Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17337 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3913-2020 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL

CRATI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE’ CALBOLI

60, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO ZERBONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato UMBERTO GARGIULO;

– ricorrente –

contro

D.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 681/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO

CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza n. 681 del 2019 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza, emessa il 21.4.2017, con la quale era stato dichiarato che tra il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati e D.L. si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal primo dei due contratti ((OMISSIS)) fittiziamente denominati a progetto, con condanna del predetto Consorzio a ripristinare la concreta funzionalità del rapporto e a pagare la somma di Euro 35.639,39 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto il Domanico avrebbe dovuto percepire in base all’inquadramento rivendicato.

2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure, ritenuta l’ammissibilità dell’appello, hanno rilevato che il ricorso introduttivo conteneva gli elementi denunciati come omessi, relativamente alle mansioni svolte riconducibili nell’Area D (ex 3 ff 1 livello) “Personale addetto a compiti di video scrittura ed utilizzazione dei programmi informatici” CCNL Consorzi di Bonifica, ex art. 2, di miglioramento fondiario ratione temporis applicabile (all. 7)”; che il contratto di lavoro stipulato tra le parti conteneva la descrizione di un obiettivo generale, consistente nella realizzazione del catasto ed il piano di classificazione degli immobili del comprensorio consortile”, al fine di consentire al Consorzio di emettere anche i ruoli di Bonifica e di assolvere alle concessioni” e il perseguimento di uno specifico obiettivo coincidente con la “fase” (rilevazione e data entry) che il Consorzio si prefiggeva di realizzare; che il progetto appariva privo si specificità in quanto la “costituzione di specifici archivi di dati” non connotava il progetto affidato al lavoratore, ma l’obiettivo generale del Consorzio; che non era ravvisabile l’esistenza del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra le parti perchè erano stati, invece, dimostrati gli elementi sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro concretamente svoltosi tra le parti; che la circostanza che Consorzio fosse stato soppresso non incideva sull’ordine di ripristino della funzionalità del rapporto (a decorrere dal (OMISSIS)) atteso il disposto trasferimento del personale dipendente ad altri soggetti di nuova istituzione ex art. 2112 c.c..

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati affidato a tre motivi.

4. D.L. non ha svolto attività difensiva.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

6. Il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere errato la Corte territoriale nell’avere disposto la conversione dei contratti a progetto, operando una applicazione del tutto erronea e distorta del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, in relazione al medesimo decreto, art. 61; in particolare, per non essere stato considerato che il corrispettivo pattuito era collegabile ad una attività di lavoro autonomo; per avere ritenuto, con una motivazione generica, la mancanza di un progetto specifico e di uno specifico compito attribuito al lavoratore; per non avere rilevato la nullità dell’originario ricorso introduttivo in ordine alla prestazione svolta.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti gli indici principali e quelli sussidiario della cd. subordinazione.

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la omessa considerazione delle censure formulate in appello in relazione alla valutazione dei dati di fatto riconosciuti come provati in sede istruttoria, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. Il primo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

6. E’ infondato perchè la sentenza, quanto alle conseguenze, è conforme all’orientamento di legittimità (Cass. n. 9471 del 2019) secondo cui, in tema di contratto a progetto, il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, e, nella fattispecie in esame, il primo contratto risale al 2007), in caso di assenza di specifico progetto, programma o fase di esso – determinante l’automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto – non contrasta con il principio di “indisponibilità del tipo” posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, nè con l’art. 41 Cost., comma 1, in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal lavoratore.

7. E’, invece, inammissibile relativamente alle censure sulla rilevata assenza dei presupposti di specificità del progetto e sulla mancata pronuncia di nullità del ricorso introduttivo trattandosi di accertamenti riguardanti circostanze di fatto nonchè la interpretazione della domanda, che competono al giudice del merito e sono inammissibili, in sede di legittimità se congruamente motivati, come nel caso di specie.

8. Il secondo motivo è inammissibile sia perchè, una volta rilevata la mancanza di specificità del progetto, l’accertamento sulla natura del rapporto subordinato diventa superfluo, sia perchè, in ogni caso, la verifica della qualificazione di un rapporto come autonomo o subordinato, compete al giudice di merito e non è sindacabile da questa Corte se, come nel caso de quo, non siano stati violati i principi dettati dagli artt. 2094 e 2222 c.c., sulla distinzione tra lavoro subordinato e autonomo (Cass. n. 9654 del 2003).

9. Invero la Corte, con adeguata e logica motivazione, ha considerato a tali fini il carattere obbligatorio e non meramente organizzativo dell’orario di lavoro (a differenza di quanto precisato nel contratto individuale), l’esigenza di giustificare le assenze la percezione di un compenso retributivo mensile e l’utilizzo di mezzi di lavoro del Consorzio.

10. Il terzo motivo è, infine, inammissibile sia perchè si verte in una ipotesi di cd. “doppia conforme” su questioni di fatto, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., applicabile ratione temporis, sia perchè l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 19881 del 2014).

11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

12. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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