Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17334 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso l’avvocato

MASTROIANNI GIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BUONOMO

ADALBERTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.V. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso l’avvocato VICECONTE

FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato BOCCHINI FERNANDO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 754/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BUONOMO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato BOCCHINI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. CECCHERINI: la Corte

possa pronunciarsi in camera di consiglio, a norma dell’art. 391 bis

c.p.c.;

il P.G. dott. BASILE TOMMASO si riporta alle conclusioni gia’

espresse.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

– avverso la sentenza in data 1 dicembre 2006 del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi M.V. e B.C., determinando l’assegno mensile di mantenimento per i figli L., G. e F. in ragione di Euro 2.000,00 mensili, oltre a statuizioni accessorie, il signor B. propose appello, chiedendo il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, e l’esonero dall’assegno di mantenimento dei figli;

– con sentenza 19 ottobre 2006, la Corte d’appello di Salerno respinse l’appello e compenso’ le spese del giudizio.

– per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il signor B. per due motivi con atto notificato il 21 novembre 2007, al quale la signora M. resiste con controricorso notificato il 7 dicembre 2007;

considerato che:

– con il primo motivo di ricorso si censura, per violazione dell’art. 143 c.c. e dell’art. 156 c.c., commi 1 e 2 e al tempo stesso per vizio di motivazione, l’affermazione del giudice di merito, che la complessiva situazione patrimoniale del B. sia tale da escludere che la sproporzione, pure sussistente ed effettiva, tra il suo patrimonio e quello della consorte imponga un assegno di mantenimento a carico di quest’ultima ed a favore del B., e si pone il quesito se la sentenza impugnata non abbia violato le norme richiamate, e se sia provata la macroscopica, smisurata e colossale sperequazione reddituale e patrimoniale tra il ricorrente e la signora M..

– con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 143 c.c., comma 3 e dell’art. 155 c.c., commi 1 e 2, e al tempo stesso l’insufficiente ed illogica motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello, con il quale il B. chiedeva di essere esonerato dal pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli, perche’ gli argomenti con i quali la corte territoriale ha respinto quel motivo di appello sarebbero smentiti dai documenti prodotti, e si pone il quesito se le norme richiamate non siano state violate, e se non sia provata la colossale e incalcolabile sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti, che dovrebbe far esentare il ricorrente da ogni contribuzione di concorso nel mantenimento dei figli.

ritenuto:

– che i due quesiti non vertono su questioni di diritto, ma si limitano a sollecitare il riesame del materiale probatorio al fine di pervenire ad un esito diverso del giudizio, sicche’ non soddisfano le prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c.;

– che le spese del giudizio di legittimita’ devono essere poste a carico della parte soccombente, e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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