Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17333 del 17/08/2011

Cassazione civile sez. II, 17/08/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 17/08/2011), n.17333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29611/2005 proposto da:

S.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA S. PANCRAZIO 11, presso lo studio

dell’avvocato VECCHIO SALVATORE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MACCARRONE Gaetano;

– ricorrente –

contro

R.G. C.F. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SCALIA Domenico;

– controricorrente –

avverse la sentenza n. 204/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/02/2005;

adita la relaziono della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Rigi Luperti Marco per delega depositata in udienza

dell’Avv. Maccarrone Gaetano difensore della ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. Scalia Domenico difensore del resistente che si riporta

agli atti per il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G., intestatario della proprietà di un terreno sito in (OMISSIS), si opponeva innanzi al Tribunale di Catania al ricorso ex lege n. 346 del 1976 proposto da S.R. per l’accertamento dell’avvenuta usucapione del fondo. A sostegno dell’opposizione deduceva di aver stipulato il 17.9.1975 con il coniuge della S., A.G., un contratto preliminare di vendita del medesimo bene, contratto che aveva dato luogo ad un giudizio di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., conclusosi con sentenza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la domanda perchè prescritta.

Con sentenza n. 69/01 il Tribunale accoglieva la domanda di usucapione della proprietà del terreno.

Tale sentenza era ribaltata dalla Corte d’appello di Catania, adita dal R.. La Corte etnea, rilevato che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda ritenendo che l’integrale pagamento del prezzo del preliminare di vendita avesse convertito l’originaria detenzione ex contractu in possessio ad usucapionem, escludeva in punto di fatto tale circostanza, in quanto non provata e, altresì, smentito dalle clausole del contratto preliminare, il quale prevedendo il pagamento del prezzo a misura presupponeva la misurazione definitiva del fondo, cosa che non risultava mai essere stata effettuata, essendo state pagate solo le trentaquattro rate in acconto cui avrebbe dovuto seguire la misurazione definitiva del fondo e quantificazione del prezzo complessivo secondo il criterio di misura concordato (L. 1.800 al mq.).

Per la cassazione di quest’ultima pronuncia ricorre S. R., con tre motivi.

Resiste con controricorso R.G..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., e l’omessa e/o insufficiente motivazione, lamentando che la Corte etnea avrebbe attribuito al contratto preliminare un senso diverso da quello risultante dal suo complessivo tenore, senza esperire alcuna indagine sulla comune intenzione dei contraenti e sul senso letterale di tutte e non soltanto di una singola clausola.

1.1. – Il motivo è infondato.

L’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (Cass. nn. 2560/07 e 24461/05; analogamente, Cass. nn. 1825/07, 11661/06, 8960/06, 3075/06, 8296/05, 4063/05, 2394/04).

1.2. – Nella specie, la ricorrente si è limitata a postulare un generico malgoverno delle norme degli artt. 1362 e 1363 c.c. contestando l’interpretazione del preliminare di vendita operata dalla Corte territoriale senza nè esplicitare in qual modo quest’ultima avrebbe violato la regola dell’interpretazione complessiva (e letterale) delle clausole, nè riportare per intero le stesse, il cui contenuto sarebbe stato, a suo dire, illegittimamente scisso.

2. – Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2932 c.c. e l’omessa e/o insufficiente motivazione. Il giudice d’appello, si sostiene, pur prendendo atto di ciò, che in base ad altra sentenza tra le stesse parti era risultato che il promissario acquirente aveva pagato tutte le 34 rate del prezzo di vendita concordato, non ha considerato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità l’offerta richiesta come condizione dell’azione ai sensi dell’art. 2932 c.c. è da ritenersi soddisfatta con la (ed implicata nella) proposizione della domanda di esecuzione specifica del contratto.

2.1. – Il motivo è infondato per la sua evidente inconcludenza logico-giuridica.

Posto che la presente causa non ha per oggetto l’emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., tale domanda essendo già stata rigettata nell’ambito di altra causa fra il coniuge della S. e R.G., l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente non ha alcuna attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha semplicemente escluso che il pagamento parziale del prezzo equivalesse a produrre l’effetto traslativo della proprietà del bene promesso in vendita, di talchè l’offerta di saldare il corrispettivo non ha nè costrutto ai fini di una critica intelligibile della sentenza impugnata, nè comunque rilievo nell’ambito della presente controversia.

3. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 c.c., e l’insufficiente motivazione, in quanto la Corte d’appello, omettendo il necessario collegamento tra le varie clausole del preliminare, non ha considerato che con esso il promittente venditore ha trasferito al promissario acquirente il possesso e non la semplice detenzione dell’immobile. Richiama, quindi, Cass. n. 9106/00 secondo cui sussiste il possesso idoneo all’usucapione in capo al soggetto che riceva la consegna dell’immobile in base ad una convenzione che non si limiti ad assicurare il mero godimento della res, ma tenda a realizzare il trasferimento immediato o differito della proprietà o di altro diritto reale sul bene, quando alla convenzione stessa acceda un immediato effetto traslativo del possesso, sostanzialmente anticipatore degli effetti del diritto che con essa le parti si sono ripromesse di realizzare.

3.1. – Anche tale motivo è infondato.

Infatti, nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 cod. civ. (Cass. S.U. n. 7930/08, e Cass. nn. 1296/10, 9896/10).

4. – In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

5. – Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011

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