Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17330 del 17/08/2011

Cassazione civile sez. II, 17/08/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 17/08/2011), n.17330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24004/2009 proposto da:

P.S.A. (OMISSIS) NELLA QUALITA’ DI RAPP. DI

P.G., P.L. (OMISSIS) NELLA

QUALITA’ DI RAPP. DI P.B. E C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 100, presso lo STUDIO

FAVETTT, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSARI Luigi;

– ricorrenti –

contro

PA.SI.AN. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo studio

dell’avvocato CARNEVALE LEONIDA, rappresentato e difeso dall’avvocato

BAFILE Emilio;

– controricorrente –

e contro

M.D., P.M.C. IN QUALITA’ DI RAPP.

DI P.A., P.A. (OMISSIS) IN QUALITA’ DI

RAPP. DI PA.GI., P.A., B.C.,

C.P., p.a. 25/3/50 IN QUALITA’ DI

RAPP. DI PA.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 243/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Massari Luigi difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Bafile Emilio per Pa.Si.An. (OMISSIS)

difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

e deposita avvisi di ricevimento del controricorso;

udito il P.M., in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per L’accoglimento del ricorso con

riunione degli atti al Primo Giudice.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7-5-1998 P.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano P. B., P.C., P.A., P.M. C., p.a. in C., P.S.A., P.A., C.P., M.D. e B.C. chiedendo dichiararsi l’apertura delle successioni di P.S.A. e della moglie B.A., dichiararsi la nullità di eventuali atti di disposizione dei beni compiuti dagli eredi, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione delle relative quote di spettanza, e condannare i detentori dei beni al rilascio degli stessi ed alla restituzione dei frutti percetti e percipiendi.

L’attore a sostegno delle domande deduceva:

– il 13-8-1958 era deceduto P.S.A. lasciando a sè superstiti i figli G., A., A., B., C. e Gi., nonchè la moglie B.A.;

– nei corso degli anni erano altresì deceduti B.A., P.A. – lasciando a sè superstiti i figli A. e M.C. – e Pa.Gi., il quale lasciava eredi i figli a. e S.A., avendo la moglie B.G. rinunciato all’eredità;

i beni che componevano l’asse ereditario da dividere erano costituiti da numerosi fabbricati, porzioni di fabbricati e terreni siti in Comune di Villavallelonga, specificamente individuati nel libello introduttivo;

– i beni facenti parte della comunione erano stati posseduti nel corso degli anni dai vari coeredi, i quali erano obbligati alla restituzione dei frutti;

– il fabbricato in (OMISSIS), era detenuto senza titolo da C.P. e da M. D., ed il fabbricato in (OMISSIS) era indebitamente detenuto da B.C..

Si costituivano in giudizio p.A., P.M. C., P.a. in C., P.A.S. ed P.A., i quali chiedevano il rigetto delle domande attrici; in particolare sostenevano che tra di essi convenuti, alla morte dei loro danti causa, era intervenuta una divisione bonaria, che i diritti dell’attore erano prescritti, che Pa.Gi., P.A. ed P.A. si erano immessi nel possesso di parte dei beni ereditari da oltre trentanni, possedendoli “animo domini”, pacificamente e pubblicamente, cosicchè era ormai maturata l’usucapione degli stessi.

In corso di causa si costituivano anche C.P., M.D. e B.D., i quali sostenevano di aver acquistato i beni da loro detenuti in forza di legittimi titoli dai coeredi, che li possedevano da oltre trent’anni, e di non essere quindi tenuti al rilascio.

Il Tribunale adito con sentenza non definitiva del 30-12-2003 dichiarava che alcuni beni, fabbricati e terreni siti in (OMISSIS), indicati in dispositivo, per la metà non facevano parte del compendio ereditario da dividere, rinviava alla sentenza definitiva l’accertamento circa l’appartenenza al compendio da dividere del terreno sito in Comune di Ortucchio riportato in catasto al foglio 19, particella 44, e rimetteva la causa sul ruolo.

Proposto gravame da parte di P.B. e di P. C. si costituiva in giudizio P.G. che spiegava appello incidentale adesivo a quello principale; resistevano poi in giudizio P.S.A., P.A. (nata il (OMISSIS)), P.M.C. (nata il (OMISSIS)), p.a. (nata il (OMISSIS)), C.P., M.D. e B.C..

La Corte di Appello dell’Aquila con sentenza del 23-9-2009 ha rigettato l’appello principale ed ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di P.G..

Per la cassazione di tale sentenza P.L. quale procuratore di P.B. e di P.C. e P.S.A. (nato il (OMISSIS)) quale procuratore di P.G. hanno proposto un ricorso basato su tre motivi illustrato successivamente da una memoria cui Pa.Si.An. (nato il (OMISSIS)) ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per essere stato notificato “per tutte le controparti (n.7) domiciliate presso il difensore degli appellati”.

L’eccezione è infondata alla luce del recente orientamento espresso dalla Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la notificazione dell’atto di impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti mediante consegna di una sola copia, è valida ed efficace in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c, ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione “ex” art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento ed all’esito del processo (sentenza 15-12-2008 n. 29290).

