Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17334 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1635/2012 proposto da:

Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Antonio Napoletano, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore avv. Avino

Manuela, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour n. 17,

presso l’avvocato Barucco Ferdinando, rappresentato e difeso

dall’avvocato Mastursi Luigi, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1155/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 22/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che chiede che la Corte di

Cassazione respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla

legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a., proposta dal comune di San Giorgio a Cremano per la restituzione di somme giacenti su conti correnti dedicati e relative penali, in virtù di un contratto di appalto per la gestione di servizi tributari del comune;

il comune ha impugnato il decreto dinanzi a questa Corte;

il fallimento ha resistito con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il comune ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia alla quale ha aderito la curatela del fallimento.

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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