Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17338 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5976-2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEODOSIO

MACROBIO 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NICCOLINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati BARTALENA ANDREA, TIZIANA

MERLINI, VITO VANNUCCI;

– ricorrente –

contro

SCAPIGLIATO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE MARIANI;

– controricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE PALLA;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 428/2019 del

TRIBUNALE di LIVORNO, depositato il 03/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO

CINQUE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALBERTO CELESTE che visto

l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio dichiari il ricorso inammissibile o, in subordine,

infondato con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. M.M., dirigente della Rea Impianti s.r.l.u. (ora Scapigliato srl) con funzioni di Direttore generale, ha impugnato il licenziamento intimatogli il 29.10.2018, deducendone la illegittimità.

2. Nel suddetto procedimento, innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Livorno, si sono costituiti i due convenuti, G.A., amministratore unico della società, e la REA Impianti s.r.l.u. che ha proposto domanda riconvenzionale di condanna del M. al risarcimento dei danni pari ad Euro 4.681.120, cagionati con la condotta, tenuta in qualità di Direttore Generale, che aveva determinato il provvedimento di recesso.

3. Nel costituirsi in relazione a questa domanda riconvenzionale il M. ha eccepito l’incompetenza del giudice del lavoro perchè la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere qualificata come azione sociale di responsabilità con conseguente competenza del Tribunale delle Imprese.

4. Il Giudice, dopo che la questione era stata dibattuta sia con memorie scritte che oralmente, nella sola parte motiva dell’ordinanza del 3.1.2020 così ha testualmente precisato: “che la competenza, anche in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta Rea Impianti srlu, debba valutarsi sulla base della domanda di talchè, trattandosi di domanda risarcitoria spiegata nei confronti del lavoratore ricorrente appare sussistere la competenza del giudice adito”.

5. A seguito di istanza di correzione presentata dall’originario ricorrente, lo stesso Giudice, con ordinanza del 29.1.2020, ha sottolineato che: “l’ordinanza riservata del 3.1.2020…. risulta emessa nelle forme di cui all’art. 134 c.p.c., senza che risulti l’omissione di cui all’istanza di correzione, avendo il provvedimento impartito quanto necessario per la prosecuzione del giudizio senza che vi sia incoerenza con la parte motiva”.

6. Avverso l’ordinanza del 3.1.2020 M.M. ha proposto allora regolamento necessario di competenza affidato a due motivi e ha chiesto che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata per le Imprese – a conoscere della domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti nella causa RG n. 428/2019 da REA Impianti s.r.l.u. (ora Scapigliato srl) ordinando la prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice, con termine per la riassunzione dello stesso; con vittoria di spese e competenze di lite.

7. Hanno resistito con controricorso G.A. e la Scapigliato srl insistendo entrambi per la inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza e, in subordine, per l’accertamento della competenza del Giudice del lavoro di Livorno.

8. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.

9. Il ricorrente e la Scapigliato srl (già Rea Impianti srl) hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la carenza di motivazione dell’ordinanza del primo giudice e la conseguente erroneità in quanto era proprio il contenuto della domanda avversaria a far concludere per la competenza del Tribunale delle Imprese. In particolare, il M. deduce che il Tribunale aveva completamente (e colpevolmente) omesso qualsiasi attività di accertamento del contenuto della domanda riconvenzionale da cui emergeva chiaramente che le responsabilità, che venivano fatte valere nei suoi confronti, erano quelle attinenti alle sue funzioni di Direttore Generale (e non alla sua qualifica di dipendente).

2. Con il secondo motivo si insiste perchè, nel caso in esame, sia affermata la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2396 c.c. in quanto: a) il M. era inquadrabile come Direttore Generale; b) l’azione dispiegata ex adverso andava classificata come azione di responsabilità; c) le funzioni svolte dal M. non costituivano attività tipiche di un lavoratore subordinato che eseguiva le direttive del datore di lavoro.

3. Preliminarmente va disattesa l’istanza, presentata nell’interesse di M.M., con la quale è stato chiesto un differimento dell’odierna udienza di discussione del ricorso sul presupposto che il sistema di ricezione telematica degli atti non aveva provveduto alle comunicazioni di accettazione del deposito della memoria ex art. 378 c.p.c., inviata una prima volta il 14.4.2021 e, una seconda volta, il 15.4.2021; analogamente, è stato precisato dall’istante, che neanche dalla Cancelleria era pervenuta la pec di accettazione circa la ricezione dell’atto.

4. Invero, deve rilevarsi che la suddetta memoria ex art. 378 c.p.c. del 12.4.2021, redatta nell’interesse del M. e firmata dall’Avv. Bartalena Andrea, è stata in ogni caso sottoposta all’attenzione di questo Collegio, in forma cartacea, prima della discussione in camera di consiglio ed è stata, pertanto, debitamente presa in considerazione, senza perciò che sia ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa.

