Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17331 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24042/2012 proposto da:

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. – Gruppo BNP Paribas – (c.f.

(OMISSIS)), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via di Val Gardena n. 3, presso

l’avvocato De Angelis Lucio, rappresentata e difesa dall’avvocato

Faccendi Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1186/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Banca nazionale del lavoro s.p.a. ricorre per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della corte d’appello di Firenze in data 21-9-2011, di rigetto dell’appello proposto nei confronti della decisione con la quale il tribunale di Grosseto aveva respinto – a sua volta – una domanda di insinuazione tardiva al fallimento di (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS);

La curatela del fallimento non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c.; da tempo questa Corte va ripetendo che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ovvero il testo integrale degli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass. Sez. U n. 16628-09);

tale principio è stato portato ai più compiuti sviluppi merce il rilievo che, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, e, per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. Sez. U n. 5698-12; e v. anche Cass. n. 593-13, Cass. n. 10244-13; Cass. 18636-15);

nella specie, il ricorso risulta interamente articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante iniziale e sequenziale inserimento in fotocopia dei verbali di causa, del contratto di mutuo, del capitolato dei patti e delle condizioni e della nota di iscrizione dell’agenzia del territorio; nell’ambito del terzo motivo di ricorso risultano poi inseriti in sequenza: la memoria ex art. 184 c.p.c., per il tribunale di Grosseto e un estratto conto della banca; nell’ambito del quarto motivo risultano ancora inseriti in sequenza: i verbali di causa, una dichiarazione della Bnl ex art. 50 del T.u.b. a proposito del credito derivante dalla concessione del mutuo, il ricorso L.Fall., ex art. 101, ulteriori verbali di causa e la relazione di c.t.u. con annessi criteri di calcolo; il tutto inframezzato da brevi considerazioni di passaggio che, epurato il ricorso dagli atti e dai documenti fotocopiati, si palesano assolutamente incomprensibili in rapporto al cuore della vicenda;

in simile condizione l’illustrazione dei motivi non consente di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione delle formulate censure;

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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