Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17332 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17332
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
S.S., rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi
dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, via Duilio n.
22, presso l’Agenzia Omnia Service s.r.l.;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI CAGLIARI, in persona del Prefetto pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Cagliari n. 381 del 2006,
depositata in data 23 febbraio 2006;
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto disporsi
la trattazione del ricorso in pubblica udienza;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
CARESTIA Antonietta, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che S.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Cagliari depositata il 23 febbraio 2006, con la quale sono stati rigettati i motivi di opposizione proposti dal medesimo S. per ottenere l’annullamento dell’ordinanza – ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Cagliari in data 29 luglio 2002, recante la ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, e veniva invece accolta la richiesta proposta dall’opponente in via subordinata di riduzione della sanzione;
che il ricorso per cassazione e’ stato notificato al Prefetto di Cagliari, rappresentato e difeso dall’Avv. Caterina Meleddu e dal Dr. Marco Cantori, elettivamente domiciliato in Quartu S. Elena, viale Colombo 177, presso il Comando di Polizia Municipale di Quartu S. Elena”;
che la Prefettura non ha svolto attivita’ difensiva;
che, avviatasi la procedura ex art. 375 c.p.c., questa Corte, all’udienza camerale del 26 febbraio 2010, ha disposto l’acquisizione del fascicolo del giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice di pace di Cagliari, del quale il ricorrente ha puntualmente richiesto la trasmissione alla Cancelleria di detto Giudice;
che, acquisto il fascicolo d’ufficio, la trattazione del ricorso e’ stata fissata per l’udienza camerale del 22 giugno 2010, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria e che la causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo, perche’ la trattazione del ricorso possa essere fissata in pubblica udienza presso la sezione.
P.Q.M.
LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza presso la sezione.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010