Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17334 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/07/2017), n. 17334
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1635/2012 proposto da:
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
Antonio Napoletano, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore avv. Avino
Manuela, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour n. 17,
presso l’avvocato Barucco Ferdinando, rappresentato e difeso
dall’avvocato Mastursi Luigi, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1155/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 22/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che chiede che la Corte di
Cassazione respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla
legge.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a., proposta dal comune di San Giorgio a Cremano per la restituzione di somme giacenti su conti correnti dedicati e relative penali, in virtù di un contratto di appalto per la gestione di servizi tributari del comune;
il comune ha impugnato il decreto dinanzi a questa Corte;
il fallimento ha resistito con controricorso e memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il comune ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia alla quale ha aderito la curatela del fallimento.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017