Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17333 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. un., 17/06/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 17/06/2021), n.17333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al N. R.G. 2554/2021 proposto da:

P.S., rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio

Lirosi, e Giovanni Passalacqua, con domicilio eletto presso lo

studio dell’Avv. Antonio Lirosi in Roma, via Quattro Fontane, n. 20;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare del

Consiglio superiore della magistratura n. 135/2020, emessa il 6

novembre 2020 e depositata il 17 dicembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto:

la correzione dell’errore materiale nella intestazione della

sentenza n. 135/2020 della Sezione disciplinare del Consiglio

superiore della magistratura, nella parte titolata “Conclusioni

delle parti”; il rigetto del secondo motivo di ricorso;

l’accoglimento del terzo motivo di ricorso e, in applicazione del

D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, la dichiarazione di assoluzione

del Dott. P.S. dalle incolpazioni a lui ascritte, per

essere risultato il fatto di scarsa rilevanza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto del 9 ottobre 2018, all’esito di attività ispettiva ordinaria, il Ministro della giustizia ha esercitato l’azione disciplinare nei confronti del Dott. P.S., per ritardata scarcerazione di un imputato in conseguenza di omessa vigilanza sulla scadenza del termine di efficacia della misura cautelare.

In particolare, il magistrato è stato incolpato degli illeciti disciplinari di cui del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e g), per avere, nella qualità di giudice penale del Tribunale di Patti, nell’esercizio delle funzioni, arrecato a D.D. un ingiusto danno, costituito dalla privazione della libertà personale, indebitamente protratta dal 10 dicembre 2014 al 28 settembre 2015, con grave violazione dell’art. 300 c.p.p., comma 4 e art. 306 c.p.p., consistita nell’omettere di disporre la scarcerazione dell’imputato per scadenza del termine massimo di fase della custodia cautelare, nonchè con inescusabile negligenza, consistita nell’avere omesso di vigilare, senza giustificato motivo, sulla persistenza delle condizioni di legge per la protrazione della custodia cautelare.

2. – Con sentenza n. 135/2020, deliberata il 6 novembre 2020 e depositata in segreteria il 17 dicembre 2020, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato il Dott. P. responsabile degli illeciti a lui ascritti e gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

2.1. – La Sezione disciplinare ha dapprima ricostruito la cadenza temporale dei fatti:

D.D. è stato arrestato in flagranza il (OMISSIS) per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto e punito dall’art. 337 c.p.;

all’esito dell’udienza dell’11 aprile 2014, il Dott. P. ha convalidato l’arresto ed applicato all’imputato la misura della custodia cautelare in carcere;

con sentenza del 5 maggio 2014, il Dott. P. ha condannato il D. alla pena di mesi otto di reclusione, provvedendo al deposito della motivazione in data 14 maggio 2014;

in data 17 giugno 2014, è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Patti l’atto di appello dell’imputato, ma il fascicolo è stato trasmesso alla Corte d’appello di Messina soltanto in data 5 ottobre 2015;

con sentenza del 20 giugno 2016, n. 1656, la Corte d’appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado;

il provvedimento di scarcerazione è stato adottato d’ufficio dal Tribunale di Patti, in composizione monocratica nella persona del Dott. P., soltanto in data 28 settembre 2015, laddove il termine di scadenza della misura custodiale doveva individuarsi, in applicazione della disposizione di cui all’art. 300 c.p.p., comma 4, nel 10 dicembre 2014, considerato che il D. era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione.

Tanto premesso, la Sezione disciplinare ha ritenuto accertata l’ascrivibilità del ritardo alla condotta del magistrato e ha evidenziato che tale condotta, oltre che integrare gli estremi della grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, ha altresì causato un ingiusto danno nei confronti del D., di fatto illegittimamente privato della libertà personale per 292 giorni.

La Sezione disciplinare ha preso in esame la circostanza addotta dalla difesa, relativa al disservizio conseguente al ritardo del cancelliere, Dott. M.R., che trasmise al Dott. P. il fascicolo del processo solo dopo un anno e quattro mesi dalla data di deposito della motivazione e un anno e tre mesi dalla data di proposizione dell’impugnazione, e l’ha ritenuta non idonea a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità dell’incolpato, stante l’obbligo del magistrato di vigilare costantemente sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è imputato.

