Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17331 del 17/06/2021
Cassazione civile sez. un., 17/06/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 17/06/2021), n.17331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. DORONZO Adriana – Presidente di Sez. –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5678/2020 proposto da:
EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 103, presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELLA CHIUMMIENTO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALDO TRAVI;
– ricorrente –
contro
A2A S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentata e difesa dagli
avvocati DANIELE MARRAMA, e PAOLO RENNA;
– controricorrente –
e contro
REGIONE CALABRIA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, AUTORITA’
DI BACINO DELLA REGIONE CALABRIA, AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO MERIDIONALE, CONSORZIO DI BONIFICA IONIO –
CATANZARESE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 192/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE
PUBBLICHE, depositata il 14/10/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/05/2021 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI.
Fatto
RILEVATO
che:
2A S.p.A. ricorreva al Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche per ottenere l’annullamento di decreto del 17 ottobre 2016 con cui la Regione Calabria aveva rilasciato una concessione a Edison S.p.A..
Resistevano la Regione ed Edison; si costituiva pure la Provincia di Catanzaro, che eccepiva difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale, con sentenza del 14 ottobre 2019, estromessa la Provincia, accoglieva il primo motivo del ricorso – assorbiti i restanti quattro, conseguentemente annullando il provvedimento impugnato.
Ha presentato ricorso Edison; con controricorso si è difesa A2A.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con memoria del 3 maggio la ricorrente Edison S.p.A. ha dichiarato di aver rinunciato al ricorso con atto notificato il 23 febbraio alle altre parti – poi depositato in data 1 marzo – chiedendo “che il Collegio dia atto della rinuncia del ricorso”.
In data 4 maggio l’unica controricorrente A2A S.p.A. ha a sua volta depositato atto di adesione alla rinuncia ex art. 391 c.p.c., u.c..
Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., deve pertanto dichiararsi estinto il giudizio, non essendovi luogo a condannare alle spese la parte che vi ha dato causa in quanto la controricorrente ha aderito alla rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021