Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17331 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/08/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 19/08/2020), n.17331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 2014 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliayo in ROMA, BIA SI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRA in persona d rettore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza 56/2013 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata ii 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

09/10/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che M.E. ha proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 56/29/13 pubblicata il 14 maggio 2013 con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia n. 22/6/12 che aveva accolto solo parzialmente il ricorso del medesimo M. avverso l’avviso di accertamento a lui notificato n. 847010400323/2010 relativo ad imposte dirette per l’anno 2006 conseguente alla determinazione di maggiori ricavi per Euro 93.802,00 rispetto ai dichiarati Euro 24.994,00;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso resistendo al ricorso avversario;

che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle liti di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017 provvedendo al pagamento delle somme dovute ed in data 13 dicembre 2018 ha presentato istanza di trattazione ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

che l’Agenzia delle Entrate in data 1 dicembre 2018 ha presentato analoga istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dando atto dell’avvenuto pagamento da parte del ricorrente delle somme relative alla suddetta definizione.

Diritto

CONSIDERATO

che conseguentemente deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017 avendo il ricorrente provveduto al pagamento delle relative somme come riconosciuto anche dall’Agenzia delle Entrate;

che le spese di giudizio devono essere compensate come concordemente chiesto dalle parti.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017 convertito in L. n. 96 del 2017, art. 11 comma 8;

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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