Il giudice disciplinare, infine, ha escluso la possibilità di applicare l’esimente del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, in considerazione del danno ingiustamente arrecato dalla negligenza dell’incolpato, del tutto disinteressatosi del procedimento dopo il suo invio alla cancelleria delegata per la trasmissione degli atti in appello.

3. – Per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare del CSM, notificata il 18 dicembre 2020, il Dott. P. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

4. – Fissato all’udienza pubblica dell’8 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il pubblico ministero, in prossimità della Camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo: la correzione dell’errore materiale nella intestazione della sentenza, nella parte titolata “Conclusioni delle parti”; il rigetto del secondo motivo di ricorso; l’accoglimento del terzo motivo di ricorso e, in applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, la dichiarazione di assoluzione del Dott. P.S. dalle incolpazioni a lui ascritte, per essere risultato il fatto di scarsa rilevanza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente formula istanza di correzione di errore materiale della sentenza ex art. 130 c.p.p., in relazione all’art. 546 c.p.p., nella parte in cui, a pagina 2, indica che le conclusioni del Procuratore Generale all’udienza del 6 novembre 2020 tenutasi dinanzi alla Sezione disciplinare siano state nel senso della condanna dell’incolpato alla sanzione della censura, lì dove, invece, esse sarebbero state nel senso della assoluzione per essere il fatto di scarsa rilevanza.

1.1. – L’istanza deve essere accolta.

L’impugnata sentenza della Sezione disciplinare reca, a pagina 2, le “Conclusioni delle parti” e, con riferimento a quelle rassegnate dal Procuratore Generale, riferisce che il requirente ha chiesto “la condanna alla sanzione disciplinare della censura”.

Si tratta di annotazione che non corrisponde alle conclusioni del rappresentante dell’Ufficio del Procuratore Generale, quali risultano dal verbale dell’udienza del 6 novembre 2020.

In detto verbale è riportato che l’Ufficio della Procura Generale ha chiesto “l’assoluzione” dell’incolpato “per essere il fatto di scarsa rilevanza”, e quindi potendo “essere sussunto nella fattispecie di cui all’art. 3-bis”.

Il refuso occorso nella indicazione delle conclusioni nella intestazione della sentenza, nondimeno, non è ragione di invalidità della decisione impugnata, perchè ciò che conta, e che fa fede fino a querela di falso, è il contenuto del verbale di udienza, atto pubblico cui è assegnata fede privilegiata. Può, invece, farsi luogo alla correzione di errore materiale, secondo la disciplina dettata dall’art. 130 c.p.p. (Cass. pen., Sez. III, 13 novembre 2018-24 gennaio 2019, n. 3585).

2. – Con il secondo motivo (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e, in relazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. a e g, artt. 125 e 192 c.p.p.) l’incolpato denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo, anche sub specie di travisamento della prova, in relazione: alla ritenuta inescusabile negligenza nella violazione di legge; alla ritenuta lesione dei doveri di cui del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, ed in particolare alla mancanza di diligenza, nonchè in relazione al ritenuto ingiusto danno arrecato alla parte come conseguenza del fatto. Ad avviso del ricorrente, la sentenza sarebbe del tutto carente in punto di motivazione con riferimento ai doveri del magistrato e alla ritenuta inescusabile negligenza che avrebbe determinato la grave violazione della norma del codice di procedura penale sui termini di durata massima della custodia cautelare; non renderebbe neppure conto della natura del danno ingiusto così come contestato nè dell’eventuale ingiustizia di tali pregiudizi; si sarebbe inoltre inammissibilmente sottratta al doveroso confronto con le deduzioni difensive, decisive e ritualmente sottoposte all’attenzione della Sezione disciplinare del CSM, e non sarebbe in grado di porre alcun nesso tra il fatto disciplinare per come ritenuto con i presunti danni. La motivazione su tali punti avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa, giacchè soltanto in presenza di danni ingiusti sussiste e si integra un illecito disciplinare. Denunciando il carattere sostanzialmente apodittico dell’argomentare, ancorato a tautologiche affermazioni di principio, e rievocanti mere responsabilità oggettive da posizione, con il motivo si addebita alla sentenza impugnata: di non avere spiegato perchè la accertata e sanzionata condotta omissiva del cancelliere non potesse influire in termini di giustificazione rispetto a quella contestata al magistrato e, più in generale, di non essersi fatta carico di escludere motivatamente l’esistenza di cause giustificative, a fronte del dispiegamento di elementi probatori indicati dall’incolpato con la propria memoria; di non avere considerato gli esiti della vicenda disciplinare riguardante il cancelliere, idonei ad attribuire allo stesso ogni responsabilità per la tardiva scarcerazione; di non aver tenuto conto della cura del Dott. P. nell’operare in tempi serrati e senza attendere l’esaurimento della tempistica pure concessa dal codice, nè del fatto che l’incolpato, in ragione di motivi di salute adeguatamente giustificati, è stato assente dal servizio dal 30 agosto 2014 al 14 ottobre 2014; di non aver valutato la gravità o eccezionalità degli elementi opposti in giustificazione della violazione del dovere di diligenza, e in particolare del fatto che al Dott. P. non era stata neppure consegnata, dal cancelliere, la scheda per l’annotazione della durata della misura cautelare, secondo quella che costituiva una prassi organizzativa in atto nel Tribunale di Patti, in assenza di uno scadenzario; di avere omesso di dare conto della natura del ritenuto danno.

