Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17334 del 15/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17334 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 13061-2012 proposto da:
IDROELETTRICA VALCANALE SAS DI MARIO GABRIELE
MASSARUTTO & C. 00190600304 in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE C.T.
ODESCALCHI 31, presso lo studio dell’avvocato
PIERLUIGI TIBURZI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAURIZIO MAGRELLI, giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 – società con uncio
socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel SpA
in persona del procuratore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 15/07/2013

in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato
GENTILE GIOVANNI G., che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FUNES CARLA, giusta mandato in
calce alla memoria di costituzione;
– resistente –

TOLMEZZO del 18.4.2012, depositata il 26/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. RAFFAELE FRASCA;
per la ricorrente é solo presente l’Avvocato Franco
Tomassini (per delega avv. Maurizio Magrelli).
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS.

avverso l’ordinanza R.G. 680/2010 del TRIBUNALE di

R.g.n. 13061-12 (c.c. 9.5.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. La Idroelettrica Valcanale s.a.s. di Mario Gabriele Massarutto & C. ha proposto
istanza di regolamento di competenza contro l’ordinanza del 26 aprile 2012, con la quale il
Tribunale di Tolmezzo ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di territorio a
favore della competenza del Tribunale di Roma sulla controversia introdotta nel novembre
del 2010 da essa ricorrente contro L’ENEL Distribuzione s.p.a., per ottenere: «accertarsi,
alla luce dei diritti e degli obblighi derivanti dalla titolarità in capo all’attrice della

concessione per l’esercizio dell’attività di distribuzione esclusiva dell’energia elettrica nel
Comune di Tarvisio, la sussistenza in capo all’Idroelettrica Valcanale del diritto di
raggiungere, liberamente e senza nessun vincolo, le porzioni di rete, gli organi di manovra
nonché le apparecchiature di misura di propria esclusiva gestione per la distribuzione
dell’energia elettrica nel Comune di Tarvisio, contenuti nella cabina primaria di Tarvisio
(Plezzut), al fine di poter eseguire autonomamente le obbligatorie attività di ispezione e
controllo; […] ordinarsi all’E.N.E.L. l’esecuzione immediata sulle strutture componenti la
cabina primaria di tutte le attività ed opere necessarie a consentire e garantire il libero
esercizio, attualmente impedito, del citato diritto di cui l’attrice è titolare; accertarsi, per le
ragioni anzidette, come, nel rapporto intercorrente tra l’attrice e la convenuta in merito alla
gestione dei flussi di energia con riferimento alla cabina primaria, l’Idroelettrica Valcanale
non sia tenuta alla corresponsione in favore dell’E.N.E.L. né della componente tariffaria
CDE né dela componente tariffaria CDF>>. In aggiunta a tali richieste, nella citazione
introduttiva del giudizio si domandava l’accertamento della corresponsione di una serie di
somme all’ENEL, quello del loro carattere indebito, quello dell’arbitrario prelievo da parte
dell’ENEL di energia elettrica dalla rete di distribuzione dell’attrice, nonché della
sussistenza di un credito per penali nei confronti dell’ENEL.
§2. La declaratoria della incompetenza è stata fatta dal Tribunale in accoglimento
dell’eccezione tempestivamente proposta dall’ENEL di sussistenza della competenza
convenzionale esclusiva del Tribunale di Roma sulla base dell’art. 20 del contratto di
cessione di azienda, intervenuto inter partes in adempimento della convenzione relativa al
rilascio alla ricorrente con d.m. 31 maggio 2001 della concessione esclusiva per l’esercizio
dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica nel territorio del Comune di Tarvisio,
riguardo all’attività di distribuzione dell’energia elettrica in quel comune relativamente alla
quota del 20% ancora gestita dall’ENEL. Nella clausola di cui al detto articolo si
prevedeva la competenza — espressamente «in via esclusiva>> – del foro romano «per
ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione dell’esecuzione del
3
Est. Consl Rafae1e Frasca

R.g.n. 13061-12 (c.c. 9.5.2013)

presente contratto» ed il Tribunale, nell’ordinanza impugnata ha ritenuto che essa
comprendesse la controversia in quanto <> e nell’altrettanto apodittica affermazione che
«nessuna delle domande riportate nelle conclusioni attoree e, comunque, esplicitate nella
parte narrativa, si riferisce, neppure indirettamente, al citato contratto di cessione d’azienda
intervenuto tra le parti, né quindi al suo adempimento, alla sua esecuzione e/o alla sua
interpretazione».
Quest’ultima affermazione, anzi, già contraddetta, per come s’è detto,
dall’enunciazione del riportato paragrafo 6., viene smentita dalla successiva pretesa
spiegazione espressa in questi termini: «[…] essendo il medesimo [id est, il contratto] del
tutto estraneo alla causa in oggetto ed essendo stato richiamato da parte attrice nella
narrativa dell’atto introduttivo al solo fine di inquadrare il contesto storico, giuridico e
fattuale del nuovo assetto dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica nel territorio
della Repubblica (e quindi nel Comune di Tarvisio) voluto dal legislatore con il D.Igs. del
16 marzo 1999, n. 79, e quindi all’unico scopo di rendere edotto il giudicante circa la
particolare configurazione di tale servizio de quale Idroelettrica è titolare in via
esclusiva>>.
Ebbene, se al contratto è stato necessario riferirsi per «inquadrare il contesto
storico, giuridico e fattuale del nuovo assetto dell’attività di distribuzione» in relazione
alle domande proposte, non si comprende come possa predicarsi che esse non originino da
problemi di interpretazione relativi all’esecuzione del contratto, cioè ai comportamenti
dovuti rispettivamente dalle parti sulla base di esso.
D’altro canto, le successive argomentazioni della pagina diciotto del ricorso sono
imperniate su deduzioni circa i comportamenti che sarebbero dovuti tra le parti riguardo
alla cabina contemplata dal contratto.
E’ singolare, d’altro parte, che nell’esposizione si ometta completamente di svolgere
– sia pure a sostengo della prospettazione circa l’esorbitanza della controversia dall’ambito
5
Est. Co Raffaele Frasca

R.g.n. 13061-12 (c.c. 9.5.2013)

della clausola derogatoria della competenza – attività assertiva evocante il contenuto del
contratto.
§1.1. Ad esso per la verità la ricorrente fa riferimento nella memoria depositata in
vista dell’adunanza, ma le argomentazioni colà svolte, là dove si articolano nella (generica)
negazione che il contratto avrebbe dato luogo <

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