Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17331 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7806/2009 proposto da:

ELLANBY LIMITED in persona del legale rappresentante ed

amministratore della Heathbrooke Directors Limited legale

rappresentante della società Ellanby Ltd, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell’avvocato

ZACCHIA Riccardo, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati AFFERNI VITTORIO, CRISPO LUCIO, giusta procura speciale in

data 6.2.2009, che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

C.R. in proprio ed inoltre D.V.V. vedova

B., B.A., B.F. nella loro qualità di

eredi di B.P., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEL BOSCHETTO 68, presso lo studio dell’avv. PIRRONGELLI Rosa, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO CORBETTA,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

DMC IMMOBILIARE SRL in persona dell’amministratore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268/A, presso lo studio dell’avv. ALESSIO PETRETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. RENATO MOTTOLA, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

K.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA

CARPI 6, presso lo studio dell’avv. RICCARDO SZEMERE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. LUCA CORABI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avv. MARCO SAPONARA, rappresentato e difeso

dall’avv. FRANCESCO DEMARTINI, giusta procura in calce al

controricorso incidentale;

– controricorrente incidentale –

T.R.C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell’avv. LUCIA SCALONE di

Montelauro, rappresentato e difeso dall’avv. FRANCO VIGOTTI, giusta

procura speciale in data 17.3.2009, autenticata con atto a cura del

notaio Alfredo Gutierrez Quintanilla di Cuernavaca – Morelos

(Messico), che viene allegata in atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

V.G.D., V.G.F., V.

G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1182/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

17.5.07, depositata il 21/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Riccardo Zacchia che si riporta ai

motivi di ricorso e deposita cartolina di avviso notifica per la

sig.ra V.G.L.;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Roberto Corbetta che si

riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la causa era stata chiamata all’udienza camerale per provvederà in ordine all’integrazione del contraddittorio con i Signori V.G.D., F. e L.; rilevato che parte ricorrente ha provveduto a depositare avviso di ricevimento degli atti notificati alla residenza dei suddetti intimati;

rilevato inoltre che non sussisteva necessità di integrare il litisconsorzio nei loro confronti, atteso quanto disposto dalla sentenza impugnata (pag. 22), laddove ha dichiarato esaurito il rapporto processuale riguardo ai Signori G., l’intervento dei quali era stato dichiarato inammissibile dal tribunale, senza che detta pronuncia venisse impugnata;

Ritenuto che per la complessità delle questioni trattate non sussista l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa con il rito camerale di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la discussione della causa alla Pubblica Udienza presso la Sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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