Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17334 del 17/08/2011

Cassazione civile sez. II, 17/08/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 17/08/2011), n.17334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28924-2006 proposto da:

A.M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA C MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LA POSTA VECCHIA SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA

SAN LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato DI CASTRO

SILVIO, che la rappresenta e difende;

ETABLISSEMENT COBAJARD P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO

AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE N.W.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso lo

studio dell’avvocato DEL PRATO ENRICO ELIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

S.R.;

– intimato –

sul ricorso 34260-2006 proposto da:

S.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA IN LUCINA 17, presso lo studio dell’avvocato FANO CLAUDIO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

LA POSTA VECCHIA SRL, ETABLISSEMENT COBAJARD;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3694/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

UDITO l’Avvocato Gianfranco RUGGERI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CONSOLO Giuseppe, difensore del ricorrente che si

riporta;

udito l’Avvocato DI CASTRO Silvio difensore della SRL LA POSTA che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato PALMIERI Giovanni, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato dell’Avvocato DEL PRATO Enrico Elio, difensore della

società ETABLISSEMENT, che si riporta;

udito l’Avvocato DI CASTRO Silvio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato FANO Claudio, difensore di S. che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha, tra l’altro, confermato la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., comma 3, per inosservanza dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio, pronunziata dal primo giudice, limitatamente alla domanda con la quale l’attore A.M.M. aveva chiesto accertarsi la simulazione relativa della compravendita immobiliare stipulata tra gli eredi di G.P. e la società Etablissement Cobajard, tuttavia convenendo soltanto quest’ultima e non anche gli alienanti.

Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto dal suddetto appellante attore, si censura detta statuizione per violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 160, 307, 291 e 331 c.p.c., sostenendosi, sotto un primo ed asseritamente assorbente profilo, che i giudici di merito non avrebbero considerato che nella specie la disposta integrazione non sarebbe stata necessaria, poichè l’eventuale accoglimento della domanda diretta all’accertamento dell’interposizione fittizia “non avrebbe potuto spiegare alcun effetto nei confronti degli eredi del sig. G., ma al contrario avrebbe determinato esclusivamente la sostituzione della parte acquirente in un negozio traslativo per il resto perfettamente valido ed efficace “; il che sarebbe stato del tutto indifferente per i suddetti alienanti, con conseguente difetto d’interesse degli stessi alla partecipazione al giudizio.

Tale tesi, all’epoca della pronunzia della sentenza impugnata e del ricorso, era nettamente contraddetta da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità, nella specie seguito dai giudici di merito costante e da tempo univoco nel senso dell’indispensabilità, in ogni caso, dell’integrazione del contraddittorio in siffatte controversie, allorquando la verifica della simulazione costituisse oggetto diretto di una domanda (e non anche di una eccezione o comunque di un accertamento meramente incidentale), esigenza derivante dalla necessità dell’accertamento dell’accordo simulatorio, negozio trilatero, necessariamente da compiersi nei confronti di tutti i partecipanti allo stesso, nei confronti dei quali la richiesta pronunzia sarebbe stata comunque destinata a spiegare i suoi effetti dichiarativi (v., in particolare, Cass. nn.22054/04, 6702/03, 15633/02, 13261/99, 5317/98, 4911/98, 3425/98, 2819/89, 5889/87, 4011/83).

Da tale indirizzo si sono tuttavia successivamente discostate due pronunzie di questa sezionala n. 15955/09 e la n. 26365/10, nelle quali (segnatamente nella prima, il cui principio viene richiamato nella seconda), ricollegandosi ad antecedente e non maggioritaria giurisprudenza (in particolare, Cass. nn. 4122/75, 3067/74, 3540/72, 1047/67. 3100/63, 402/60, 614/59), si è sostenuto che nella simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, non è indispensabile la presenza in giudizio del venditore in qualità di litisconsorte necessario nella controversia promossa dal terzo creditore nei confronti dell’acquirente dissimulato e dell’acquirente interposto, ove il contratto sia stato integralmente eseguito nei confronti del venditore medesimo e conseguentemente, escluso ogni suo interesse a conservare quale contraente la persona interposta, anzichè la persona reale, partecipe effettiva del negozio”.

Tanto premesso, risulta evidente che nel caso di specie il secondo motivo di ricorso sarebbe da respingere, alla luce del tradizionale prevalente indirizzo, da accogliere, invece, ove si seguisse quello espresso dalle due recenti pronunzie in conformità a quelle, più risalenti nel tempo, da esse richiamate.

Si ravvisa pertanto un palese contrasto giurisprudenziale di legittimità, tenuto conto della tassatività ed omnicomprensività del principio affermato nel primo indirizzo, sulla base dell’essenziale e pregiudiziale considerazione secondo cui una pronunzia comunque destinata a spiegare effetti dichiarativi riferibili anche all’alienante, sia pure in funzione del mero accertamento della realtà giuridica sottostante l’atto simulato, non può prescindere dalla presenza nel processo di una delle parti dell’effettivo negozio, con conseguente interesse in re ipsa della stessa alla relativa partecipazione; di tale indirizzo le due citate più recenti pronunzie non costituiscono un mero temperamento, ponendosi invece in aperto contrasto con il menzionato principio ispiratore dello stesso, ravvisante l’immanenza del suddetto interesse, a prescindere dai risvolti pratici relativi all’adempimento delle obbligazioni derivanti dal negozio traslativo, per il solo fatto che la pronunzia richiesta al giudice sia funzionale ad un’esigenza di certezza delle relazioni giuridiche, destinata a fare stato nei confronti dell’alienante.

Conclusivamente, ravvisando la necessità di una pronunzia chiarificatrice delle Sezioni Unite, anche in considerazione dell’importanza della questione e della circostanza che il rilevato contrasto non attiene soltanto a pronunzie interne a questa sezione, il collegio ritiene di non potersi esimere dal disporre la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale provvedimento di cui all’art. 374 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale assegnazione del giudizio alle Sezioni Unite di questa Corte.

Così deciso in Roma, l’11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011

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