Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17338 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

a motivazione semplificata sul ricorso 23980/2008 proposto da:

G.D. (RICORSO NON NOTIFICATO);

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI BOLZANO;

– intimata –

avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di BOLZANO, depositata il

06/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 6 agosto 2008, il Giudice di pace di Bolzano ha respinto il ricorso proposto da G.D. contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, in data 13 giugno 2008, dal Questore della Provincia di Bolzano.

Per la cassazione del decreto ricorre il Signor G.D., con atto depositato il 13 ottobre 2008, non notificato.

Il collegio in camera di consiglio ha stabilito che la sentenza sia redatta a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, non notificato alla controparte, è inammissibile. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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