Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17335 del 30/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17335 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 24565-2010 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
2114

ROSSI

BRIGANTE

GIUSEPPINA,

MIRANDA

ALFONSO,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA CALABRIA 56,
presso lo studio dell’avvocato D’AMATO GIOVANNI,
rappresentati e difesi dall’avvocato SEPE GIACOMO
giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 30/07/2014

- controricorrenti

avverso la sentenza n. 289/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 13/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO

udito per il controricorrente l’Avvocato SEPE che si
riporta agli scritti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

CHINDEMI;

24565/10
Fatto
Con sentenza n. 289/01/09 depositata il 13.7.2009, la Commissione Tributaria
Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia del Territorio
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n.
527/17/2007 che aveva accolto il ricorso proposto da Miranda Alfonso e Rossi
Brigante Giuseppina avverso l’avviso di classamento recante il conseguente aumento

La Commissione tributaria regionale rilevava un insieme di irregolarità nella
procedura di accatastamento, ciascuna della quali di per sé sufficiente a determinare
la nullità dell’accatastamento.
L’Agenzia del Territorio Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) violazione di legge per erronea e falsa applicazione degli artt.. 3, R.D.L.
652/1939, 1 D.M. 19 aprile 1994, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c avendo la
CTR erroneamente ritenuto necessario il sopralluogo ai fini del classamento di
un’unità immobiliare, potendo lo stesso essere effettuato sulla base della perizia
del tecnico catastale, in base alla dichiarazione di parte, alla planimetria,agli
atti,ai dati e a tutta la documentazione a disposizione, senza necessità di visitare
l’unità immobiliare, salva la facoltà (ma non l’obbligo) per l’Ufficio di procedere
a successive verifiche e sopralluogo;
b) erronea e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5 e 10,comma 1, 1. 212/2000
(Statuto del contribuente), in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c .avendo la CTR
erroneamente rilevato che per i procedimenti relativi al classamento degli
immobili occorra la previa instaurazione del contraddittorio con la parte
interessata, concernendo il cit. artt. 6, comma 5 e 10,comma 1, 1. 212/2000 la
diversa ipotesi del procedimento tributario relativo agli avvisi di accertamento
delle imposte in cui il contraddittorio è necessario per chiarire elementi di
incertezza mentre la determinazione del nuovo classa mento è adottata sulla base
di elementi oggettivi conosciuti dall’Amministrazione;
c) vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art.
360,n. 5, c.p.c. nella parte in cui si afferma che l’Ufficio, nell’applicare il metodo
sintetico-comparativo, non avrebbe fatto riferimento alle c.d. unità tipo e al
concreto immobile in cui sussumerle, mentre, al contrario, sia nell’atto di
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della rendita catastale di un immobile di sua proprietà, annullando l’atto impugnato.

riclassamento che nelle memorie difensive vi è un chiaro ed esplicito riferimento
al procedimento seguito per l’individuazione dell’unità tipo e di riferimento,
specificamente elencate;
d) violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell’art. 7 1. 212/2000, in
relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c, avendo la CTR erroneamente affermato che la
motivazione della variazione dell’atto di classamento da parte dell’Ufficio non
potesse, a seguito di specifiche contestazioni del proprietario, essere integrata
categoria, classe,consistenza e rendita, dovendosi ritenere osservato l’onere di
motivazione anche mediante la semplice indicazione di tali elementi, trattandosi
di dati sufficienti a porre il contribuente nelle condizioni di difendersi.
Gli intimati si sono costituiti con controricorso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.6.2014, in cui il PG ha concluso
come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato anche se occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi
dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c..
Il terzo e quarto motivo di ricorso,esaminati prioritariamente, sono assorbenti degli altri.
Il classamento può avvenire alternativamente o in forza della 1. n. 662 del 1996, art. 3, comma
58,oppure ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336, norme che per chiarezza
espositiva si ritiene opportuno riportare.
La L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, prevede:
“Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in
collaborazione con le strutture dell’amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all’elaborazione
dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all’Ufficio tecnico erariale la

nella fase contenziosa, qualora nell’atto venissero indicati specificamente,

classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non
congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L’Ufficio tecnico erariale
procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune (il
principio è sviluppato nei commi 154 e 155).
La L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336 differenzia due diverse fattispecie:
comma 335 – (Revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone
comunali) – “La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site
in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,n. 138, e il
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/

corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è
richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al
precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il
provvedimento di cui al comma 33 9. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e
verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del
direttore dell’Agenzia medesima”; comma 336. (Aggiornamento del classamento catastale per
non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i
classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle
unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del
regolamento di cui al D.M. Finanze 19 aprile 1994, n, 701. La richiesta, contenente gli elementi
constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro
novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con
oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla
verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento
e la relativa rendita”.
Diversi sono i presupposti dei due articoli.
L’art. 3, comma 58 1. 662/96 prevede la possibilità di chiedere l’intervento dell’agenzia del
territorio da parte dei comuni quando: a) l’immobile risulti non aggiornato b) il classamento risulti
palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari aventi medesime caratteristiche.
Il comma 335 cit. prevede un riclassamento dovuto ad eventi di carattere generale o collettivo. La
zona è – ad esempio – divenuta di maggior pregio a seguito vi intervenute variazioni edilizie( es:
creazione di infrastrutture, quali ad esempio, strade e piazze.
Il comma 336 presuppone la presenza di innovazioni specifiche recate a quell’immobile (es:
ristrutturazione con conseguente signorilità dell’immobile o – al contrario – rovina dell’immobile.
L’amministrazione deve indicare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento che è diversa
per le due categorie.
Nella ipotesi di cui al comma 335, la causa petendi non è la mera evoluzione del mercato
immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli
immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure di cui al comma 339, elaborate con
Determinazione dell’Agenzia 16 febbraio 2005 (in Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2005) cui sono
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intervenute variazioni edilizie) — “I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata

allegate linee guida definite con il concorso delle Autonomie locali.
La disciplina di cui alla L. n. 311 del 2004, dunque, rientra in un più ampio contesto normativo
avente la duplice finalità di recuperare, da un lato, aree di evasione conseguenti all’omessa
presentazione di denunce catastali da parte dei soggetti interessati (soprattutto in presenza di opere
di trasformazione e/o di ristrutturazione di immobili) e di perseguire, dall’altro, migliori livelli
perequativi attraverso interventi in aree territoriali per le quali è più evidente lo scostamento
(positivo o negativo) tra i valori medi di mercato e quelli catastali.
incongruenze di singoli accatastamenti rispetto a quelli di immobili similari, senza incidenza del
quadro di riferimento delle microzone censuarie.
Ciò posto, ritiene il Collegio che correttamente il Giudice di merito abbia dichiarato nullo, per
difetto di motivazione, un siffatto provvedimento, in quanto emesso in contrasto con il principio
secondo cui la revisione del classamento, che in base alle disposizioni di cui alla citata L. n. 311 del
2004, ben può essere fatta anche ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 (e, in tal senso
va rettificata la sentenza impugnata) laddove risulti la manifesta incongruenza tra il precedente
classamento dell’unità immobiliare e quello di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe.
Nel caso di cui al cit. art. 58 l’accertamento tributario non può limitarsi ad enunciare un dispositivo,
ma deve anche indicare le concrete ragioni che giustificano e sorreggono il dispositivo stesso,
onde, così, delimitare l’oggetto del possibile contenzioso, in cui all’Amministrazione è inibito
addurre ragioni diverse, rispetto a quelle enunciate, specificando oltre alla consistenza, categoria e
classe attribuita dall’Agenzia del territorio, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212 e a pena di nullità, a quale presupposto — il non aggiornamento del classamento ovvero
la palese incongruità rispetto a fabbricati similari — la modifica debba essere associata e se trattasi
della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il
classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, l’atto impositivo dovrà recare la
specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li
renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di rilassamento.
Il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7 prescrive che negli atti dell’amministrazione finanziaria
vengano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione” e anche alla luce dei principi dello statuto del contribuente la revisione della
classificazione di un immobile deve essere motivata in termini che esplicitino in maniera
intellegibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente operate.
La conoscenza di tali presupposti deve poter consentire al contribuente di valutare l’opportunità di
impugnare l’atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992,
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Nella L. n. 662 del 1996, il presupposto è disciplinato al semplice e specifico fine di emendare

art. 18, i motivi di doglianza.
Il contribuente deve avere contezza delle ragioni dell’Amministrazione, deve essere messo in grado
di valutare l’opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento, e, in caso di ricorso, di
approntare le proprie difese con piena consapevolezza, nonché per impedire all’Amministrazione,
nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso
ragioni diverse rispetto a quelle enunciate.
La necessità di un’adeguata motivazione va affermata, quindi, anche nel caso in cui il nuovo
constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il
classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe.
In tale ipotesi il provvedimento dovrà contenere la specifica individuazione di tali fabbricati, del
loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare
oggetto di riclassamento.
La imprescindibilità di una motivazione adeguata è ancor più pregnante nel caso in cui, come
quello di specie, vengano modificate le risultanze di un pregresso atto di classamento già definitivo.
Deve rilevarsi la nullità della motivazione di tale mutato classamento nel caso in cui, come quello in
esame, sia meramente apparente, risolvendosi in un insieme di espressioni generiche, adattabili a
qualsivoglia situazione di fatto e di diritto.
Conclusivamente può affermarsi il seguente principio: «in tema di revisione del classamento
catastale di immobili urbani, la motivazione non può, in conformità all’art. 3, comma 58, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della
categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio, ma deve specificare, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e a pena di nullità, a quale presupposto — il non
aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari — la
modifica debba essere associata e laddove si tratti della constatata manifesta incongruenza tra il
precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi
caratteristiche analoghe, l’atto impositivo dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati,
del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità
immobiliare oggetto di riclassamento, così rispondendo alla funzione di delimitare l’ambito delle
ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase contenziosa, nella quale il contribuente,
nell’esercizio del proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica dell’effettiva correttezza della
riclassificazione» (in questo senso ex multis Cass. nn. 5784, 10489 e 21532 del 2013).
Le ulteriori questioni rimangono assorbite.
L’oscillazione della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di
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classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, in ragione della

legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 5.6.2014

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