Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17335 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso il Cav. GARDIN LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PALMA ANTONIO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

D.A. (C.F. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso l’avvocato FILIERI

MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato CONTE ANNA LAURA,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 533/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’estinzione del processo per

rinuncia.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che con atto di citazione notificato il 19 dicembre 1991 il sig. B.C. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la signora D.A., per ottenere lo scioglimento della comunione dei beni, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;

che costituitasi ritualmente, la signora D. svolgeva domanda riconvenzionale di divisione di ulteriori beni e di somme di denaro intestati all’ex coniuge ma in realtà rientranti nella comunione familiare; nonchè di rimborso, ex art. 192 c.c., delle somme da lei elargitegli per coprire debiti di giuoco e della metà dell’importo versato da terzi e incassato dal B. a titolo restitutorio di un mutuo erogato da entrambi; oltre alla metà dell’avviamento commerciale di un esercizio di bar da essi alienato, il cui corrispettivo era stato pure percepito dal solo ex coniuge;

che nel corso dell’istruttoria veniva espletata consulenza tecnica d’ufficio per la valutazione degli immobili e la formazione delle due porzioni, con gli eventuali conguagli in denaro, ed il B., dopo aver revocato il consenso alla vendita degli immobili indivisibili, di cui contestava la stima operata dal consulente tecnico d’ufficio, svolgeva altresì domanda di revocazione della donazione della metà indivisa di un immobile sito in (OMISSIS), per ingratitudine della convenuta, che gli aveva rivolto espressioni ingiuriose nella comparsa di risposta;

che con sentenza 16 luglio 2003, in parte non definitiva, il Tribunale di Lecce, disattesa l’eccezione di nullità del procedimento per mancata precisazione delle conclusioni da parte del difensore del B., rigettava la domanda di revocazione della donazione, per ingratitudine, in quanto tardivamente proposta oltre il termine di decadenza di cui all’art. 802 c.c.; rigettava le varie domande di rimborso del costo dei lavori di manutenzione dell’immobile, salvo l’importo di Euro 1032,91 per migliorie ad un immobile sito in (OMISSIS); respingeva altresì la domanda riconvenzionale della D. e disponeva il sorteggio delle due quote di beni da dividere, con obbligo di conguaglio;

che il successivo gravame del B. era respinto con sentenza della Corte d’appello di Lecce emessa il 17 luglio 2006;

che avverso la sentenza notificata l’11 settembre 2006 il B. proponeva ricorso per cassazione, articolato in otto motivi e notificato il 14 novembre 2006;

che resisteva con controricorso la signora D.;

che con comparsa di costituzione in giudizio depositata prima dell’udienza l’avv. Antonio Palma, nuovo difensore di B.C., dichiarava di rinunziare al ricorso, in forza di procura speciale concessa con scrittura privata autenticata per atto del notaio Antonio Baldassarre (rep. n. 93.599) che a ciò lo abilitava;

che, contestualmente, il procuratore di D.A. aderiva, rinunciando a sua volta al controricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 Giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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