5. Ciò premesso, la prima questione che deve essere esaminata è quella relativa alla ammissibilità del ricorso: in particolare, occorre valutare se l’impugnato provvedimento abbia o meno natura decisoria per potere essere impugnato con il regolamento di competenza.

6. Diversamente dal rito civile ordinario, ove il carattere decisorio dei provvedimenti sulla competenza, che rende gli stessi suscettibili di ricorso con regolamento di competenza, presuppone che le parti siano invitate a precisare le conclusioni anche di merito, secondo lo schema procedurale del rito applicabile, nel rito lavoro è sufficiente che il giudice inviti le parti alla discussione, ai sensi dell’art. 420 c.p.c., comma 4 (Cass. n. 23112 del 2010): infatti, nel rito del lavoro, “essendo vietate le udienze di mero rinvio e non essendo prevista un’udienza di precisazione delle conclusioni -ogni udienza a cominciare dalla prima, è destinata, oltre che all’ammissione ed alla assunzione di eventuali prove, alla discussione orale e, quindi, alla pronuncia della sentenza ed alla lettura del dispositivo – sulle conclusioni di cui al ricorso, per quanto riguarda l’attore, e su quelle di cui alla memoria difensiva, per quanto concerne il convenuto, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi – con la conseguenza che il giudice del lavoro non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni – prima della pronuncia della sentenza – al termine dell’udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale – rimessa integralmente, alla loro discrezionalità – senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa” (Cass. n. 9235/2006; Cass. n. 13708/2007).

7. L’ordinanza pronunciata sulla questione di competenza, così come sulla questione di giurisdizione, ove abbia carattere decisorio in conformità ai criteri sopra enunciati, è idonea ad assumere carattere definitivo e, quindi, ad acquistare autorità di giudicato, con la conseguenza che, in difetto di proposizione del regolamento di competenza, la soluzione adottata non può più essere messa in discussione nè nell’ambito del medesimo procedimento nè nei gradi successivi (Cass. n. 21849/20; Cass. n. 2973/2012).

8. Nel caso di specie, come allegato nel ricorso e confermato nel controricorso, le parti hanno dibattuto la questione sulla competenza del Tribunale di Livorno, in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dalla Rea Impianti srlu, sia con memorie scritte sia discutendola oralmente dinanzi al Giudice del lavoro che, con ordinanza del 3.1.2020, ha ritenuto la propria competenza a decidere sulla stessa.

9. La suddetta ordinanza deve considerarsi, quindi, idonea a disvelare il carattere decisorio della statuizione -confermata, peraltro, a seguito di una richiesta di correzione di errore materiale fondata su un asserito omesso richiamo espresso sulla questione sulla competenza che l’adito giudice ha ritenuto, invece, esservi- e, pertanto, in quanto avente carattere definitivo, è suscettibile di essere impugnata con regolamento di competenza.

10. Venendo, quindi, allo scrutinio dei due motivi di ricorso, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, va ribadito che l’assunto del M. si fonda sulla circostanza secondo la quale, svolgendo egli le funzioni di Direttore Generale della società ed essendo gli addebiti a lui mossi dalla Rea Impianti riferiti all’esercizio appunto delle predette sue funzioni, l’azione di responsabilità nei suoi confronti era soggetta alle norme dettate in materia per gli amministratori.

11. La tesi non è condividibile.

12. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 1545 del 2017, proprio con riguardo alla figura dell’amministratore unico o del consigliere di amministrazione di una spa, hanno sottolineato che non può escludersi che possa essere instaurato, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del giudice di merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera, come già indicato da Cass. n. 1796/1996.

13. Con specifico riferimento, poi, alla carica di Direttore Generale, deve prendersi atto dell’art. 2396 c.c. secondo cui le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

14. Orbene, nella fattispecie in esame è indubbio che tra il M. e la società sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, tanto è che è stato licenziato e ha impugnato il recesso innanzi al giudice del lavoro.

15. Dall’esame della domanda riconvenzionale emerge, poi, che la società si duole di inadempimenti inerenti proprio al rapporto di lavoro a tempo indeterminato del M. e non afferenti al rapporto di immedesimazione organica che determinerebbe l’attivazione della competenza al Tribunale delle imprese ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, lett. a).

16. In particolare, la pretesa risarcitoria è stata prospettata proprio sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle mansioni, come si rileva dalle contestazioni disciplinari mosse al M. che hanno poi portato al suo licenziamento per giusta causa.

17. Da quanto esposto si rileva la infondatezza della tesi del ricorrente volta a sostenere l’incompetenza del giudice del lavoro in favore della Sezione specializzata in materia di impresa: competenza che il Giudice del lavoro di Livorno, sia pure con una motivazione concisa, ma dalla quale è possibile evincere la ratio decidendi, ha ritenuto correttamente appartenergli.

18. Le determinazioni sulle spese del presente giudizio vanno rinviate al definitivo.

19. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, in caso di rigetto il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, introdotto con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30.1.2013, dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. n. 13636/2020). In tal senso si dispone come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza. Rimette la liquidazione delle spese alla pronuncia definitiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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