Sempre in via preliminare deve osservarsi, quanto alla legittimazione processuale dei due ricorrenti, che, mentre risulta provata la qualità di procuratore speciale di P.L. riguardo a P.B. e P.C. (vedi procura indicata in ricorso e ad esso allegata come documento n. 5), non altrettanto può affermarsi per l’asserita qualità di procuratore speciale di P.S.A. con riferimento a P.G., in assenza della deduzione e tantomeno della produzione di alcuna documentazione al riguardo; pertanto deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di P.S.A. ai sensi dell’art. 77 c.p.c., in quanto la Corte non è stata posta in condizione di valutare la sussistenza ed i limiti del suo potere rappresentativo, ed in particolare la facoltà di proporre ricorso per cassazione, che è essenziale ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale e deve essere controllata dalla Corte anche d’ufficio (vedi in proposito Cass. 27-5-2005 n. 11285; Cass. 2-5-2007 n. 10122).

A seguito di tale statuizione resta precluso l’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso, entrambi invero riguardanti censure rivolte a quella parte della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di P.G., e dunque riferibili esclusivamente al ricorrente P.S.A..

Venendo quindi all’esame dell’unico motivo di ricorso formulato da P.L., si osserva che quest’ultimo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., art. 102 c.p.c., comma 2 e art. 292 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso che la comparsa di costituzione e risposta del 24-2-1999, con la quale alcuni convenuti avevano richiesto l’accertamento dell’avvenuto acquisto in loro favore di determinati beni compresi nell’asse ereditario, dovesse essere notificata alle parti rimaste contumaci, essendo stata sollevata in proposito non già una domanda riconvenzionale, bensì una mera eccezione riconvenzionale.

I ricorrenti assumono che, riguardo agli effetti che si riverberano sulle parti contumaci, ciò che rileva non è la forma o la struttura del mezzo utilizzato, ma il contenuto sostanziale e la natura oggettiva dell’accertamento richiesto al giudice; in questa ottica, poichè l’accertamento dell’usucapione richiede la pronuncia su di uno “status” che si presenta concettualmente unico rispetto a tutti i precedenti comproprietari, ne consegue che qualunque mezzo utilizzato in funzione riconvenzionale per far accertare l’usucapione dei beni richiede la previa notifica a tutti i comproprietari in danno dei quali si sarebbe maturata; tale principio avrebbe quindi dovuto essere applicato alla fattispecie nei confronti delle parti contumaci, le quali avevano il diritto di difendersi da ogni mutamento processuale rispetto alla originaria domanda di cui alla citazione introduttiva di equa divisione tra i sei eredi di tutti i beni ivi indicati.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha escluso che la richiesta introdotta dai convenuti nella comparsa di risposta depositata il 24-2-1999 di “rigettare le domande spiegate da P.G. per le ragioni di cui in narrativa e per le sollevate eccezioni di prescrizione e di usucapione in favore dei concludenti in proprio e quali eredi, e comunque di A., A. e Pa.Gi.” potesse essere qualificata come una domanda riconvenzionale, trattandosi invece di una mera eccezione riconvenzionale in quanto diretta soltanto a paralizzare il diritto dell’attore senza alcuna pretesa in ordine ad una attribuzione in proprio favore di alcuni beni oggetto della domanda di divisione introdotta da P.G.;

pertanto ha negato la invocata violazione del principio dei contraddicono per la mancata notifica di tale richiesta alle parti rimaste contumaci.

Tale convincimento è corretto ed immune dalle censure sollevate dal ricorrente.

In effetti sulla base dell’esame della sopra richiamata richiesta contenuta nella menzionata comparsa di risposta depositata dai convenuti nel giudizio di primo grado, si rileva che costoro, avendo dedotto che alcuni di essi avevano usucapito determinati beni oggetto della domanda di divisione proposta da P.G., senza peraltro sollecitare alcuna autonoma statuizione in ordine ad un accertamento circa l’avvenuta usucapione di detti beni ed ai riconoscimento di un diritto di proprietà su tali immobili in favore di Pa.Gi., P.A. ed P.A., si sono limitati ad invocare un fatto astrattamente idoneo a paralizzare in parte la domanda attrice di divisione; infatti la eventuale fondatezza dell’assunto sostenuto dai suddetti sostenuti avrebbe comportato, come in effetti è avvenuto, la sottrazione degli immobili che essi avevano eccepito di aver usucapito alla comunione ereditaria in funzione soltanto della riduzione per tale parte dell’oggetto della domanda di divisione, senza peraltro che tale evento estintivo di parte del diritto attoreo potesse produrre ulteriori effetti giuridici; invero l’assenza di una domanda dei convenuti che, traendo spunto dalla domanda dell’attore, avesse sollecitato un provvedimento giudiziale ad essi favorevole che avesse attribuito loro determinati beni in contrapposizione a quelli oggetto della domanda attrice, comporta l’insussistenza in radice, all’esito del presente giudizio, di una qualsiasi pronuncia sull’accertamento dei soggetti proprietari di tali immobili, restando pertanto del tutto impregiudicata una eventuale statuizione al riguardo in altra sede.

Pertanto la richiesta formulata dai convenuti nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado si configura come una eccezione riconvenzionale che, a differenza della domanda riconvenzionale (con la quale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, fa valere un proprio diritto mediante una decisione che gli procuri un vantaggio diverso dal semplice rigetto della domanda attrice), si risolve in una istanza che, rimanendo nell’ambito della difesa, amplia il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda attrice, opponendo al diritto fatto valere dall’attore un diritto idoneo, in tutto o in parte, a paralizzarlo; conseguentemente non vi era alcuna necessità di notifica della suddetta comparsa alle parti rimaste contumaci, tale esigenza ricorrendo ai sensi dell’art. 292 c.p.c., soltanto per le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali.

Il ricorso proposto da P.L. deve quindi essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso proposto da P.S.A., rigetta il ricorso proposto da P.L. e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2011

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