Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17333 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/07/2017), n. 17333
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11094/2012 proposto da:
B.M. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di titolare
dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Cicerone n. 44, presso l’avvocato Pomponio Amedeo, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ghia Danilo, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 27/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
B.M. chiedeva di essere ammesso allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 – bis c.c., n. 5, per il corrispettivo di prestazioni documentate da fatture;
il credito veniva ammesso per una somma minore (Euro 37.000,00), nei limiti di quanto indicato nella lettera di precisazione in data 1-4-2011, perchè in epoca successiva non erano stati eseguiti lavori;
B. proponeva opposizione per la parte del credito non riconosciuta, opposizione che il tribunale di Torino rigettava, con decreto in data 27-3-2012, in quanto l’affermazione del ricorrente, circa l’essere le fatture riferibili a lavori eseguiti in epoca anteriore (anni 2008, 2009 e 2010), era da considerare inattendibile e contraddittoria siccome in contrasto con documenti provenienti dalla stessa parte: segnatamente con la lettera di precisazione facente riferimento all’ammontare di Euro 37.000,00 (appunto ammesso al passivo) quale entità riferita agli anni anteriori;
il tribunale osservava invero che era del tutto pacifica la circostanza che dopo la data indicata nella lettera (1-4-2011) non erano state realizzate opere ulteriori, sicchè incomprensibile e ingiustificata doveva ritenersi l’emissione (tardiva) delle fatture;
B. ha proposto ricorso per cassazione dolendosi della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6 e art. 2710 c.c., nonchè dell’omessa o comunque illogica motivazione del decreto del tribunale, in quanto, essendosi trattato di prestazioni di servizi, e non di cessione di beni, le fatture ben potevano essere emesse, così come a suo dire erano state emesse, in epoca successiva al compimento delle opere o del servizio, non avendo il prestatore ricevuto il corrispettivo;
da questo punto di vista il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia congruamente motivato la propria decisione e non abbia valutato le fatture prodotte nè ammesso le prove orali.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il motivo è inammissibile perchè diretto a ottenere una revisione del giudizio di fatto, visto che il tribunale ha ritenuto, con valutazione istituzionalmente a lui rimessa, che le fatture prodotte erano inidonee a provare la prestazione asseritamente riferita ad annualità anteriori, siccome in contrasto con documenti provenienti dalla stessa parte; la valutazione del giudice a quo di non ammettere la prova orale è stata determinata da un giudizio di superfluità, correttamente motivato in ragione del riferito assorbente tenore della lettera di precisazione del credito;
il ricorso è dunque inammissibile.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017