2.1. – La censura è infondata.

2.2. – Non è in discussione il fatto oggettivo del ritardo nella scarcerazione.

La Sezione disciplinare ha infatti accertato, alla luce delle circostanze emerse in sede ispettiva, che il D. è risultato illegittimamente assoggettato a misura cautelare detentiva per un periodo di 292 giorni, eccedente il limite di scadenza di cui all’art. 300 c.p.p., comma 4. Ed infatti: (a) il Dott. P., giudice del Tribunale di Patti – dopo avere, in data 11 aprile 2014, convalidato l’arresto del D. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ed applicato all’imputato la misura della custodia cautelare in carcere – con sentenza del 5 maggio 2014 lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione, depositando la motivazione in data 14 maggio 2014; (b) presentato presso la cancelleria del Tribunale di Patti atto di appello in data 17 giugno 2014, il fascicolo è stato trasmesso alla Corte d’appello di Messina soltanto in data 5 ottobre 2015; (c) la Corte d’appello ha rigettato il gravame con sentenza del 20 giugno 2016; (d) il provvedimento di scarcerazione è stato adottato d’ufficio dal Dott. P. soltanto in data 28 settembre 2015, laddove il termine di scadenza della misura custodiale deve individuarsi nel 10 dicembre 2014.

La Sezione disciplinare del CSM ha ritenuto ascrivibile il ritardo nella scarcerazione alla condotta del Dott. P..

La Sezione è pervenuta a tale conclusione sulla base del seguente percorso motivazionale:

il Dott. P., in palese contrasto con i doveri che fanno capo al magistrato nell’esercizio delle funzioni, con inescusabile negligenza è incorso nella grave violazione dell’art. 300 c.p.p., comma 4 e art. 306 c.p.p., omettendo di vigilare sulla scadenza del termine di efficacia della misura cautelare e, conseguentemente, omettendo di disporre la scarcerazione entro il predetto termine;

– la condotta dell’incolpato integra non solo gli estremi della grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, ma anche è causativa di ingiusto danno nei confronti del D., illegittimamente privato della libertà personale per circa dieci mesi;

– la trasmissione del fascicolo dal cancelliere al Dott. P. solo dopo un anno e quattro mesi dalla data di deposito della motivazione e un anno e tre mesi dalla data di proposizione dell’impugnazione, non è idonea a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità dell’incolpato, atteso l’obbligo del magistrato di vigilare costantemente sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale;

– non può riconoscersi efficacia scriminante all’osservanza di prassi invalse presso l’ufficio giudiziario cui di fatto conseguano, come nel caso di specie, violazioni di legge;

– la inefficienza organizzativa dell’ufficio non vale ad esimere il magistrato da responsabilità.

Richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite, il giudice disciplinare ha affermato che incorre nell’illecito disciplinare contestato il magistrato che, con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della misura cautelare applicata all’imputato, potendo l’incolpato sottrarsi alla responsabilità solo in presenza di impedimenti gravissimi, che gli abbiano precluso di assolvere il dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale del soggetto sottoposto a custodia cautelare, non bastando, in tale prospettiva, la laboriosità o la capacità del magistrato, nè particolari condizioni lavorative gravose e/o strutturalmente disorganizzate dell’ufficio di appartenenza.

2.3. – Le statuizioni della sentenza impugnata si sottraggono alle doglianze che sono state articolate con il motivo.

La condotta dell’incolpato integra, innanzitutto, le fattispecie disciplinari che sono state al medesimo addebitate: sia sotto il profilo della grave violazione di legge dovuta a negligenza inescusabile (art. 300 c.p.p., comma 4 e art. 306 c.p.p.), del D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 2, comma 1, lett. g), in considerazione del sensibile superamento del limite massimo di custodia cautelare; sia con riguardo al pregiudizio per l’imputato, ex art. 2, comma 1, lett. a), dello stesso D.Lgs., essendo indubbio che l’omessa scarcerazione e la conseguente protrazione della custodia cautelare per circa dieci mesi hanno determinato una detenzione senza titolo e costituito, per l’interessato che ne è stato vittima, un danno oggettivamente ingiusto.

2.4. – In proposito, va ricordato il principio, ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite, secondo il quale, in tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l’obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale dell’imputato, sicchè l’inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), e lett. g). Tali illeciti non sono scriminati nè dalla laboriosità o capacità del magistrato incolpato, nè dall’eventuale strutturale disorganizzazione dell’ufficio di appartenenza, occorrendo, al riguardo, la presenza di gravissimi impedimenti all’assolvimento del dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale del soggetto sottoposto a custodia cautelare (Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17120; Cass. Sez. Un., 31 gennaio 2020, n. 2323).

Con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), si è poi affermato, in precedenti analoghi, che essa è integrata ogni qualvolta l’illecito disciplinare risulti frutto di una “grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”. L’ipotesi può concorrere con quella prevista dalla lettera a) dello stesso art. 2, comma 1, a norma del quale costituisce illecito disciplinare il comportamento che, violando i doveri di cui all’art. 1 (imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetto della dignità della persona), arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti: le due ipotesi della lett. a) e della lett. g) sono infatti accomunate dalla violazione del dovere di diligenza che grava sul magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, distinguendosi la lett. a) dalla necessaria ricorrenza di un danno ingiusto (o di un indebito vantaggio) ad una delle parti e la lett. g) per il fatto che la violazione del dovere di diligenza deve integrare una grave violazione di legge per ignoranza o negligenza inescusabile (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2015, n. 4954).

Quanto al “danno ingiusto”, conseguente al comportamento negligente del magistrato che non ha vigilato sull’osservanza dei termini di durata della custodia cautelare, e che costituisce il presupposto dell’ipotesi di cui alla lett. a), esso ricorre indipendentemente dall’eventuale doglianza sollevata dall’imputato o dalla circostanza che l’episodio abbia avuto o non risonanza pubblica (Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2019, n. 4887), dovendosi ritenere sussistente sia il danno, perchè la privazione della libertà personale è una delle lesioni più pesanti che una persona possa subire, sia la sua ingiustizia, perchè è stata violata la norma che fissa i limiti massimi delle misure coercitive (Cass., Sez. Un., n. 2323 del 2020, cit.).

Il danno ingiusto di cui alla lett. a) risiede nella illegittima permanenza in custodia cautelare oltre i limiti temporali previsti dalla legge e non richiede che si sia verificata anche la conseguenza di un pregiudizio di carattere patrimoniale per l’imputato o che questi abbia attivato una iniziativa riparatoria per ingiusta detenzione: il danno si determina nel momento (e per tutto il tempo) in cui vengono superati i limiti massimi di custodia cautelare fissati dalla legge.

Il danno ingiusto consiste infatti nella mancata scarcerazione una volta decorso il termine massimo di legge per la custodia cautelare, nel persistere, cioè, di una condizione privativa della libertà personale senza la indispensabile base legale e, quindi, nella lesione, di per sè, del bene primario e fondamentale della libertà personale.

