Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17336 del 19/08/2020
Cassazione civile sez. trib., 19/08/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 19/08/2020), n.17336
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONADI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5727/2013 R.G. proposto da
Enco s.a.s. di B.G. & C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, B.G., E.A. ed
E.S., gli ultimi due quali eredi di E.F.,
elettivamente domiciliati in Roma, via Michele Mercati n. 51, presso
lo studio dell’avv. Giuseppe Antonini, che li rappresenta e difende
unitamente all’avv. Enzo Paiar giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di
Trento n. 59/01/12, depositata il 7 agosto 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio
2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
Fatto
RILEVATO
CHE
1. con la sentenza n. 59/01/12 del 07/08/2012, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 61/02/10 della Commissione tributaria provinciale di primo grado di Trento, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Enco s.a.s. di B.G. & C. e dai soci B.G. e E.F., quest’ultimo rappresentato dai coeredi E.A. e E.S., avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004;
1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento riguardava quattro riprese a tassazione, delle quali solo la seconda, concernente la rettifica delle rimanenze finali per illegittima detrazione dei costi, è oggetto del presente giudizio;
1.2. la Commissione tributaria di secondo grado, per quanto ancora interessa in questa sede, motivava il parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che: a) “la società non ha provato che gli interessi passivi capitalizzati negli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 siano effettivamente riferiti all’indebitamento bancario contratto per l’acquisto dell’immobile di via (OMISSIS), senza che ciò (…) significhi radicale modifica da parte dell’Agenzia delle ragioni della ripresa rispetto a quanto contestato nell’atto impositivo”, essendo stati gli stessi ricorrenti “ad indicare che si trattava di capitalizzazione di interessi negli anni 1993-1996”; b) l’Ufficio “ha solamente assunto nell’avviso di accertamento che l’importo da defalcare per il venduto 2004 non può comprendere anche i costi sostenuti nel 2004, non avendo gli stessi concorso a determinare le rimanenze”;
2. la società contribuente e i soci impugnavano la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE
1. con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto e, comunque, l’illogicità manifesta della motivazione circa un punto di fatto decisivo della controversia, evidenziando che la Commissione tributaria di secondo grado avrebbe confuso i costi relativi all’anno 2004 (non dedotti dalla società contribuente) con gli oneri finanziari relativi agli anni 1993-1996, legittimamente deducibili;
2. il motivo è fondato;
2.1. dall’avviso di accertamento, per come trascritto in ricorso, si evince che la ripresa a tassazione è giustificata dal fatto che i costi sostenuti nell’anno 2004, non avendo concorso alla determinazione delle rimanenze iniziali dell’anno 2004, non sarebbero deducibili, potendo dedursi unicamente i costi patrimonializzati nell’anno precedente;
2.2. i ricorrenti non contestano l’affermazione in diritto dell’Ufficio, ma sostengono che le somme dedotte riguardano non già i costi sostenuti nell’anno 2004 (Euro 58.089,00), ma gli interessi passivi capitalizzati relativi agli anni 1993-1996 (Euro 56.497,00) ed evidenziano come tale circostanza emergerebbe dalle stesse cifre indicate dall’Ufficio;
2.3. la CTR si è limitata ad affermare che i ricorrenti non hanno provato che “gli interessi passivi capitalizzati negli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 siano effettivamente riferiti all’indebitamento bancario contratto per l’acquisto dell’immobile di via (OMISSIS)”, ma non si è confrontata con la specifica contestazione dei contribuenti concernente la circostanza, decisiva per il giudizio, della confusione tra costi e oneri finanziari, circostanza obiettivamente evincibile dalle stesse cifre indicate in sede di accertamento;
3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2, artt. 19 e 23 e art. 24, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la sentenza impugnata si riferisce ad una ripresa diversa da quella indicata nell’avviso di accertamento;
4. con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi l’omessa pronuncia in ordine alla natura della posta di Euro 56.497,00 recuperata a tassazione;
5. con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo della ultrapetizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la Commissione tributaria di secondo grado pronunciato su di un fatto diverso da quello contestato;
6. I predetti motivi restano assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo;
7. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020