzazione degli scavi delle gallerie, della vasca di dissipazione, e di altre indagini integrative, di cui alle riserve 3, 4, 7, 8, 9, 12. Il Collegio arbitrale sarebbe, invero, pervenuto ad affermare – con evidente vizio di motivazione – la fondatezza di tutte le riserve sulla base dell’unico addebito di responsabilità mosso al Consorzio, ossia quello di non avere prestato la propria collaborazione per la modifica del progetto esecutivo, addebito che si attaglierebbe solo alla riserva n. 1 (anomalo andamento dell’appalto), e senza tenere conto – sul piano della violazione degli artt. 1321 e 1372 c.c. – di alcune clausole del contratto di appalto ritenute erroneamente nulle dal Collegio arbitrale, alla luce del principio di autonomia contrattuale e dell’efficacia vincolante del contratto, ed invece perfettamente valide, a parere dell’esponente.

9.2. La censura è infondata.

9.2.1. Va, difatti, rilevato, quanto alla dedotta sussistenza del vizio motivazionale, che la Corte territoriale ha osservato che la motivazione de relato, adoperata dagli arbitri per accogliere le riserve diverse dalla prima, “non equivale a vizio per carenza assoluta di motivazione del lodo”. E si è più volte ribadito che il convincimento espresso dal giudice dell’impugnazione del lodo sulla correttezza e congruità della motivazione di tale provvedimento non è censurabile in questa sede.

9.2.2. Quanto alla pretesa violazione di legge, la Corte territoriale ha rilevato che il Collegio arbitrale aveva compiutamente motivato “la determinazione di ogni singolo ammontare per i maggiori oneri, rispetto a quelli preventivati, in relazione al mancato adeguamento del progetto esecutivo, imputabile al Consorzio” (p. 22). Ebbene, è evidente che, sub specie del vizio di violazione di legge, il ricorrente intenda inammissibilmente censurare il convincimento della Corte d’appello circa l’adeguatezza della motivazione del lodo arbitrale.

9.3. La doglianza va, pertanto, rigettata.

10. Con l’undicesimo motivo di ricorso, il Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 7, artt. 61, 115 e 191 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

10.1. Lamenta l’istante che la Corte territoriale abbia disatteso la censura proposta dal Consorzio relativa alle modalità di svolgimento della c.t.u., avendo la Corte escluso che la rinuncia all’incarico da parte di uno dei tre consulenti (ing. J.R.), esperto in geotecnica, comportasse la nullità dell’elaborato peritale, sottoscritto dagli altri due, sebbene la perizia – priva dell’apporto specialistico del consulente rinunciatario – fosse parziale ed incompleta.

10.2. La censura è fondata.

10.2.1 Deve, invero, rilevarsi che il riparto di attività tra più consulenti operanti in collegio, in ragione della loro specializzazione, costituisce un modus operandi facoltativo, che non inficia il necessario principio di collegialità, ben potendo le conclusioni essere assunte dal collegio unitariamente e collettivamente, purchè i risultati dell’attività di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicchè collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice (Cass. 04/01/2017, n. 96).

10.2.2. Nel caso di specie, per contro, l’impugnata sentenza si è limitata ad asserire, del tutto genericamente, che “la c.t.u. disposta dal collegio arbitrale aveva natura collegiale e non era per così dire “corporativizzata” sulla base delle singole competenze tecnico-scientifiche dei periti, destinate, quindi, a confluire, all’esito dell’indagine, in un elaborato tutt’uno conclusivo ed onnicomprensivo”. La pronuncia non dà, pertanto, in alcun modo conto delle ragioni per le quali abbia ritenuto che le dimissioni del consulente specializzato in geotecnica non avevano avuto rilevanza alcuna sulla corretta formazione dell’elaborato peritale, per avere gli altri consulenti – in ipotesi – valutato i risultati dell’attività di quello dimissionario, in quanto compiutamente ad essi comunicati.

10.3. Ne consegue che, quanto meno sotto il profilo del vizio di motivazione, la censura deve essere certamente accolta.

11. In accoglimento del quinto, sesto ed undicesimo motivo di ricorso, l’impugnata sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, motivando adeguatamente sulle singole questioni suesposte e facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: “l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24 si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 40 cit., art. 27 a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, dovendo, tuttavia, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, identificarsi la “legge”, cui l’art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia, in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato”; “sicchè, in caso di convenzione stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo per violazione di norme inerenti al merito, così disponendo l’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”; ” il riparto di attività tra più consulenti operanti in collegio, in ragione della loro specializzazione, costituisce un modus operandi facoltativo, ben potendo le conclusioni essere assunte dal collegio unitariamente e collettivamente, che non inficia il necessario principio di collegialità, purchè i risultati dell’attività di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicchè collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice”.

12. Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

accoglie il quinto, sesto ed undicesimo motivo di ricorso; rigetta il primo, secondo, terzo, quarto, nono e decimo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il settimo ed ottavo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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