Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17338 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12100/2011 proposto da:

A.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma,

Via Paolo Emilio n.34, presso l’avvocato d’Atri Roberto, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R., G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1361/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto, dai sigg. G.L. e F.R. nei confronti di A.A., contro la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva accolto il ricorso dell’Annunziata, assegnataria di un alloggio dello IACP che era stato occupato dai sigg. G. e F., mediante la forzatura della porta d’ingresso.

1.1. Secondo la Corte, premesso che l’occupazione, avvenuta senza un animus spoliandi perchè l’abitazione si presentava in maniera tale da far insorgere il ragionevole convincimento che essa fosse assegnata a terzi, era cessata dopo poche ore per l’intervento della polizia stradale e del sostituto procuratore della Repubblica, sarebbe venuto meno lo scopo della tutela possessoria.

1.2. Infatti, da un lato, gli spogliatori avevano perso la facultas restituendi in ordine all’occupazione avvenuta il 31 maggio 2001, per fatto dell’autorità, e, da un altro, la detentrice aveva ripristinato una sua relazione giuridica con la cosa, attraverso la sua nomina a custode.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la signora A., con un unico motivo.

3. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico mezzo di impugnazione (violazione degli artt. 1168 e 1170 c.c. e artt. 112, 115 e 116 c.p.c., oltre che omesso esame di prove orali e vizi motivazionali), la ricorrente lamenta il fatto che l’attività illecita sarebbe avvenuta, non una ma, due volte, con errore del giudice che avrebbe pronunciato sulla base dell’erronea convinzione di un’impugnativa riguardante solo il primo episodio di spoglio e non anche il secondo, con omessa pronuncia sull’altro e difetto di motivazione relativo alla successiva occupazione dell’immobile (legittimata da un provvedimento di assegnazione poi revocato, senza che gli occupanti lasciassero l’immobile, con evidente contraddittorietà della motivazione della sentenza, che non avrebbe censurato tale seconda condotta di occupazione).

1.1. Inoltre, il giudice di appello avrebbe operato una selezione dei mezzi di prova scegliendo solo quelli ritenuti più convincenti.

2. Il ricorso è inammissibile e per una doppia ragione: a) perchè non censura la ratio decidendi contenuta nel provvedimento impugnato, in quanto – come si è detto – basata sul fatto che (quella che il ricorso definisce come la prima) occupazione, secondo il giudice di appello, era cessata dopo poche ore (per l’intervento della polizia stradale e del locale sostituto procuratore della Repubblica) sicchè sarebbe venuto meno lo scopo stesso della tutela possessoria (da un lato, perchè gli spogliatori avevano perso la facultas restituendi, con riferimento all’occupazione avvenuta il 31 maggio 2001, per fatto dell’autorità e, da un altro, in quanto la detentrice aveva ripristinato una sua relazione giuridica con la cosa, attraverso la sua nomina a custode della res, ad opera dell’autorità); b) perchè, in riferimento alla ricostruzione dei fatti rilevanti ed alla valutazione delle prove, non può richiedersi a questa Corte una non consentita nuova valutazione di quelle, la cui decisività, peraltro, non è neppure illustrata e spiegata.

2.1. Inoltre, anche quello che il ricorso definisce come il secondo episodio di spoglio (con particolare riferimento alla permanenza degli intimati all’interno dell’immobile, dopo la sua assegnazione agli stessi primi occupanti abusivi (episodio accertato dal giudice distrettuale con riguardo all’attività lecita compiuta: ingresso a seguito di assegnazione apparentemente legittima)), non è – invero – nè considerato e nè esaminato con riguardo alla mancata successiva restituzione del cespite (a seguito della revoca dell’assegnazione) e ciò senza che l’odierna ricorrente, nella sua impugnazione, dica “se, come, dove e quando” Ella aveva allegato tali circostanze e quali siano state, a suo tempo, le specifiche richieste relative ad esse.

2.2. Senza dire che, in relazione al dedotto secondo spoglio, si rileva anche che il dissequestro era stato disposto in favore dell’IACP e non già dell’ A., con ciò determinandosi anche un problema di legittimazione (attiva e passiva degli odierni litiganti).

3. Pertanto, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle spese di questa fase, non avendo gli intimati svolto – in questa fase – alcuna attività difensiva.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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