Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17337 del 17/08/2011

Cassazione civile sez. II, 17/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 17/08/2011), n.17337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COSTRUZIONI BEGNINI SPA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MONZINI MARIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGRINI MONICA;

– ricorrente –

contro

R.M.F. (OMISSIS), S.T.

(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VLE DELLE BELLE

ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato AMBROSIO GIUSEPPE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAVANELLI PATRIZIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 499/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato MONZINI Mario, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato AMBROSIO Giuseppe, difensore del resistente che si

riporta alla memoria e al controricorso;

udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 10 dicembre 1999, M.F. R. e S.T., convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, la società Costruzioni Begnini spa., per ivi sentire dichiarare la risoluzione del preliminare di vendila di un appartamento con gli accessori sito in un condominio di (OMISSIS), per inadempimento della società convenuta, perche quest’ultima non aveva provveduto, così come si era impegnata a cancellare due pignoramenti e cinque ipoteche esistenti sull’immobile. Gli attori chiedevano, altresì, la restituzione della caparra e l’acconto sul prezzo già versati, il cui ammontare era di l. 70.000.000.

Si costituiva in giudizio la società Costruzioni Begnini, la quale contestava la domanda e sosteneva che il ritardo nella stipulazione del contratto definitivo di vendita era imputabile agli attori in quanto gli stessi non avevano tempestivamente fornito la prova del possesso delle condizioni per rendersi acquirenti di un alloggio economico popolare, quale era quello promesso in vendita; che l’immobile era libero da pignoramenti e ipoteche, nonostante non fossero stati cancellati. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale accertasse la legittimità del recesso della promittente venditrice e il suo diritto a trattenere la caparra.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 742 del 2003, accoglieva la prospettazione principale degli attori, accertava l’intervenuta risoluzione del preliminare di compravendita, condannava la convenuta a restituire il doppio della caparra.

Proponeva appello, la società Costruzioni Begnini spa., chiedendo che la Corte d’Appello di Brescia interpretasse correttamente la normativa in tema di risoluzione per inadempimento con particolare riferimento all’importanza dell’inadempimento e, dunque, riformasse la sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 499 del 2005, respingeva l’appello e riconfermava la sentenza di primo grado.

Osservava la Corte territoriale che la società Costruzioni Begnini si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti dei promissari acquirenti per non aver provveduto alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile, oggetto del contratto preliminare di vendita.

La cassazione della sentenza n. 499 del 2005, della Corte di Appello di Brescia, è stata chiesta dalla società Costruzioni Begnini spa., con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria. R. M.F. e S.T. hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso la società Costruzioni Begnini spa. lamenta la violazione di legge e segnatamente dell’art. 1455 cod. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di Appello di Brescia, secondo la ricorrente, per aver omesso di valutare I1 inadempimento della società Costruzioni Benigni considerato che lo stesso avrebbe potuto comportare la risoluzione solo nell’ipotesi in cui la Corte ne avrebbe accertato la gravità, cioè, un inadempimento che avrebbe compromesso l’equilibrio contrattuale.

Secondo la ricorrente – che richiama una pronuncia di questa Corte (sent. n. 4275 del 1994), il cui orientamento è stato ribadito successivamente l’intimazione, da parte del creditore, della diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 cod. civ. e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento. A sua volta, evidenzia la ricorrente, l’accertamento della gravità dell’inadempimento deve effettuarsi seguendo un criterio che tenga conto sia dell’elemento oggettivo,della mancata prestazione riferibile al quadro dell’economia generale del negozio, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un’indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull’interesse del creditore all’esatto adempimento.

1.1.= La censura non coglie nel segno e non può essere accolta, non solo o non tanto perchè il ricorrente con tale censura persegue l’obiettivo di un nuovo giudizio di merito, inibito alla Corte di Cassazione ma, soprattutto, perchè la Corte bresciana ha applicato correttamente la normativa di riferimento avendo, anche, compiuto una valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento.