2.5. – Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata, lungi dal trascurare le diverse circostanze addotte dall’incolpato nella propria memoria difensiva, ha affrontato i profili centrali posti dall’incolpato con la stessa.

Non è riscontrabile l’omessa considerazione, da parte della Sezione disciplinare, degli elementi di fatto suscettibili di dare giustificazione del ritardo nella scarcerazione dell’imputato. La sentenza impugnata, infatti, tenuto conto del rilievo costituzionale che assume la privazione illegittima della libertà personale, ha sottolineato, con il richiamo all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che solo in presenza di impedimenti gravissimi vi è la possibilità, per l’incolpato, di andare esente da responsabilità, essendo inidonee, in chiave liberatoria, allegazioni difensive imperniate su elementi esterni, quali le particolari condizioni lavorative gravose e/o strutturalmente disorganizzate dell’ufficio di appartenenza, la laboriosità o la capacità del magistrato incolpato.

2.6. – In questa prospettiva, le circostanze e le deduzioni reiterate con il motivo non appaiono decisive al fine di escludere la responsabilità dell’incolpato.

Come ha esattamente sottolineato il pubblico ministero nella requisitoria scritta, la circostanza che il processo contro l’imputato sia stato dal Dott. P. celebrato con sollecitudine e che la sentenza sia stata depositata in tempi rapidi e senza avvalersi di tutto il termine concesso dal codice, è un antefatto, dal quale non può trarsi alcun elemento sull’osservanza, da parte del magistrato, dell’obbligo, rivolto a dare concretezza alla specifica garanzia della libertà personale, di vigilare costantemente sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di legalità dello stato di detenzione. A sua volta, l’ampiezza del termine a disposizione della cancelleria per l’inoltro del fascicolo alla Corte d’appello e il ritardo del funzionario di cancelleria nella presentazione del fascicolo stesso al magistrato, non rappresentano un elemento scriminante, ben potendo, e dovendo, il magistrato esercitare, durante quel periodo, la diuturna vigilanza sulla permanenza delle condizioni di legalità dello stato di detenzione. Inoltre, la mancata consegna al Dott. P. della “scheda” da compilare con la indicazione della scadenza della custodia cautelare, non si presenta come una circostanza suscettibile di esonerare il magistrato dall’onere di attenzione e controllo o di scusarne la condotta, giacchè il magistrato non può in alcun modo sottrarsi al dovere di controllare l’esatta scadenza del termine e di verificare la posizione dell’imputato in regime di custodia cautelare, tanto più che la stessa determinazione del tempo limite dello stato detentivo è compito che spetta al giudice, non al cancelliere; e nella specie l’obbligo di vigilare con regolarità circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale competeva, ai sensi dell’art. 91 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sul Dott. P., che aveva emesso la sentenza di condanna, fino alla trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Messina a norma dell’art. 590 c.p.p.. La grave negligenza del cancelliere Dott. M., sanzionato disciplinarmente per avere trasmesso il fascicolo al giudice dell’impugnazione tenendo conto soltanto del termine di prescrizione del reato e non anche della condizione detentiva dell’imputato D. e della relativa scadenza, non esclude la grave negligenza dell’incolpato: sia perchè è al magistrato che spetta il compito di vigilare con regolarità sulla condizione dell’imputato in custodia cautelare, sia perchè nella condotta del funzionario di cancelleria non è ravvisabile quella condizione di eccezionalità tale da avere impedito al magistrato di porsi la questione della persistenza delle condizioni di legge per la protrazione della custodia cautelare. Infine, non rileva l’assenza dal servizio del Dott. P. dal 30 agosto al 14 ottobre 2014, trattandosi di situazione personale che non fa venir meno, per tutto il restante, e ampio, periodo in cui il magistrato era in servizio, l’obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, stabilite dalla legge per la privazione della libertà personale.

