Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17335 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 19/08/2020), n.17335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21387/2012 proposto da:

EURO MOLICAR 2000 S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco

Mancini, con domicilio eletto in Roma Via Gramsci 34 presso lo

studio dell’Avv. Vincenzo Ioffredi

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 81/01/2012 della COMM.TRIB.REG. DEL MOLISE,

depositata il 22/06/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

-Con sentenza n. 81/1/12 depositata in data 22 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 263/1/07 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, la quale a sua volta aveva riunito e accolto i ricorsi proposti da Euro Molicar Srl Unipersonale, contro due avvisi di accertamento per IVA 2003 e 2004 emessi in dipendenza di operazioni soggettivamente inesistenti relative alla compravendita di autovetture, poste in essere nel quadro di frodi carosello.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, deducendo cinque motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che:

– Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’apparenza della motivazione della sentenza, in quanto inidonea a dar conto dell’iter iudicandi seguito dal giudice d’appello.

– Il motivo è infondato. Va reiterato l’insegnamento giurisprudenziale costante secondo cui “L’inosservanza dell’obbligo della motivazione su questioni di fatto integra “violazione di legge”, e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” – cd. motivazione apparente.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24985 del 24/11/2006).

– Orbene, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata innanzitutto non può essere essere ritenuta apparente, dal momento che applica il canone di riparto dell’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti aventi ad oggetto la compravendita di autovetture, e non si limita a richiamare principi astratti disancorati dalla fattispecie concreta, e sforniti di riferimenti specifici e puntuali al rapporto tributario in contestazione, ma supporta il ragionamento e gli accertamenti in fatto con riferimenti adeguatamente precisi al quadro probatorio.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge per erronea lettura delle risultanze processuale, quale vizio motivazionale.

Il motivo è inammissibile. E’ insegnamento consolidato quello secondo cui “La Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.” (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).

– Alla luce del principio giurisprudenziale sopra richiamato trova dunque accoglimento l’eccezione preliminare di inammissibiltà articolata in controricorso dall’Agenzia, per indebita rivalutazione del merito senza deduzione da parte della contribuente di un fatto o prova decisiva e contraria ritualmente introdotta nel processo e non debitamente valutata dal giudice del merito.

– Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17,18 e 19, per aver dato la CTR valore rilevante ai fini fiscali alle fatture pro-forma reperite e acquisite agli atti, senza tener conto di dichiarazioni raccolte che confermavano trattarsi di un mero meccanismo di prenotazione degli acquisti e fissazione della volontà negoziale.

Il motivo è infondato, perchè il meccanismo del pro forma non è previsto dal sistema, e doveva essere emessa la fattura nel doppio esemplare come per legge per ogni compravendita, nè la contribuente poteva portare in detrazione l’IVA in quanto il soggetto emittente le fatture era diverso da quello che aveva eseguito le prestazioni economiche, come accertato dal giudice del merito sulla base di una motivazione congrua, logicamente motivata, ed ancorata al quadro probatorio raccolto nel processo.

– Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per aver la CTR ritenuto l’IVA indetraibile per il solo fatto che il soggetto emittente fosse una cartiera.

– Il motivo è infondato. Si reitera al proposito che “In tema di IVA, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente a partecipazione ad una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 6 luglio 2009, in cause riunite C-439/04 e C-440/04) e preclude, quindi, la detraibilità dell’imposta risultante dalle fatture.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5912 del 11/03/2010, Rv. 612148 – 01). In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. in quella fattispecie ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva annullato un avviso di rettifica di dichiarazione IVA per indebita detrazione di costi risultanti da fatture soggettivamente inesistenti, sul presuppostò della mancanza di dolo del contribuente, il quale aveva effettivamente ricevuto e pagato la merce indicata in fattura, senza tener conto che la merce proveniva da un’impresa diversa da quella figurante sulle fatture.

– Si tratta di una decisione in termini e, in aggiunta, nel caso in esame, la CTR ha anche accertato la partecipazione consapevole della contribuente al meccanismo frodatorio ai fini dell’evasione IVA e, dunque, a maggior ragione le conclusioni del giudice d’appello sulla indetraibilità dell’imposta risultante fatture sono pienamente coerenti il principio di diritto da ultimo richiamato.

– Con il quinto motivo viene infine dedotto il vizio motivazionale, per aver il giudice d’appello svalutato l’esito del processo penale originato dai medesimi fatti favorevole al legale rappresentante della contribuente e, irragionevolmente, valorizzato elementi di prova estranei al giudizio relativi ad una delle cartiere dante causa della contribuente.

– Il motivo è inammissibile. In primo luogo vale quanto già sopra visto in dipendenza del secondo motivo circa l’inammissibilità di una sostanziale richiesta di rivalutazione del merito, non ottenibile in sede di legittimità in assenza di deduzione di fatto decisivo e contrario, non considerato dalla CTR. Ciò detto, il Collegio rammenta che persino “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 17258 del 27/06/2019, Rv. 654693 01). Orbene, va considerato che la CTR ha tenuto conto espressamente dell’esito del processo penale, motivatamente prendendone le distanze in punto di elemento soggettivo, come era sua facoltà.

– Infine, quanto al richiamo ad atti di altro procedimento instaurato nei confronti di una cartiera, va osservato che il mezzo di impugnazione difetta di autosufficienza e soprattutto di decisività, non evidenziando adeguatamente come il riferimento a tale elemento indiziario possa essere considerato decisivo, in presenza di un’ampia pluralità di elementi di prova che sono stati soppesati dal giudice del merito e ritenuti complessivamente sfavorevoli alla ricorrente.

– Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q. M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.100,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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