1.2.= Intanto, è opportuno osservare che la Corte territoriale ha dato atto che il prominente venditore anche a distanza di tempo rispetto alla data del 30 maggio 1999, stabilita per la stipula dell’atto pubblico di compravendita, non aveva, ancora, provveduto alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di due iscrizioni di pignoramento gravanti sull’immobile promesso in vendita. La Corte territoriale ha avuto modo di evidenziare che alla data del 20 luglio 1999 le parti si presentarono davanti al notaio dott. A. Coppola Bottazzi ma venne accertato, dai promissari acquirenti, l’esistenza di iscrizioni ipotecarie a carico dell’immobile oggetto della vendita e per le quali il prominente venditore non disponeva del necessario consenso per la cancellazione delle stesse. E di più, il 22 luglio 1999 i promissari acquirenti provvedevano ad intimare (con atto di diffida ad adempiere) alla società, promittente venditrice, di adempiere nel termine di quindici giorni alle sue obbligazioni consistenti nella liberazione dell’immobile e nella consegna della relativa documentazione al notaio affinchè fosse possibile stipulare l’atto finale di vendita. Anche questa diffida ad adempiere non ha raggiunto il risultato sperato, considerato che la società prominente venditrice con lettera del 29 luglio 1999 comunicava l’avvenuta cancellazione dei pignoramenti, di aver ottenuto consenso per la cancellazione di una ipoteca, di aver fissato appuntamento presso un notaio per provvedere alla stipulazione di atto di assenso alla cancellazione di altra iscrizione ipotecaria, mentre per altre due iscrizioni ipotecarie sarebbe stato necessario un più lungo lasso di tempo, per questioni burocratiche, e pertanto si chiedeva, infine, che la stipula dell’atto definitivo di vendita fosse differito al 4 settembre 1999.

1.2.a.= L’attenta ricostruzione della vicenda contrattuale, compiuta dalla Corte territoriale, rende del tutto condivisibile l’affermazione della Corte bresciana di ravvisare in capo alla promittente venditrice un comportamento inadempiente perfettamente idoneo ad integrare gli estremi della fattispecie di cui all’art. 1454 cod. civ..

1.3 = In verità, in dottrina e in giurisprudenza si discute se la risoluzione per diffida ad adempiere sia anch’essa condizionala all’esistenza del grave inadempimento o tale esistenza costituisca un dato trascurabile come nelle altre ipotesi di risoluzione di diritto.

Tenendo conto della lettera della norma (di cui all’art 1454 c.c.) e considerato che la stessa non menziona in alcun modo l’importanza dell’inadempimento, neppure con un semplice rinvio formale alla previsione di cui all’art. 1455 c.c. se ne deve dedurre che il grave inadempimento non assurge ad elemento essenziale della risoluzione di diritto per diffida ad adempiere, al pari di quanto accade nelle altre due ipotesi di risoluzione per clausola espressa e per termine essenziale, essendo presupposto imprescindibile della sola risoluzione giudiziale.

1.3.a.= Tuttavia, la Corte bresciana ha compiuto anche la valutazione dell’inadempimento e dopo aver attentamente valutato l’intera vicenda contrattuale c.d. in particolare, il comportamento della società prominente venditrice, ha ritenuto, con giudizio adeguato e coerente ai dati di fatto riscontrati, che l’inadempimento della società promittente venditrice era di palese rilevanza, di non scarso rilievo, cioè, grave, non solo sotto il profilo oggettivo ma anche sotto il profilo soggettivo considerato che l’impresa Begnini sapeva che avrebbe dovuto sollecitamente provvedere alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni e che ciò nonostante omise di attivarsi se non all’approssimarsi della data fissala per la comparizione davanti al notaio.

1.4.= La gravità dell’inadempimento della società promittente venditrice espresso da entrambi i giudici di merito, comunque, attiene ad un giudizio di merito che, in quanto privo di vizi logici e giuridici, come è quello del caso in esame, non può essere oggetto di una nuova valutazione da parte del giudice di legittimità.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, a favore di R.M. F. e S.T., che liquida in Euro 3200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011

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