Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17336 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22819/2012 proposto da:

Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Mazzini n. 27, presso l’avvocato Mainetti Francesco, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore

Dott. P.M., elettivamente domiciliata in Roma Via degli

Scipioni n. 132, presso l’avvocato Agnese Giampiero, rappresentata e

difesa dall’avvocato Moriconi Carlo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

15/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la banca popolare di Sondrio veniva ammessa al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., al chirografo, per l’importo di Euro 1.629.744,67, oltre accessori, quale saldo debitore di un conto corrente, in quanto la curatela aveva eccepito la nullità, o comunque l’inefficacia nei confronti della massa, del contratto di mutuo fondiario che la banca aveva invocato a fondamento della prelazione ipotecaria;

la creditrice proponeva opposizione allo stato passivo;

nella resistenza del fallimento, il tribunale di Perugia rigettava l’opposizione osservando che la banca aveva concesso il mutuo in data 30-1-2008 per un importo pressochè pari a quello dello scoperto di conto, al fine di rafforzare la propria posizione in ordine al soddisfacimento del credito suddetto grazie al regime speciale di esenzione della revocatoria fallimentare per l’ipoteca fondiaria e per i pagamenti delle rate;

in tale prospettiva il tribunale osservava essersi trattato di un procedimento negoziale indiretto, anormalmente solutorio, utilizzato per realizzare un fine diverso da quello tipico, e riteneva revocabile l’atto di costituzione della garanzia ai sensi della L.Fall., art. 66, e art. 2901 c.c.;

per la cassazione del decreto la banca ha proposto ricorso sorretto da due motivi, ai quali la curatela ha replicato con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

mediante i citati due motivi la ricorrente censura la sentenza (i) per violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 66, e artt. 2901 e 2740 c.c., e per violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2729 c.c.;

in entrambi i casi deduce anche il vizio di motivazione;

sotto il primo profilo il tribunale avrebbe mancato di accertare il presupposto oggettivo della revocatoria ordinaria, vale a dire l’esistenza del diritto di credito suscettibile di essere pregiudicato dall’operazione fondiaria, considerato il generico riferimento alle “ragioni degli altri numerosi creditori” a fronte del fatto che, in verità, al momento della costituzione della garanzia, ragioni creditorie insoddisfatte non esistevano;

sotto il secondo profilo il tribunale avrebbe valorizzato elementi indiziari che, nè isolatamente, nè nel complesso, potevano considerarsi deponenti nel senso dell’esistenza del requisito soggettivo della banca;

il ricorso è infondato;

nella fattispecie in esame, per quanto risulta dall’accertamento del giudice di merito, la prelazione ipotecaria era stata costituita al solo fine di rafforzare la posizione della banca per un credito preesistente; il tribunale ha consegnato il fondamento dell’eccezione della curatela alla considerazione che la garanzia concessa dalla fallita sui propri beni aveva determinato “l’acquisizione di un titolo preferenziale per la banca in presenza di un patrimonio insufficiente a garantire il soddisfacimento di tutti” gli altri “numerosi creditori”, “tenuto conto dell’entità dei debiti all’epoca esistenti”;

l’accertamento dell’eventus damni, nella revocatoria, richiede la messa a confronto di due valori: il patrimonio del debitore dopo la modifica subita con l’atto dispositivo e l’entità dei debiti preesistenti al compimento di quell’atto;

in effetti, sul piano probatorio, il tribunale ha genericamente richiamato i documenti prodotti dalla curatela;

tuttavia ha anche fatto specifico riferimento alle risultanze del contratto di mutuo, dal quale si evinceva che “il patrimonio immobiliare della (OMISSIS) era già fortemente ipotecato per finanziamenti ottenuti da vari istituti di credito”;

la ricorrente oppone che non esistevano al momento altri crediti suscettibili di essere pregiudicati dalla costituzione della garanzia;

ma tale obiezione non ha pregio perchè, oltre a contraddire quanto indicato sopra, sostanzia un sindacato di fatto in ordine al presupposto dell’azione: si rammenta infatti che l’accertamento della esistenza delle ragioni creditorie è istituzionalmente riservato al giudice del merito;

va in ogni caso aggiunto che la consistenza dell’obiezione è da escludere in base a quanto evidenziato nello stesso ricorso, atteso che ragioni di credito preesistevano con riferimento alla posizione del comune di Pontedera, quanto all’Ici per l’anno 2007;

è dirimente la circostanza che il comune era stato ammesso al passivo del fallimento in relazione al credito d’imposta, a niente rilevando la questione – distinta finanche per oggetto – dell’eventuale illegittimità della sanzione per l’omessa denuncia nel termine stabilito;

difatti l’Ici si paga per anno solare (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10) e l’obbligazione è legata al possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni, a qualsiasi uso destinati (D.Lgs. cit. art. 1); con la conseguenza che, nel caso di omessa denuncia da parte del contribuente, è sempre possibile per l’ente impositore acquisire, attraverso la pubblicità immobiliare, la conoscenza del presupposto impositivo riguardo all’individuazione del soggetto passivo d’imposta (v. tra le altre Cass. n. 19145-16);

è poi pacifico che, in tema di revocatoria ordinaria, che l’art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o anche dell’aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, al punto che addirittura il credito eventuale, nella veste per esempio di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione (v. per tutte Cass. n. 1893-12); cosicchè l’assunto della ricorrente, a proposito del requisito oggettivo dell’azione, perde valore anche rispetto alla pretesa, che si assume contestata, del Credito Valdinievole BCC di (OMISSIS), volta che dal controricorso si evince (senza ulteriori avverse repliche) che tale Istituto, dopo aver proposto domanda di ammissione, aveva altresì impugnato, con ricorso per cassazione, l’esclusione dallo stato passivo;

il secondo motivo, attinente alla questione della scientia damni, è inammissibile e in ogni caso infondato;

il tribunale ha ritenuto esistente il requisito soggettivo evocando la stessa dinamica dell’operazione fondiaria, atteso che il conto della fallita era in sofferenza da diversi mesi e atteso che il mutuo era stato concesso, per somma sostanzialmente corrispondente, al solo fine di ottenere la garanzia; ha quindi evidenziato che nello stesso atto di finanziamento si rendeva palese che sui medesimi beni già gravavano iscrizioni pregiudizievoli;

la motivazione resiste alla censura;

come questa Corte ha avuto modo di precisare, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un’operazione unitaria il cui fine ultimo è quello di azzerare la preesistente obbligazione, la garanzia ipotecaria non è espressione di autotutela preventiva, in quanto è costituita per un debito preesistente;

ciò accade tutte le volte in cui il mutuatario non abbia ad acquisire contestualmente nuova disponibilità finanziaria (v. di recente Cass. n. 3955-16);

essendo, in tal caso, la garanzia associata a un rischio di credito già in atto, è corretta l’inferenza del tribunale circa la conoscenza di situazioni debitorie ulteriori suscettibili di essere compromesse dalla costituzione della garanzia;

infatti, preesistendo il rischio dell’operazione creditizia, lo stesso atteggiamento del creditore che richieda la garanzia costituisce sintomo della conoscenza di concorrenti esposizioni verso terzi, giacchè esprime l’atteggiamento psicologico di chi che avendo accordato credito perde fiducia nelle possibilità di soddisfacimento del proprio debitore, al punto da correre ai ripari mediante la garanzia ipotecaria;

il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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