3. – Il terzo motivo (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e, in relazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. a e g, art. 3-bis, artt. 125 e 192 c.p.p.) lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, nonchè la mancanza assoluta di motivazione, emergente anche dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo e manifesta illogicità della stessa, con riferimento a quanto richiesto dalla norma di cui del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, il quale prevede che l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza. Secondo il ricorrente, la Sezione disciplinare avrebbe ritenuto di escludere l’esimente facendo ricorso a criteri non corretti nè pertinenti, senza svolgere il confronto con elementi probatori indicati dalle parti, rendendo così una motivazione non congrua nè coerente in sè rispetto agli atti del processo. Il giudice disciplinare non avrebbe potuto omettere di considerare non solo che il cancelliere deputato alla gestione del fascicolo nulla aveva fatto o segnalato, limitandosi a far giacere per mesi e mesi l’incartamento, che pure dava conto dello stato di detenzione, ma anche che l’aveva portato in visione al magistrato solo per il calcolo della prescrizione.

3.1. – La censura è infondata.

3.2. – Occorre premettere che l’art. 3-bis introduce nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, per cui richiede un riscontro, in concreto ed ex post, della lesione del bene giuridico tutelato (Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2020, n. 29823).

Ai fini dell’applicazione di tale esimente, il giudice disciplinare deve procedere ad una valutazione d’ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell’incolpato, purchè strettamente inerenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito.

In particolare, l’accertamento della condotta disciplinarmente rilevante in applicazione della citata esimente deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari. Pertanto, nell’ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3-bis, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico specifico e, solo se l’offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se quello stesso fatto, che integra l’illecito tipizzato, abbia però determinato un’effettiva lesione dell’immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 31058).

La valutazione degli elementi di fatto che legittimano il riconoscimento della scarsa rilevanza del fatto costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinare del CSM, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico (Cass., Sez. Un., 13 luglio 2017, n. 17327).

3.3. – Nella specie, la Sezione disciplinare ha escluso la possibilità di applicare l’invocata esimente del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, in considerazione della “entità del danno” ingiusto, consistente nella illegittima privazione della libertà personale dell’imputato per 292 giorni, arrecato dalla “negligenza dell’incolpato”, il quale si è “del tutto disinteressato del procedimento dopo il suo invio alla cancelleria delegata per la trasmissione degli atti in appello”.

3.4. – L’esclusione, da parte del giudice disciplinare, della scarsa rilevanza del fatto non deriva dalla istituzione di un automatismo insuperabile legato alla astratta tipicità degli illeciti che vengono in rilievo, e neppure discende da una presunzione assoluta di gravità o di rilevanza degli stessi.

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha guardato al caso specifico e ha considerato che l’indebita protrazione della custodia cautelare dell’imputato per un numero così cospicuo di giorni, dovuta alla grave negligenza del magistrato, è tale da escludere, in concreto, che l’addebito disciplinare possa qualificarsi come di scarsa rilevanza.

Nella sentenza impugnata vi è, insieme al riscontro, in concreto ed ex post, della lesione dei beni giuridici tutelati, una valutazione di gravità, con chiara e motivata esclusione della possibilità di ritenere il fatto di scarsa rilevanza: sia per le conseguenze sulla indebita protrazione, e per un lungo periodo, della restrizione della libertà personale dell’imputato, sia per la negligenza consistita nel totale disinteresse mostrato dall’incolpato, dopo il deposito della sentenza, verso il procedimento con imputato detenuto, così venendo meno a quel controllo sullo stato detentivo che invece, non solo nel momento iniziale e del giudizio, ma anche successivamente, rientra integralmente, per ragioni di garanzia costituzionale, tra i compiti e le attribuzioni del giudice.

La ponderata valutazione operata dalla Sezione disciplinare con attenzione al fatto nella sua dimensione concreta, riposa su una argomentazione priva di mende logiche e giuridiche (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4954 del 2015, cit.; Cass., Sez. Un., n. 4887 del 2019, cit.; Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2020, n. 3563).

4. – Conclusivamente, deve essere accolta l’istanza di correzione di errore materiale, mentre il ricorso va rigettato nel resto.

PQM

dispone la correzione dell’errore materiale occorso nella intestazione della sentenza n. 135/2020 della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella parte dedicata alle “Conclusioni delle parti”, alla pagina 2, nei seguenti termini: ove è scritto “Il Procuratore Generale conclude chiedendo la condanna alla sanzione disciplinare della censura”, deve leggersi “Il Procuratore Generale conclude chiedendo l’assoluzione per essere il fatto di scarsa rilevanza”; rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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