Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17335 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21063/2012 proposto da:

Borio Mangiarotti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto

Imperatore n. 22, presso l’avvocato Pottino Guido rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Bucolo Alberto, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VERBANIA, depositato il

13/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che chiede che la Corte

respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Borio Mangiarotti s.p.a. propose domanda di ammissione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a. (dichiarato in data 9-7-2010), per la somma di Euro 364.312,50 portata da una cambiale ipotecaria;

la domanda venne accolta ma al chirografo, essendo l’ipoteca revocabile ai sensi della L.Fall., art. 67;

invero la presunzione di onerosità da parte del terzo datore di ipoteca ((OMISSIS) s.p.a.) poteva dirsi sussistente nel solo diverso caso di garanzia concessa contestualmente al sorgere del credito;

l’opposizione della creditrice, basata sull’assunto che, invece, l’ipoteca era stata concessa in relazione al debito cambiario sorto contestualmente al rilascio del titolo, veniva rigettata dal Tribunale di Verbania;

il tribunale riteneva non dimostrato che il rilascio della nuova cambiale avesse determinato l’estinzione dell’originario rapporto di garanzia relativo al pagamento del prezzo della vendita immobiliare a cui era da associare il rilascio dei titoli inizialmente emessi;

in particolare la mera sostituzione di quei titoli con altri, potendo risolversi in mera dilazione di pagamento, non poteva implicare – secondo il collegio – una novazione del rapporto in difetto di prova della volontà di estinguere l’obbligazione precedente; il decreto del Tribunale di Verbania, depositato il 13-7-2013, è impugnato con ricorso per cassazione della Borio Magiarotti s.p.a.; il fallimento non ha svolto difese;

il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo di ricorso, con cui si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1992 e seg. e 1230 c.c., è infondato; la ricorrente sostiene che l’emissione di nuova cambiale, unita alla restituzione delle precedenti, aveva costituito ipso facto novazione del rapporto cambiario, senza necessità di alcuna ulteriore indagine e di alcuna ulteriore prova sulla interna volontà delle parti non risultante dal documento;

codesta affermazione pecca di astrattismo, e la fattispecie in esame, per come pacificamente ricostruita dal giudice a quo, ne rende giustizia;

la fallita aveva concesso ipoteca su alcuni immobili a fronte di cambiali rilasciate dalla società P&D s.r.l. per il pagamento di alcune rate del prezzo di una compravendita stipulata il 21-5-2009; in data anteriore alla scadenza di una delle rate, i contraenti avevano convenuto di posticipare il pagamento del saldo e di rideterminare la misura degli interessi; donde l’acquirente P&D s.r.l. aveva emesso un nuovo titolo cambiario a favore della venditrice Borio Mangiarotti, per l’importo residuo del prezzo (appunto Euro 364.312,50); la cambiale di cui si tratta era stata rilasciata a garanzia del pagamento di tale residuo, e la fallita (OMISSIS) s.p.a. aveva quindi ribadito l’ipoteca concessa a latere della vendita sugli immobili di sua proprietà;

tali essendo i fatti come emergenti dalla decisione impugnata, è essenziale considerare che l’art. 1230 c.c. prevede che l’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso, e che la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco;

il mero fatto che, in correlazione con la dilazione di una obbligazione già assunta, vengano rilasciati nuovi effetti cambiari in sostituzione dei precedenti, non è segno di una volontà novativa;

difatti la novazione oggettiva si configura come contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche;

di un simile contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l’animus novandi, consistente nell’inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’aliquid novi, da intendersi come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (v. tra le tante Cass. n. 12083-15);

nel caso di specie il titolo del rapporto e l’oggetto della prestazione erano pur sempre quelli discendenti dalla vendita intercorsa tra la Borio Magiarotti e la P&D s.r.l., e non giova insistere sull’astrattezza dell’obbligazione cambiaria, volta che la stessa ricorrente ha dedotto che le cambiali ipotecarie erano state emesse sempre a garanzia del saldo del prezzo della vendita, in guisa di tale causa essendo state azionate;

il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia l’omesso esame e l’omessa e insufficiente motivazione su fatto controverso, è inammissibile;

la ricorrente sostiene di aver contestato anche l’esistenza del requisito soggettivo della revocatoria e lamenta l’omissione o comunque l’insufficienza motivazionale del giudice a quo su tale punto;

può osservarsi che, in prospettiva di autosufficienza, la ricorrente ha ammesso di essersi limitata a sottolineare l’inesistenza di rapporti commerciali o contrattuali col terzo datore di ipoteca prima del fallimento;

per quanto emerge dal ricorso, la difesa sulla questione della inscientia era stata affidata alla considerazione di aver rinunziato all’ipoteca legale nei confronti dell’acquirente (P&D s.r.l.) quanto al saldo del prezzo convenuto;

dinanzi a tali argomentazioni dell’opponente, poste a corredo della prova della inscientia su di lei gravante ai sensi della L.Fall., art. 67, comma 1, n. 3, è pertinente la (seppur sintetica) motivazione del tribunale nella parte in cui ha osservato che l’opponente non aveva offerto alcuna allegazione e alcuna prova “su circostanze esterne, concrete e specifiche tali da far ritenere che la società terza datrice di ipoteca si trovasse in una situazione di normale esercizio dell’impresa”;

difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli atti revocabili previsti dalla L.Fall., art. 67, comma 1, rivestono connotati tali da evidenziare di per sè la possibilità che l’imprenditore che li compie possa trovarsi in situazione di insufficiente liquidità (v. Cass. n. 8826-11); cosicchè la prova della inscientia deve essere fornita in relazione alla specifica apparente condizione economica del debitore in quanto idonea a far supporre l’esistenza di una situazione di normalità;

da questo punto di vista la prova, per quanto suscettibile di essere fornita con ogni mezzo, non si esaurisce nella dimostrazione di un mero stato d’animo (v. Cass. n. 683-99; Cass. n. 6240-88);

essa postula – come esattamente ritenuto dal tribunale di Verbania l’indicazione di circostanze esterne concrete e specifiche, perchè solo dinanzi all’indicazione puntuale di simili circostanze è possibile affermare il presupposto di non conoscenza secondo il parametro della ragionevolezza di una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza;

l’onere può ritenersi assolto solo ove abbia a oggetto la prova di concreti collegamenti tra il soggetto onerato e i sintomi conoscibili, per una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, del predetto stato (e v. già Cass. n. 1043-83; Cass. n. 4070-85, Cass. n. 3630-86, fino a giungere a Cass. n. 3781-08 e a Cass. n. 17286-14);

il giudice del merito ha dunque esaurito l’onere motivazionale, e la relativa valutazione, a lui istituzionalmente riservata, si sottrae al sindacato di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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