Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17331 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. I, 27/06/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 27/06/2019), n.17331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19373/2018 proposto da:

F.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Fraternale Antonio, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1887/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del

19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2019 dal Cons. Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda volta ad ottenere la protezione internazionale proposta da F.A..

2. La Corte riferiva che il richiedente aveva raccontato alla Commissione territoriale che in Bangladesh quello che guadagnava non bastava a tutta la famiglia e che se fosse tornato al suo paese sarebbe morto di fame, così sostanzialmente affermando di essersi allontanato per motivi puramente economici. Pur essendo vero quindi che il ricorrente appartiene alla minoranza dei bihari e che in base ai documenti d’identità prodotti non ha la cittadinanza bengalese, egli non si era attivato per averla, nonostante che dal 2008, come si legge sul sito dell’UHNCR, i giovani bihari abbiano ottenuto – a seguito di una importante sentenza della Suprema Corte bengalese che ha stabilito che tutti i membri della comunità urdu, ossia i bihari, diventano cittadini bengalesi con diritto di voto- il diritto di essere inclusi nelle liste elettorali e di avere la cittadinanza bengalese, ed a tal fine sono nate varie associazioni per tutelare i loro diritti. Aggiungeva che il richiedente è sposato con una cittadina bengalese e parla la lingua bangla anzichè la lingua urdu propria della comunità dei bihari, pertanto non risultava alcun elemento da cui potesse desumersi che il richiedente se rientrasse in Bangladesh potrebbe essere soggetto a persecuzioni o correrebbe pericolo di vita.

3. Riteneva quindi che la motivazione fornita dal primo giudice per il riconoscimento dello status di rifugiato fosse del tutto scollegata dall’analisi della situazione personale del ricorrente, essendo basata su un articolo di giornale riguardante genericamente la comunità dei bihari.

4. Le stesse argomentazioni erano idonee ad avviso della Corte territoriale a legittimare il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, non essendovi alcun elemento dal quale desumere che il richiedente possa subire la tortura altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel paese di origine, nè ivi si registra una situazione di conflitto armato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Aggiungeva che è pur vero infatti – come si può rilevare dalla consultazione dei siti governativi italiani o di organizzazioni internazionali che operano sul territorio o come si può apprendere quotidianamente dalla stampa dai media – che in Bangladesh permane una situazione di minaccia nei confronti dei cittadini dei paesi facenti parte della coalizione anti- Isis, ma la situazione generale del paese non è assolutamente tale da potersi parlare di un conflitto armato generalizzato, così come inteso dalla vigente normativa in materia di protezione sussidiaria.

5. Neppure risultavano specifiche situazioni soggettive tali da legittimare la concessione della permesso di soggiorno per motivi umanitari.

6. Per la cassazione della sentenza F.A. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui il Ministero dell’Interno non ha opposto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, lett. b) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, lett. a) e c) e lamenta che la Corte di merito abbia escluso la discriminazione razziale per l’appartenenza ad un diverso gruppo etnico culturale (bihari) solo sulla base della mancanza di un pericolo di vita all’interno del paese di provenienza, con conseguente omesso esame della situazione di discriminazione sociale patita.

8. Riferisce che a tutt’oggi è data la presenza in Bangladesh di circa 250.000-300.000 bihari privi degli ineliminabili diritti dell’uomo e che il principio espresso dalla Suprema Corte del Bangladesh è costantemente e diffusamente disapplicato, come riferisce il medesimo rapporto citato nell’impugnata sentenza. Infatti il ricorrente aveva riferito di non avere in Bangladesh nessuna cittadinanza e che quando lavorava non lo pagavano e aveva aggiunto che la carta per votare gli era stata negata. Inoltre, egli era costretto a ricevere cibo direttamente, tramite scheda, dal governo del Bangladesh.

9. Censura inoltre l’omesso riconoscimento della protezione umanitaria in relazione alla dedotta esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, della perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, riferendo di essere mediatore culturale e di svolgere la mansione di cuoco all’interno dell’associazione Incontri per la democrazia in cui era in precedenza ospitato. Sostiene che sarebbe quindi mancata ogni valutazione comparativa della vita privata e familiare del richiedente rispetto alla situazione vissuta nel paese di origine.

10. Il ricorso non è fondato.

Occorre ribadire che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018). Il ricorso al Tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore. I fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono dunque necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale. In difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata deve considerarsi di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione, sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 (cfr. Cass., 15/02/2018, n. 3758).

11. Nel caso, la Corte territoriale ha ritenuto inattendibile il racconto del richiedente operando una specifica valutazione di non verosimiglianza e credibilità che non è qui fatta oggetto di specifiche doglianze sotto i profili del difetto di motivazione e della violazione dei parametri legali di giudizio (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5).

12. Il coinvolgimento in atti di persecuzione nel paese di origine avrebbe dunque dovuto essere dedotto in giudizio dall’attuale ricorrente, che però non vi ha adeguatamente provveduto, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione, in cui si allega, al più, la compatibilità del racconto con tale situazione.

13. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato in fatto che il ricorrente si era allontanato dal Bangladesh per ragioni esclusivamente economiche, e non a motivo di una reale situazione di pericolo di subire una persecuzione per motivi etnici, religiosi o razziali. E tale ratio decidendi non è neppure specificamente ed efficacemente impugnata, atteso che anche il profilo relativo alla mancanza di cittadinanza appare del tutto generico, non avendo il ricorrente fornito alcun elemento (trascrivendo il rapporto UNCHR sul punto) dal quale possa dedursi che il principio affermato dalla Corte Suprema del Bangladesh – secondo cui la cittadinanza andava concessa anche alla etnia alla quale appartiene l’istante – sia stato effettivamente, in concreto, derogato.

14. Infondato è parimenti il motivo nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, risultando, peraltro irrilevante lo ius superveniens costituito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. n. 132 del 2018 (Cass. 4890/2019).

15. E’ evidente infatti che l’attendibilità e la rilevanza della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente (Cass. 4455/2018), la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi. La rilevanza e la inattendibilità di quanto narrato dall’istante è stata, peraltro, esclusa, nel caso di specie, per i motivi suesposti.

16. Nessuna rilevanza può, inoltre, attribuirsi di per sè al contratto lavoro e all’integrazione raggiunta in Italia, in difetto di elementi di comparazione di segno negativo, che evidenzino una compromissione dei diritti umani che attenderebbe l’immigrato in caso di ritorno in patria. Questa Corte ha chiarito (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e successive conformi) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (nel testo operante ratione temporis) al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

17. Non può essere dunque riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass. 28/06/2018, n. 17072).

18. Segue coerente il rigetto del ricorso.

19. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

20. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, risultando il richiedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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