Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17332 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. I, 27/06/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 27/06/2019), n.17332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20134/2018 proposto da:

A.R., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Fraternale Antonio, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 280/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del

01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal cons. Dott. GHINOY PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale proposta da A.R..

2. La Corte argomentava che le dichiarazioni rese dinanzi alla commissione territoriale erano affette da palesi incongruenze e comunque non erano sufficienti ad accordare il riconoscimento della status di rifugiato, nè la richiesta protezione sussidiaria.

3. Riferiva che l’appellante aveva narrato alla Commissione di essere nato in (OMISSIS), distretto di (OMISSIS), regione di (OMISSIS), di appartenere al gruppo etnico (OMISSIS), di professare l’Islam (OMISSIS), di avere una moglie e tre figli tuttora residenti nel villaggio di (OMISSIS) e di essere fuggito dal suo villaggio a causa delle minacce ricevute dallo zio paterno e dai cugini a seguito della sua intenzione di convertirsi alla corrente sciita, conversione successivamente non avvenuta.

4. Condivideva la valutazione della Commissione territoriale e del giudice di primo grado secondo la quale gli episodi sarebbero stati circoscritti ad un contesto fortemente localizzato e limitato, tale da non pregiudicare la propria incolumità nel caso in cui egli avesse fatto ritorno nel suo paese. Inoltre, per sua stessa ammissione, il richiedente non aveva nemmeno tentato la via dell’appello alle forze dell’ordine, preferendo la via di fuga. La sua decisione di non proseguire la propria conversione alla corrente sciita e rimanere, di conseguenza, fedele alla corrente (OMISSIS), non solo faceva venir meno le motivazioni della persecuzione da parte dello zio paterno, ma lasciava il dubbio sulla stessa effettività di tale intenzione.

5. Inoltre, non trovava coerente spiegazione la scelta di abbandonare il paese, lasciando la moglie e figli alla mercè dello zio persecutore di fronte ad una tanto grave minaccia.

6. Ad avviso della Corte non sussistevano neppure i presupposti legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) occorrendo allo scopo che il conflitto assuma connotazioni tali da determinare un pericolo per il richiedente per il solo fatto del rientro nel suo paese di origine, situazione non ravvisabile nella concreta fattispecie.

7. Non sussistevano inoltre i requisiti per il permesso umanitario, non avendo provato l’istante di rientrare in categorie soggettive kl relazione alle quali siano configurabili lesioni di diritti umani di particolare entità.

8. Per la cassazione della sentenza A.R. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui il Ministero dell’Interno non ha opposto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. A fondamento del ricorso il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8,comma 1, lett. b) laddove non viene considerata e sussunta nell’ambito di applicazione della detta norma la motivazione religiosa sottesa all’istanza di protezione internazionale proposta dal ricorrente, e dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), art. 3 e art. 5, lett. c) in relazione alla sussistenza del danno grave, con conseguente omesso esame della situazione di instabilità politico/democratica e rischio di un serio pericolo di essere perseguitato per la presenza di conflittualità religiosa diffusa nell’interno del Paese.

10. Sostiene che i fatti di persecuzione non possono fondarsi solo su motivi di carattere personale e lamenta che la Corte abbia omesso di considerare che gli atti di aggressione raccontati dal richiedente, consistenti in torture (il richiedente aveva mostrato le cicatrici sul braccio sinistro e aveva detto di avere anche dei punti sulla testa), posti in essere senza la protezione dello Stato, hanno una valenza religiosa e persecutoria.

11. Lamenta inoltre che la Corte abbia omesso di considerare la violenza diffusa presente nel Paese ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, basando il proprio giudizio sull’effettivo contenuto delle dichiarazioni rese, di disporre un’audizione per colmare eventuali lacune e di verificare le dichiarazioni sulla base dell’effettiva situazione oggettiva del paese di origine e desunta da fonti esterne.

12. Il ricorso è infondato con riguardo alle doglianze relative al denegato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

13. Occorre qui ribadire che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018). Il ricorso al Tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore. I fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono dunque necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale. In difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata deve considerarsi di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione, sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 (cfr. Cass., 15/02/2018, n. 3758).

14. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce poi un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il cui esito è censurabile nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni rese siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) (Cass. 3340/2019). Ed infatti, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – nel Paese di origine, salvo che – ipotesi neppure allegata nella specie – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 27/06/2018, n. 16925; Cass. 12/11/2018, n. 28862).

15. Nel caso, la valutazione di non credibilità soggettiva è stata adeguatamente compiuta dal giudice di merito, con valutazione che non è stata qui fatta oggetto di specifica censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, nè vengono valorizzati fatti obliterati dal giudice di merito la cui valutazione avrebbe determinato un diverso esito del giudizio.

16. Con riguardo invece alla sussistenza della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) il motivo è fondato.

17. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi, in particolare, della richiamata D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. O è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio (Cass. n. 17075 del 28/06/2018 e precedenti ivi richiamati) e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione (cfr. Cass. 14998/2015, 24064/2015, 13172/2013, Cass. 10202/2011).

18. La Corte d’appello ha dunque errato nell’affermare in maniera del tutto immotivata che il paese non sarebbe interessato da violenze indiscriminate rilevanti agli effetti indicati, senza dare conto dell’effettuazione delle necessarie verifiche, pur a fronte dello specifico motivo di appello su tale aspetto.

19. La sentenza impugnata va in conclusione cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale effettuerà l’esame omesso e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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